CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13716
Agevolazioni tributarie – Rimborso dell’eccedenza di imposta in favore dei residenti in zone colpite dal sisma che ha colpito la Sicilia nel 1990 – Ambito soggettivo – Titolari di redditi di lavoro dipendente, titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su istanza di rimborso dell’eccedenza di imposta in favore dei residenti in zone colpite dal sisma che ha colpito la Sicilia nel 1990, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nella fattispecie non incidenti sulla spettanza del rimborso nella misura del 90% le modifiche normative di cui alla I. 123/2017, art. 16 octies comma 1, venendo in rilievo eventuali questioni soltanto in fase esecutiva. G.C. si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 23/12/2014 n. 190, come modificato dall’art. 16 octies dl. 91/2017 conv. I. 2017 n. 123, ex art. 360 n. 3 c.p.c..
2. Il motivo va respinto, in quanto infondato.
2.1. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, quello secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”), nella sua qualità di lavoratore dipendente e beneficiario diretto del provvedimento) agevolativo in questione (cfr. Cass. n. 14406 del 2016, n. 17472 e n. 17473 del 2017, cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce di questa Sottosezione, tra cui n. 27858, n. 29384, n. 29382 del 2017, da n. 29899 a n. 29906 del 2017, n. 31223 del 2017, da n. 227 a 232 del 2018 nonché nn. 318, 414, 422, 425, 429, 430 e 19800 del 2018);
2.2. Il citato principio ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore che, modificando l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, con l’art. 16- octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 91 del 2017, ha ricompreso espressamente tra i beneficiari dell’agevolazione «i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»;
2.3.È opportuno rilevare che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; sotto questo profilo va corretta la sentenza impugnata laddove afferma che “l’esecuzione va disposta senza abbattimento del 50%”.
Costituisce altresì ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante Cass., sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA; Cass. 19800/2018 cit.).
2.4. Quanto detto rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte; ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il contribuente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (v. Cass. 26 luglio 2018, n. 19800).
3. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi ella giurisprudenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
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