Per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari) per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, nella circolare n.20/E del 2020 viene ritenuto che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta in esame. Per cui risulta essenziale la conservazione della predetta documentazione.
Sempre nella circolare in commento in ordine alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante COVID-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di cui all’art. 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d’imposta in esame