CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15107 – La natura sussidiaria della norma di cui all’art. 2087 c.c. e la sua interpretazione estensiva non possono spingersi sino al punto di configurare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per ogni infortunio occorso al dipendente, poiché la responsabilità datoriale deve essere ricollegabile ad un comportamento colpevole riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza