CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21180
Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica all’obbligato principale – Interruzione dei termini di decadenza nei confronti dei coobbligati – Sussiste
Fatti di causa
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento relativa ad IRES per l’anno d’imposta 2004 e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate evidenziando che la notifica della cartella di pagamento al coobbligato era stata fatta solo il 27 luglio 2010 cioè oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 2009 di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e nel caso di specie l’art. 1310 cod. civ. non opera in quanto si tratta di intervenuta decadenza e non di prescrizione dell’azione accertatrice dell’Agenzia e di conseguenza la cartella doveva essere notificata anche alla contribuente coobbligata entro i termini previsti dal citato art. 25;
rilevato che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
Ragioni della decisione
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1310 cod. civ. in quanto la sussistenza di un vincolo di solidarietà comporta che la notifica ad uno dei coobbligati in solido inibisca il maturarsi dei termini di decadenza non solo nei confronti dell’obbligato principale ma anche nei confronti dei coobbligati in solido;
considerato che il motivo è fondato in quanto ha affermato questa Corte:
s’intende dare ulteriore continuità al fermo indirizzo della Corte che, anche di recente, occupandosi della questione, ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui all’art. 25, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 1702/2018, n. 2545; in senso conforme, ex multis: 25/05/2017, n. 13249; 27/01/2016, n. 1463; 10/12/2014, n. 25993; 21/12/2007, n. 27005; 14/06/1995, n. 6729);
alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito (Cass. n. 13248 del 2017);
ritenuto che la CTR non si è attenuta a tali principi laddove ha affermato che l’art. 1310 cod. civ. (secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”) non opera in quanto si tratta di intervenuta decadenza e non di prescrizione dell’azione accertatrice dell’Agenzia e di conseguenza la cartella doveva essere notificata anche alla contribuente coobbligata entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (ossia entro il 31 dicembre 2009), mentre la CTR avrebbe dovuto invece escludere la decadenza nei confronti di tutti gli obbligati e verificare soltanto l’eventuale avvenuta prescrizione nei confronti dei coobbligati ai quali la cartella di pagamento non sia stata notificata;
ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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