CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24403 – Per quanto riguarda il trattamento di tale intermediazione dal punto di vista dell’Iva, l’art. 6, n. 4, della sesta direttiva dispone che, qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio”, con la conseguenza che “tale disposizione crea la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente”