AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 novembre 2020, n. 530
IVA – Articolo 124 decreto rilancio – detergenti disinfettanti mani – soluzioni idroalcoliche in litri
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (in seguito, “ALFA”, “Istante” o “Contribuente”) rappresenta di produrre e commercializzare prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia e l’igiene umana, quali saponi da toilette ed affini, nonché prodotti idroalcolici per la pulizia e la sanificazione delle mani.
L’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (in seguito, “Decreto Rilancio”) ha disposto, in via transitoria, che le cessioni di determinati beni (ivi indicati) impiegati nell’emergenza sanitaria sono esenti da IVA, con decorrenza dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del D.L. Rilancio) e sino al 31 dicembre 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le cessioni dei predetti beni saranno soggette a IVA con aliquota del 5 per cento.
Al riguardo, l’Istante fa presente che l’elenco dei beni agevolabili di cui al citato articolo 124 comprende i «detergenti disinfettanti per mani» e le «soluzioni idroalcoliche in litri».
A suo parere, questo comporta un problema di interpretazione in quanto la voce “detergenti disinfettanti per mani” si riferisce ad una categoria di prodotti di fatto inesistente poiché con il termine “disinfettante” si indica un prodotto che, per qualificarsi tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico (PMC) mentre i prodotti detergenti, nell’ambito della loro funzione possono anche esplicare un’azione igienizzante, come meglio chiarito dal Ministero della salute nella nota del 20/02/2019 e come disciplinato dalla Legge Europea del 2009.
La Società riferisce che in tale contesto la circolare 12/E del 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, “ADM”) fornisce una chiara indicazione di quali siano i prodotti ammessi all’esenzione IVA (e successivamente all’aliquota iva ridotta del 5 per cento), associando alle due categorie di beni, oggetto del presente interpello e sopra riportate, i seguenti codici di classifica doganale delle merci:
– «Detergenti e disinfettanti per mani»: 3401 1100; 3401 1900; 3401 2010; 3401 2090; 3401 3000; 3402 1200; 3808 94 e – «Soluzione idroalcolica in litri»: 2207 1000; 2207 2000; 2208 9091; 2208 9099.
In proposito, il Contribuente osserva che, in funzione dei codici TARIC, vengono ricompresi nella categoria dei “detergenti disinfettanti per mani” prevista nell’articolo 124 D.L. 34/2020 sia i saponi di uso comune, ovvero preparazioni “organiche tensioattive”, in forma liquida, solida, o in polvere, sia quelli a uso medicinale, contenenti altri componenti idonei alla disinfezione nonché altre preparazioni contenenti agenti organici di superficie, preparazioni atte a pulire contenenti anche sapone, stante l’esplicito riferimento ai codici Taric 3401.
In prima analisi non appare riconducibile ai “detergenti disinfettanti per mani”, il c.d. gel idroalcolico per la pulizia delle mani in quanto esso non compatibile con le categorie TARIC individuate dall’ADM. Non appare altresì riconducibile nemmeno alle “soluzioni idroalcoliche in litri” poiché i relativi codici individuati dall’ADM fanno essenzialmente riferimento ad Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 per cento (22071000), Alcol etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo (22072000), Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 per cento, presentato in recipienti di capacità inferiore a L. 2 o superiore a L. 2 ( 22089091-22089099).
Il gel idroalcolico per la pulizia delle mani appare più facilmente inquadrabile nella categoria TARIC 33 dei codici doganali riferita a: oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche (anche contenenti alcool).
Ciò rilevato, la Società chiede di conoscere se i beni prodotti sopra descritti, in particolar modo i saponi di uso comune, c.d. da toilette, ovvero preparazioni “organiche tensioattive” sia in forma liquida, che solida, o in polvere, siano da ricomprendere tra i beni riconducibili all’esenzione introdotta dall’articolo 124 del DL n. 34 del 2020 (in breve, “articolo 124”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i beni prodotti sopra descritti, in particolar modo i saponi di uso comune, c.d. da toilette, ovvero preparazioni “organiche tensioattive” sia in forma liquida, che solida, o in polvere, siano da ricomprendere tra i beni elencati nell’articolo 124 e pertanto usufruire del regime agevolato IVA, ivi previsto.
A supporto, fa presente che in base alle definizioni fornite dall’Istituto superiore della sanità nel proprio sito web, «i termini detergente e disinfettante sono spesso confusi tra loro: mentre il primo ha lo scopo di rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, e/o virus (disinfettare)».
Pertanto, dalle caratteristiche sinteticamente descritte nel quesito, l’Istante ritiene che vi siano le condizioni per classificare il prodotto “gel idroalcolico” come un “disinfettante”, e non come un semplice “detergente” o mero prodotto per toeletta o preparazione di carattere cosmetico, seppur contenete alcool di cui alle categorie TARIC 33.
Parere dell’agenzia delle entrate
I quesiti sollevati dall’Istante trovano soluzione nella risposta all’interpello n. 370 pubblicata il 17 settembre 2020 e nella circolare del 15 ottobre 2020, n. 26/E, con la quale la scrivente ha fornito dei primi chiarimenti interpretativi e operativi in merito all’articolo 124 del Decreto Rilancio (in seguito, “articolo 124”)
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991).
Nella risposta n. 370 è stato precisato che l’agevolazione in esame non trova applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.
Inoltre, ai fini in esame rilevano in particolare i paragrafi 2.2 e 2.5 della citata circolare (cui si rimanda per ogni dettaglio), dove è stato precisato che con la dizione «detergenti disinfettanti per mani» il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell’elenco dell’articolo 124 in quanto non svolgono un’azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.
Nella nozione di «soluzione idroalcolica in litri» rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno (> o =) al 70 per cento, a prescindere dalle dimensioni della confezione.
Come già chiarito per i detergenti disinfettanti, solo questo tipo di prodotti ha un’azione virucida e dunque è in grado di rispettare la ratio della norma in esame, che si ricorda, non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.
È escluso, pertanto, che vi possano rientrare prodotti classificati nel Capitolo 33 della Nomenclatura combinata, classificazione che peraltro non è stata indicata dalla competente ADM nella circolare 12 del 30 maggio 2020.
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- Detergenti disinfettanti mani - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 124 d.l. Rilancio - Risposta 17 settembre 2020, n. 370 dell'Agenzia delle Entrate
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