AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 dicembre 2020, n. 636
Società non operative ex art. 30 della L. n. 724 del 1994 – ricavi minimi e redditi minimi presunti – percentuale da applicare alle quote di un fondo comune di investimento
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA (d’ora in poi solo Società) ha presentato due distinte istanze di interpello alla Direzione Regionale … : la prima, un’istanza di interpello c.d. probatorio ex articolo 11, comma 1, lettera b), della L. n. 212 del 2000, volta alla richiesta di disapplicazione della disciplina delle società c.d. non operative di cui all’articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 per il periodo d’imposta 2019, e la seconda, un’istanza di interpello c.d. ordinario “puro” ex articolo 11, comma 1, lettera a), della L. n. 212 del 2000, volta a conoscere la corretta percentuale tra quelle indicate nel comma 1, lettere a) e c) del citato articolo 30, da applicare alle quote di un fondo comune di investimento ai fini della determinazione dei ricavi (minimi) presunti utili per il c.d. test di operatività. In relazione alla prima istanza …, la Direzione Regionale … ha risposto positivamente con nota …. Per quanto riguarda la seconda istanza (l’attuale…), la medesima Direzione Regionale ha richiesto l’intervento della scrivente Direzione.
Pertanto, il presente parere sarà esclusivamente limitato all’esame del quesito interpretativo contenuto in quest’ultima istanza.
Ciò premesso, nell’istanza la Società fa presente di essere una società del Gruppo…, e di essere stata costituita in data … dal socio unico …. La stessa afferma di avere come oggetto sociale l’esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività: (i) l’assunzione di interessenze e partecipazioni in altre imprese, società e/o enti, costituiti o costituendi, sia in Italia che all’estero, qualunque ne sia l’oggetto sociale, la pianificazione, l’indirizzo e il coordinamento delle partecipate; (ii) la prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soggetti partecipati; e (iii) tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, industriali e commerciali ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, nonché le attività di investimento in fondi di private equity e di venture capital.
Nell’ambito della propria attività, la Società rileva di aver sottoscritto, in data 11 giugno 20xx, con la società BETA – in qualità di General Partner del fondo d’investimento mobiliare chiuso di diritto statunitense denominato BETA FUND (di seguito indicata anche come “Partnership” o “Fondo”) – l’Admission Agreement mediante il quale è stata ammessa a partecipare alla Partnership come Limited Partner.
Nel corso del 20xx, la Società ha conseguentemente sottoscritto quote del Fondo per l’importo di euro … le quali sono state iscritte alla voce “Altri titoli” delle immobilizzazioni finanziarie del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 20xx (per la precisione, nella voce “3) Altri titoli” delle “III-Immobilizzazioni finanziarie” dell’Attivo dello Stato Patrimoniale).
La stessa Società evidenzia di aver sottoscritto, nel corso del 20xx+1, ulteriori quote del Fondo per euro …; anche queste sono confluite nella voce “Altri titoli” delle immobilizzazioni finanziarie del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 20xx+1, portando così il complessivo investimento nel Fondo a euro …. Sempre la Società pone, inoltre, l’accento sul fatto che, ad eccezione delle spese di impianto e di ampliamento, iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, di importo pari a euro … e dei conti correnti bancari pari a euro …, le predette quote del Fondo costituiscono l’unico asset della Società.
Sotto il profilo fiscale, la Società chiarisce che: “Nel caso in esame, le quote di partecipazione nella Partnership non sono rappresentate da titoli, né sono collocate presso il pubblico, pertanto non possono essere annoverate tra gli strumenti finanziari di cui all’art. 85, comma 1, lettera e), del TUIR. Le predette quote non sono nemmeno classificabili come azioni o quote di partecipazioni in soggetti IRES, né come strumenti finanziari similari alle azioni, né, infine, come quote di partecipazione in società commerciali di cui all’art 5, del TUIR” (così pagg. 5 e 6 dell’istanza).
Posta tale situazione, la Società fa presente di non aver percepito nel periodo d’imposta 20xx+1 alcun provento derivante dalla partecipazione al Fondo; di conseguenza, sempre per il medesimo periodo d’imposta, la Società non ha superato il c.d. test di operatività disciplinato dall’articolo 30, commi 1 e 2, della L. n. 724 del 1994 (applicando al valore delle predette quote il coefficiente del 15% previsto dalla lettera c) del citato comma 1). Per tale motivo, sarebbe in linea di principio soggetta alla disciplina delle società c.d. non operative (nel concreto, a seguito della richiamata risposta resa dalla Direzione Regionale … in relazione all’interpello n. …è stata riconosciuta la disapplicazione della disciplina delle società c.d. non operative per il richiamato periodo d’imposta 20xx+1).
Nei prossimi periodi d’imposta, la Società ritiene che percepirà utili distribuiti dalla Partnership e che stante l’attuale situazione patrimoniale dovrà, ai fini del c.d. test di operatività di cui al comma 1 del citato articolo 30, raffrontare i ricavi conseguiti con i ricavi (minimi) presunti determinati applicando agli asset presenti in bilancio (sostanzialmente le quote del Fondo) le percentuali stabilite dalle lettere a), b) e c) del citato comma 1. In considerazione della formulazione letterale di queste ultime disposizioni, la Società ritiene che sussista un dubbio interpretativo in merito al coefficiente da applicare alle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio della Società (alla voce “Altri titoli”) e costitute dalle quote di partecipazione nel Fondo. In particolare, la Società chiede di sapere se, ai fini della determinazione dei ricavi (minimi) presunti, in relazione alle predette quote di partecipazione al Fondo debba fare riferimento alla percentuale del 2%, prevista dalla lettera a) del comma 1 del citato articolo 30 (per i beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR e le quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR), o a quella del 15% stabilita dalla lettera c) del richiamato comma 1 (per le “altre immobilizzazioni”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che, in relazione alle quote del Fondo, ancorché queste siano iscritte alla voce “Altri titoli” nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie dei propri bilanci di esercizio, debba trovare applicazione il coefficiente del 2% di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), della L. n. 724 del 1994 per la determinazione dei ricavi (minimi) presunti ai fini del c.d. test di operatività.
Secondo la Società, le quote di fondi comuni d’investimento, come quelle nel Fondo, sono da ritenersi ricomprese nel richiamato articolo 85, comma 1, lettera e), solo se rappresentate da titoli in serie o di massa. In proposito, la Società evidenzia che, in linea generale, la riconducibilità delle quote di fondi comuni alla categoria dei titoli si può desumere dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 e confermate nella successiva Circolare n. 207/E del 26 ottobre 1999. In tali occasioni, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “il termine “titoli” viene utilizzato per ricomprendere tutti i titoli diversi da quelli aventi natura partecipativa e da quelli rappresentativi di merci, e quindi sia i titoli di massa, come ad esempio, i titoli obbligazionari e quelli ad essi similari ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettere b) e c), del Tuir, compresi i certificati rappresentativi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, aperti o chiusi, mobiliari o immobiliari, i titoli atipici, sia i titoli individuali, quali ad esempio i certificati di deposito, le cambiali finanziarie e le accettazioni bancarie, nonché gli altri certificati di massa”.
Quanto alla definizione di titoli in serie o di massa, la citata Circolare n. 165/E chiarisce che per tali devono intendersi “i titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in base ad un’unica operazione economica e per contrapporli ai titoli individuali, così denominati perché emessi per operazioni singole, […] oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico”.
Alla luce di tali indicazioni, la Società sottolinea che, nel caso in esame, le quote di partecipazione nella Partnership non sono rappresentate da titoli, né sono collocate presso il pubblico; pertanto, le stesse non possono essere annoverate tra gli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e), del TUIR. Le predette quote non sono nemmeno classificabili come azioni o quote di partecipazioni in soggetti IRES, né come strumenti finanziari similari alle azioni, né, infine, come quote di partecipazione in società commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR.
Su queste basi, limitandosi ad una pura e semplice interpretazione letterale del menzionato articolo 30, comma 1, lettera a), la Società sostiene che non resterebbe che classificare tale investimento nella categoria residuale delle “altre immobilizzazioni” di cui alla successiva lettera c), con applicazione del coefficiente del 15%. Tuttavia, una simile soluzione (classificazione tra le “altre immobilizzazioni” con applicazione della percentuale del 15% ai fini della determinazione dei ricavi minimi presunti), secondo la Società, deve ritenersi inaccettabile sotto il profilo logico e sostanziale.
Infatti, l’investimento effettuato dalla Società nella Partnership è sicuramente di carattere finanziario e non può che essere ricondotto, sotto l’aspetto sostanziale, alla lettera a) del citato articolo 30, non potendo trovare collocazione tra i beni di altri comparti. La sottoscrizione delle quote del Fondo presenta, altresì, forti affinità, sotto un profilo strettamente oggettivo, con l’acquisizione diretta di azioni o quote societarie. L’oggetto dell’attività della Partnership consiste, nello specifico, nell’investire i mezzi finanziari apportati dai Limited Partner nel capitale di rischio di società tecnologiche in fase di start-up. In altre parole, da un punto di vista sostanziale, il Fondo non è altro che il veicolo mediante il quale la scrivente acquisisce, sia pure in modo indiretto, le partecipazioni nelle predette società.
A conferma di ciò, depone il fatto che la redditività degli investimenti effettuati dalla partnership dipende, in termini di tempi e importi, dalla capacità delle start-up di sviluppare e sfruttare economicamente le tecnologie oggetto del proprio business, alla stregua di quanto si sarebbe verificato se la Società avesse acquisto direttamente le partecipazioni nelle suddette società.
Sarebbe, quindi, illogico riservare all’investimento indiretto nelle start-up un trattamento di sfavore rispetto all’ipotesi in cui l’Istante avesse acquisito le società in commento senza l’intervento del Fondo. Sempre secondo la Società, la conclusione circa l’applicabilità alla fattispecie oggetto della presente istanza del coefficiente del 2% troverebbe del resto conforto in quanto precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 25/E del 4 maggio 2007. In tale documento di prassi, nel fornire indicazioni in merito al contenuto dell’articolo 30, comma 1, lettera c), non viene menzionato alcun asset di carattere finanziario, limitandosi esclusivamente ad elencare talune immobilizzazioni materiali e immateriali.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Occorre premettere che non sono oggetto del presente parere né la corretta classificazione operata in bilancio delle quote del Fondo né le relative valutazioni; in questa sede, tali aspetti vengono dati per presupposti, potendo essere oggetto di eventuale valutazione e/o verifica solo in sede di controllo. Inoltre, anche se la Società ha già ottenuto, per il periodo d’imposta 20xx+1, la disapplicazione della disciplina delle società c.d. non operative da parte della Direzione Regionale … e potrebbe, per i periodi d’imposta successivi, beneficiare della causa di disapplicazione automatica di cui alla lettera f) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681 (naturalmente, sempre verificando la sussistenza dei relativi presupposti), la stessa rimane comunque interessata a ottenere risposta al quesito interpretativo prospettato nell’istanza in esame perché questo è teso sostanzialmente a individuare, in relazione alle quote del Fondo, la corretta percentuale di cui all’articolo 30, comma 1, della L. n. 724 del 1994 a queste applicabile per la determinazione dei ricavi (minimi) presunti ai fini del c.d. test di operatività.
Ciò posto, va rilevato che la stessa Società riconosce nella propria soluzione interpretativa che le predette quote non sono annoverabili né tra i beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR né tra le quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR (cfr. pagg. 5-6 dell’istanza) ma, al contempo, ritiene che nei confronti di queste dovrebbe trovare comunque applicazione la percentuale del 2% stabilita dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 724 del 1994 poiché il Fondo non costituisce altro che un veicolo per l’investimento in capitale di rischio di start-up innovative. Per la Società, dunque, alla partecipazione indiretta (ossia, alla quota del Fondo-veicolo destinato all’acquisizione delle partecipazioni) andrebbe riconosciuto il medesimo trattamento riservato alla corrispondente partecipazione diretta (acquisto diretto da parte delle Società delle partecipazioni nelle medesime start-up innovative) ai fini della determinazione dei ricavi (minimi) presunti, ossia, dell’applicazione della percentuale del 2% prevista dalla lettera a) sopra richiamata.
Ai fini della disciplina sulle società c.d. non operative, tale equiparazione non appare condivisibile.
Occorre ricordare che la riforma della disciplina delle società c.d. non operative posta in essere con l’articolo 1, comma 37, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (il cui impianto è rimasto sostanzialmente immutato fino ad oggi) è stata rivolta “come chiarisce la relazione ministeriale di accompagnamento alla citata L. n. 662/1996, ad introdurre correttivi alla previgente disciplina al fine di superare le critiche addotte ai criteri di individuazione delle società non operative e, al tempo stesso, permettere di individuare una struttura che possa definire meglio lo stato di non operatività. Detti correttivi incidono: … – sui criteri di individuazione basati sulla comparazione fra l’ammontare dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi e un parametro di riferimento risultante dall’applicazione di determinate percentuali alle immobilizzazioni finanziarie, a quelle costituite da beni immobili e ad altre immobilizzazioni, nel presupposto che con un utilizzo appropriato dei beni sociali i ricavi devono coprire almeno l’ammortamento del costo dei beni e delle spese generali” (così, la Circolare n. 48/E del 1997). Per quanto riguarda gli asset finanziari, tale riforma ha previsto l’applicazione di una percentuale del 1% (poi, divenuta del 2%) nei confronti esclusivamente dei beni di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c) del TUIR (ante riforma ex D.Lgs. n. 344 del 2003); mentre, la percentuale del 15% trovava applicazione nei confronti delle “altre immobilizzazioni” (anche) finanziarie.
A commento delle modalità applicative di tali percentuali, infatti, il Ministero delle Finanze ebbe modo di chiarire, con la Circolare n. 48/E del 26 febbraio 1997, che: “per quanto riguarda le attività finanziarie, diverse da quelle indicate nell’art. 53, comma 1, lettera c), del Tuir (come ad esempio la partecipazione in società personali), va rilevato …, che esse sono da considerare, ai fini in esame, soltanto se costituiscono immobilizzazioni” e che, conseguentemente, le stesse erano da ricondurre alla voce “altre immobilizzazioni” della lettera c) con applicazione della percentuale del 15%. Con la Circolare n. 137/E del 15 maggio 1997 è stato ulteriormente precisato che: “le azioni, le quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, sono in ogni caso comprese tra i beni cui si applica la percentuale dell’1 per cento, mentre le altre attività finanziarie sono comprese tra quelle cui si applica la percentuale del 15 per cento, sempreché costituiscano immobilizzazioni”.
Appare, dunque, evidente che la voce “altre immobilizzazioni” di cui alla lettera c) del citato comma 1 avesse e continui ad avere (come si dirà) natura residuale attraendo a sé tutti gli asset (anche finanziari) iscritti tra le immobilizzazioni non riconducibili alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2007 (nello specifico, dall’articolo 1, comma 109, lettera b), della legge L. 27 dicembre 2006, n. 296), è stato ampliato l’ambito degli asset a cui applicare la percentuale del 2% della lettera a) del comma 1 dell’articolo 30, che ora comprende i beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR e le quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR (anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie).
L’ampliamento dei beni inclusi nella lettera a) del comma 1 del menzionato articolo 30 non esclude che possano comunque residuare asset (finanziari) non riconducibili a quelli sopra indicati, i quali, laddove risultino iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, vanno pertanto compresi nella voce residuale “altre immobilizzazioni” di cui alla lettera c) del citato comma 1. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie considerato che, dall’esame dei bilanci d’esercizio della Società (quelli chiusi al 31 dicembre 20xx e al 31 dicembre 20xx+1 – allegati sub nn. 6 e 7 all’istanza), emerge che l’investimento nelle quote del Fondo è un “investimento di liquidità con un orizzonte temporale di lungo periodo, [e che] lo stesso è stato classificato tra le immobilizzazioni finanziarie e valutato con il metodo del costo”.
Pertanto, si ritiene che le predette quote vadano ricondotte alle voce “altre immobilizzazioni” dell’articolo 30, comma 1, lettera c), della L. n. 724 del 1994 ai fini della disciplina delle società c.d. non operative, e che, conseguentemente, nei loro confronti trovi applicazione la relativa percentuale del 15% ai fini della determinazione dei ricavi (minimi) presunti per l’effettuazione del c.d. test di operatività.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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