CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4190
Rapporto di lavoro – Riconoscimento, previa equiparazione ai grandi invalidi di guerra, dei benefici di cui alla L. n 104/1992 per i soggetti affetti da handicap grave – Sussistenza del requisito sanitario – Accertamento
Considerato in fatto
1. L.D.G., invalido per servizio categoria 1 e superinvalidità dipendente della Provincia di Trento, ha proposto davanti al Tribunale di Trento una domanda volta ad ottenere il riconoscimento, previa equiparazione ai grandi invalidi di guerra, dei benefici di cui alla L. n 104/1992 per i soggetti affetti da handicap grave – in particolare del beneficio della riduzione di due ore giornaliere -, in modo automatico in forza dell’art. 38 L. n. 448/1998, senza necessità per il lavoratore di sottoporsi al preventivo accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado ha riconosciuto il diritto del G.
La Corte ha affermato che l’art. 1 L. n. 539/1950 e l’art. 5 L. n. 474/1958, disponevano una equiparazione generale tra le due categorie di invalidi ai fini del riconoscimento dei benefici integrativi ed accessori quale quello di cui è causa con esclusione dei trattamenti economici ; che l’espressione ” secondo le vigenti disposizioni” di cui all’art. 1 L. n. 539 citata non aveva un’unica lettura letterale e restrittiva da intendersi limitata alle disposizioni vigenti nel momento dell’emanazione della disposizione di equiparazione, ben potendo essere inteso in senso ampio secondo le disposizioni vigenti al momento dell’applicazione della disposizione di equiparazione e che inoltre i benefici riconosciuti agli invalidi di guerra erano di varia natura e non tutti attinenti a pensioni o indennità, esplicitamente esclusi dalle due disposizioni.
Ha rilevato, inoltre, che la ratio dell’equiparazione era da individuarsi nella ritenuta similitudine tra causa di servizio e causa di guerra, entrambe suscettibili di determinare l’instaurazione di un rapporto privilegiato tra l’invalido e lo stato.
Ha osservato, ancora, dirimente per l’affermazione di questa piana equiparazione per il beneficio di cui è causa ,la circostanza che l’equiparazione si era completamente realizzata e mantenuta con la L. n. 9/1980 per quanto riguarda gli accertamenti e le valutazione dell’indennità sotto il profilo medico legale, rilevante ai fini delle disposizioni di cui alla L 104/1992.
Ha rilevato, infatti, che l’art 7 definiva il grande invalido per ragioni di servizio in termini identici al grande invalido per causa di guerra ; che uguale era il metodo per la valutazione del grado di invalidità ; che la ratio dell’attribuzione del beneficio era la stessa e che era la stessa gravità dell’invalidità che caratterizzava le due categorie ,per cui non vi erano ragioni per non estendere ai grandi invalidi per servizio il disposto dell’art 38, comma 5, L n 448/98 che esonerava queste categorie dagli accertamenti e valutazioni della gravità dell’handicap, facendo stato quelli delle apposite commissioni di cui ai dpr sopra richiamati, in tal senso dovendosi intendere l’inciso, di cui all’art 38, comma 5, L n 448/1998 ” ed i soggetti ad esso equiparati”.
2. Avverso la sentenza ricorre la Provincia di Trento con un unico articolato motivo. Resiste L.D.G..
Ritenuto in diritto
3. La ricorrente denuncia violazione dell’art. 38, comma 5, L. n. 448/1998 per aver applicato la disposizione ad una fattispecie da essa non regolata ; dell’art. 1 L. n. 539/1950 e dell’art. 5 L. 474/1958 e dell’art. 12 delle preleggi, per aver interpretato le norme in modo erroneo affermando che esse avevano previsto una equiparazione generale tra le due categorie di invalidi.
Con riferimento all’interpretazione dell’espressione ” ai soggetti ad essa equiparati” di cui all’art. 38 citato rileva che la norma non disponeva alcuna equiparazione presupponendo un’eventuale equiparazione e che erroneamente la Corte d’appello aveva ravvisato nella L. n. 539/1950 e nella L. n. 474/1958 tale generale equiparazione.
Deduce che la prima norma si limitava ad estendere agli invalidi per servizio quei benefici spettanti agli invalidi di guerra ” secondo le vigenti disposizioni ” e, cioè, i benefici che il legislatore aveva inteso estendere agli invalidi per servizio erano quelli spettanti agli invalidi di guerra in forza delle disposizioni vigenti al momento dell’emanazione della legge e non a quelle future e che medesime considerazioni valevano per la L. n. 474, che non avrebbe avuto ragione d’essere qualora la precedente legge avesse introdotto una generale equiparazione. Osserva, inoltre, che il proliferare delle norme, finalizzate ad estendere agli invalidi per servizio uno specifico trattamento già previsto per gli invalidi di guerra, confermava la mancanza di una equiparazione generale.
4. Il ricorso è fondato.
5. La Corte territoriale ha ritenuto fondata la pretesa del G. di accertamento del diritto ad usufruire del beneficio previsto dall’art. 33, comma 6, L. n. 104/1992, consistente nella riduzione giornaliera pari a due ore dell’orario di lavoro, senza necessità di sottoporsi al preventivo accertamento del requisito sanitario ( di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992). Secondo la Corte il riconoscimento automatico troverebbe fondamento nell’art. 38, comma 5, L. n. 448/1998.
Tale norma, tuttavia, stabilisce che “I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.”
Secondo la Corte l’espressione ” i soggetti ad essi equiparati ” si riferirebbe proprio alla categoria degli invalidi per servizio, non potendo essere individuati altri soggetti cui la norme dovrebbe riferirsi ed in contrasto con la formulazione aperta che rimanda ad altre disposizioni di equiparazione anche precedenti.
6. L’interpretazione accolta dalla Corte territoriale non appare tuttavia rispondente al dato normativo.
7. Da un lato infatti, la Corte ritiene di poter fondare una generale equiparazione tra le due categorie di invalidi già nelle normativa precedente ed ,in particolare, nelle due leggi n. 539/1950 e n.474/1958, con la conseguenza che non sarebbe necessario per il legislatore disporre espressamente in tal senso in relazione ad ogni singolo beneficio.
Il tenore letterale di tali norme, tuttavia, non è idoneo a dare fondamento alla tesi accolta dal collegio di merito.
La prima delle due norme si limita a prevedere l’estensione agli invalidi per causa di servizio dei benefici già vigenti per gli invalidi di guerra, come è dato desumere dall’esplicito e letterale menzione “secondo le vigenti disposizioni”. Non è dato cogliere dalla norma una estensione dei benefici eventualmente introdotti a favore degli invalidi di guerra in futuro. Anche la successiva legge del 1958 non contiene una esplicita estensione anche per il futuro ,ma solo nei limiti dei benefici già stabiliti.
La legge, infatti, intitolata ” provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio” estende a questi ultimi benefici già accordati ai mutilati ed invalidi di guerra. L’art 5 stabilisce che ” I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione”. La norma opera una parificazione nei limiti fissati nello stesso contesto legislativo e nella chiara indicazione “ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per questa categoria di cittadini”, ove è evidente il riferimento alla situazione concretamente esistente al momento dell’entrata in vigore della legge. La norma cioè ha la più limitata portata di estendere ai mutilati ed invalidi per servizio di benefici già concessi ai mutilati ed invalidi di guerra “( cfr in tal senso Cass. n. 492/1977, n. 239/1981)
8. Manca dunque un’espressa volontà del legislatore volta ad affermare una piena ed automatica equiparazione tra invalidi per servizio ed invalidi di guerra avendo, invece, il legislatore, come sottolineato dalla ricorrente in cassazione, con dette norme, seguito la diversa via di estendere agli invalidi per servizio specifici benefici, di volta in volta, già previsti per gli invalidi di guerra.
8. Venendo ad esaminare l’art. 38 ( “I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici), richiamato dal G., deve escludersi che dallo stesso possa desumersi l’univoca volontà del legislatore, in contrasto con il tenore letterale, di estenderne l’operatività al di fuori delle ipotesi di invalidità prodotta da eventi bellici consentendo all’interprete di applicare la norma oltre i limiti da essa previsti.
La norma è intitolata “pensioni di guerra “, richiama il TU n 915/1978 in materia di pensioni di guerra il cui art 14 riguarda i grandi invalidi di guerra. I ” soggetti ad essi equiparati” menzionati nell’art 38, sono quelli da individuarsi nell’ambito delle norme attinenti gli invalidi di guerra e non certo nella categoria degli invalidi per servizio alla quale manca qualsiasi riferimento.
9. Per le considerazioni che precedono, considerato che gli accertamenti sanitari eseguiti sulla persona del G., non oggetto di censure, hanno escluso la sussistenza della connotazione della gravità dell’handicap ex art. 3 L n 104/1992, il ricorso della Provincia di Trento deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del G.
La complessità della materia esaminata giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda del G.; compensa le spese dell’intero processo.
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