AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 marzo 2021, n. 166
Ecotassa vetture acquistate all’estero
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante, inoltra un quesito che “attiene alla debenza o meno dell’imposta parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi (c.d. ecotassa) in relazione ad una vettura (…) acquistata in Germania dove era stata immatricolata”.
In particolare, facendo riferimento alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istante richiama il comma 1042 secondo cui «chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km».
Tenuto conto, poi, che il comma 1043 della medesima legge stabilisce che «L’imposta (…) è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato», l’interpellante evidenzia che “se l’acquisto avviene in Italia, l’imposta si paga solo se il veicolo è nuovo e deve essere immatricolato, mentre se l’acquisto avviene all’estero l’imposta si paga anche se il veicolo è già stato immatricolato”.
Ritenendo tale situazione discriminante e “in palese contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione Europea”, chiede un riscontro in merito alla possibilità che il citato comma 1043 “possa trovare applicazione solo qualora lo Stato estero nel quale avviene l’acquisto sia uno stato non aderente all’Unione Europea.
Per il caso, invece, di acquisto di auto già immatricolata in un paese dell’Unione Europea (…) non debba trovare applicazione il comma 1043″.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 1042 e 1043 della citata legge n. 145 del 2018, l’interpellante ritiene che, per evitare una disparità di trattamento tra auto usate, già immatricolate, acquistate fuori del territorio nazionale e auto usate acquistate in Italia, l’imposta in esame debba applicarsi solo “qualora lo Stato estero nel quale avviene l’acquisto sia uno stato non aderente all’Unione Europea”.
Parere dell’agenzia delle entrate
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021») al comma 1042 ha previsto che «chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km».
Il successivo comma 1042-bis ha istituito una tabella in base alla quale è stato disposto che «A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell’imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi» di detta tabella.
Il comma 1043 della medesima legge stabilisce che l”imposta «è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato».
Al riguardo, come precisato nella risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 contenente, tra l’altro i “Primi chiarimenti (…) sull’imposta (c.d. ecotassa)” e nella circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, le disposizioni contenute nei commi sopracitati della legge n. 145 del 2018 “recano previsioni disincentivanti, sotto forma d’imposta”.
Detta imposta, come chiarisce la predetta circolare, è “parametrata alla quantità dei grammi di emessi per chilometro, a carico di chi acquisti (…) e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di superiori a 160 co2 g/Km (…).
Ai fini della debenza dell’imposta, l’acquisto (…) e l’immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell’arco temporale individuato dal comma 1042″.
Le citate disposizioni, dunque, evidenziano che tale imposta presenta uno scopo disincentivante all’acquisto di ulteriori veicoli inquinanti; il legislatore ha, quindi, inteso disincentivare, nell’arco temporale di riferimento, che ulteriori veicoli inquinanti potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1 marzo 2019.
Pertanto, il presupposto dell’imposta coincide con l’acquisito e l’immatricolazione, nel periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1; diversamente, l’imposta in esame non può trovare applicazione nei confronti di un veicolo di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolava sul territorio nazionale, in quanto già immatricolato.
Al riguardo, occorre considerare che la circolazione di un veicolo sul territorio italiano è comprovata dalla sua immatricolazione ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che elenca le «Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», disponendo che gli stessi «per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri». Inoltre, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce, tra l’altro, che «è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero».
La formalità dell’immatricolazione, dunque, è necessaria per permettere a un veicolo di circolare senza limitazioni di tempo nel nostro Paese.
Per le suesposte considerazioni, nel confermare quanto affermato nella citata circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 in ordine alla debenza dell’imposta anche nella fattispecie in esame si rappresenta che tale soluzione non determina alcun contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione Europea in quanto conforme alla espressa finalità disincentivante di interesse generale perseguita dall’imposta cd. ecotassa.
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