CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10772 depositata il 19 marzo 2021 – In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico – o ad esso assimilato – e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell’art. 545, comma 8, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma