CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2021, n. 19589
Lavoro – Trasferimento d’azienda – Riconoscimento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario
Rilevato che
1. Con sentenza n. 2106 del 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, con cui era stata respinta la domande di E.D. nei confronti della S.C. spa e della D.C. scarl in liquidazione diretta all’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze della società cessionaria (S.C. spa) e contestuale condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo nell’assunzione.
2. La Corte territoriale ha ritenuto, analogamente a quanto rilevato dal Tribunale, la fondatezza dell’eccezione di decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, precisando che, anche a volere escludere l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 32 co. 4 lett. c), comunque sarebbe stata applicabile la successiva lettera d) del medesimo comma disciplinante tutte le ipotesi in cui si fosse dovuta accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del terzo quale preteso titolare effettivo; quanto alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza, il suddetto termine andava individuato nella data del trasferimento (30.10.2013) oppure nella data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Campania (28.3.2015), e, in ogni caso, il termine di decadenza era decorso anche prendendo quale dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (4.6.2015) che aveva condannato D.C. scarl all’assunzione in conseguenza della stipulazione di invalidi contratti a progetto.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la D. affidato a tre motivi; le due società hanno resistito con autonomi controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 co. 4 lett. c) della legge n. 183 del 2010 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) non potendosi applicare il termine di decadenza ivi previsto all’ipotesi in cui il lavoratore chiede l’accertamento del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza impugnativa della cessione di azienda o del ramo di azienda, militando – a supporto di tale interpretazione – diverse ragioni di carattere testuale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 431 c.p.c.e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) non potendosi individuare, quale dies a quo, la data di pubblicazione della sentenza di primo grado (4.6.2015) che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la D. e la D.C. scarl, trattandosi di provvedimento giudiziale non opponibile alla cessionaria S.C. se non dopo il passaggio in giudicato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione del giudicato (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) essendo passato in giudicato l’individuazione, da parte del Tribunale, del dies a quo a cui ancorare il termine di decadenza nel passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva del rapporto con D.C. in quanto non oggetto di appello incidentale da parte delle società, termine individuato, dal Tribunale, nella data del 9.7.2015.
4. Il primo motivo è fondato.
5. L’art. 32 co. 4 della legge n. 183 del 2010 prevede che: «Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto».
6. Ebbene, in ordine alla questione dell’applicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 32 co. 4 della legge n. 183 del 2010 alle ipotesi in cui il lavoratore non impugni la cessione del contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 cod. civ. ma, all’inverso, la rivendichi, questa Corte ha statuito per l’inapplicabilità.
7. Con riguardo all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge n. 183 del 2010, questa Corte ha sottolineato che la previsione deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti “la cessione del contratto” o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass n. 9750 del 2019).
8. Con riguardo all’art. 32 comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010, evidenziato che trattasi di una rilevante limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria, avente carattere di eccezionalità, e che deve essere resa compatibile con i limiti previsti dalla Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto eurounitario (art. 47 della Carta di Nizza) e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), questa Corte (Cass. n. 28750 del 2019) ha ritenuto che l’interpretazione letterale della disposizione conduce a ritenere che si siano volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle già regolate dalle diverse lettere della norma in questione (nella specie, il fenomeno della cessione del contratto di lavoro, ex art. 2112 c.c. contemplato nella lett. c). L’esegesi interpretativa è confermata dalla constatazione che, quando il legislatore ha voluto specificare che una particolare situazione rientrasse nell’ambito applicativo della disposizione “aperta” di cui alla lett. d), nonostante la stessa potesse ritenersi in qualche modo disciplinata nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti o potesse avere punti di contratto con esse, lo ha specificato chiaramente, come per esempio con il richiamo espresso all’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003. 24. In caso contrario, si avvalorerebbe una interpretazione irragionevolmente estensiva ed avulsa dalla lettera della legge. Inoltre, l’esame complessivo della disposizione presuppone la sussistenza di una sorta di “contatto” lavorativo pregresso tra lavoratore e soggetto diverso dal titolare del contratto (cfr. Cass. n. 13179 del 2017 in tema di cambio appalto), e tale “contatto” certamente non è ravvisabile nella situazione di un lavoratore escluso che rivendichi la cessione del proprio contratto di lavoro nei confronti del cessionario, nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 cod. civ., perché non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, ma unicamente del riconoscimento del diritto a rientrare nel gruppo dei lavoratori oggetto della cessione in favore della impresa terza cessionaria.
9. In considerazione delle ragioni esposte il primo motivo del ricorso deve essere accolto, restando assorbita la trattazione del secondo e del terzo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della fattispecie attenendosi al principio di diritto secondo cui «le disposizioni di cui all’art. 32 co. 4 lett. c) e d) della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cc, il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria».
10. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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