MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 325
Ristori per gli operatori dei terminal portuali – Modalità di presentazione della domanda per il contributo
Art. 1
(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione della domanda)
1. Possono presentare domanda di accesso al fondo per la compensazione ai sensi dell’articolo 1 comma 666 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che presenta una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, le imprese che gestiscono i terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni demaniali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell’articolo 36 del Codice della navigazione, che hanno subito danni derivanti dall’insorgenza dell’epidemia da Covid-19.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto esclusivamente a mezzo PEC alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it.
Art. 2
(Compensazione danni)
1. Ai fini del presente decreto, per danno subito a causa dell’insorgenza dell’epidemia da Covid-19 si intende la riduzione dei ricavi conseguente al decremento dei passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. La richiesta di contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all’arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
3. La riduzione dei ricavi di cui al comma 1 deve essere riferita alla riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da Covid-19, tenendo anche conto:
a) dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi;
b) dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
c) dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, quali a titolo esemplificativo igienizzazione e sanificazione dei mezzi utilizzati nei terminal, acquisto di dispositivi di protezione individuale e similari.
4. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate.
5. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.
Art. 3
(Oggetto della domanda)
1. La domanda di cui all’articolo 1 deve, a pena di inammissibilità:
a) essere redatta in conformità al modello di cui all’allegato A del presente decreto;
b) indicare i valori di cui all’articolo 2, chiaramente distinti per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in conformità al modello di cui all’allegato B del presente decreto;
c) essere corredata – solo nei casi previsti alla successiva lettera f) – dalla tabella di cui all’allegato C del presente decreto;
d) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
e) recare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, sotto la propria responsabilità anche la veridicità dei dati della relazione, specificando in particolare che:
1) i minori ricavi nel periodo non sono derivanti da eventi societari indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica;
2) non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni;
3) l’impresa, se diversa da microimpresa o piccola impresa (NOTA 1), non si trovava già in difficoltà (NOTA 2) alla data del 31 dicembre 2019;
4) l’impresa, se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
f) laddove la domanda sia presentata da medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, dimostrare che la perdita di fatturato subita sia conseguenza diretta di una misura di contenimento della diffusione del Covid-19, specificando il dettaglio dei periodi di vigenza della misura mediante compilazione della tabella in allegato C al presente decreto.
—
(Nota 1) Come da definizioni di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.
(Nota 2) Come da definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 4
(Istruttoria e pagamento)
1. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne svolge l’attività istruttoria e adotta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.
2. In caso di accoglimento, entro venti giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la medesima Direzione procede al pagamento dell’indennizzo riconosciuto, nel rispetto dell’importo massimo complessivo previsto al paragrafo 22(a) del “Quadro Temporaneo”.
3. Qualora l’importo complessivo delle somme riconoscibili in conseguenza delle domande presentate ecceda l’entità della dotazione del fondo, l’importo riconosciuto a ciascuno degli aventi diritto è proporzionalmente ridotto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l’indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Amministrazione trasparente.
Art. 5
(Verifica in ordine alle dichiarazioni rese)
1. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese dei terminal portuali ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese di terminal portuali si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne. A tal fine il Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni, controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese di terminal portuali e può altresì acquisire, presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione.
2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all’esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l’insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l’aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all’esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l’entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 6
(Norme sulla cumulabilità)
1. Le misure di cui al presente decreto possono essere cumulate con aiuti de minimis e/o con aiuti ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e/o con aiuti concessi in base a diverse sezioni del “Quadro Temporaneo”.
Art. 7
(Relazione alla Commissione europea)
1. Entro un anno dalla data dell’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenta alla stessa una relazione sugli importi delle somme concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati qualora dovessero risultare superiori al danno subito come conseguenza diretta dell’epidemia da Covid-19.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegati
(omissis)
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