AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 marzo 2022, n. 126
Acquisizione di un ramo d’azienda effettuato in virtù dell’omologazione giudiziale di una proposta concordataria in riferimento ad una società che applica i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Trattamento tributario ai fini dell’IRES
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Alfa S.p.A. ha per oggetto sociale la produzione e la trasformazione di carne bovina ed è una società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali per la quale risulta applicabile il principio di derivazione rafforzata ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Tuir.
Come di seguito precisato, la società istante ha sottoscritto dei titoli che sono stati emessi da una società di cartolarizzazione (la SPV Beta S.r.l., di seguito, la “SPV”) per finanziare l’acquisto di un credito ipotecario (detenuto da altro soggetto) verso la Gamma S.p.A. (di seguito, la “Società Fallita”), una società dichiarata fallita con la sentenza n. .. del ….. 2017.
La Società Fallita aveva per oggetto sociale la produzione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti alimentari in genere e di carne in particolare. Nel corso della sua attività, con atto del 2 febbraio 2007, aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda a favore della società integralmente controllata Delta S.p.A.. L’oggetto del contratto era rappresentato dall’affitto del ramo d’azienda relativo alla macellazione, alla lavorazione e alla conservazione di prodotti alimentari e di sottoprodotti, con esclusione di ogni attività di commercializzazione. L’attività veniva svolta all’interno di un immobile di proprietà della “Società Fallita”, un capannone industriale avente caratteristiche tali da renderlo funzionale all’impiego produttivo. Il contratto di affitto di ramo di azienda era in corso al momento dell’assoggettamento della Società Fallita a procedura concorsuale e, come precisato nel programma di liquidazione, la curatela non ha sciolto il contratto.
La Società Fallita, oltre ad essere proprietaria dell’immobile e dell’azienda, era titolare di un’esposizione debitoria nei confronti di alcuni Istituti di credito (Credito Valtellinese S.p.A. e Credito Siciliano S.p.A.) maturata in virtù di contratti di mutuo e di conto corrente che erano assistiti da garanzie ipotecarie costituite sull’Immobile (di seguito, il “Credito Ipotecario”). L’importo lordo complessivo del Credito Ipotecario ammesso integralmente al passivo nel fallimento risultava pari ad euro 9.376.593,74. Il valore dell’Immobile in ipotesi di vendita giudiziaria con procedura competitiva era stato determinato in euro 4.715.728,50.
Il 4 giugno 2018, gli Istituti di credito hanno ceduto il Credito Ipotecario e le relative garanzie alla società Teta S.r.l. (società di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130).
Il 21 novembre 2016, è stata costituita la società SPV Beta S.r.l. che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti finanziate attraverso l’emissione di titoli e realizzate, tra l’altro, mediante l’acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari. Il 20 dicembre 2018, la SPV ha presentato alla Teta una proposta di acquisto del Credito Ipotecario, a fronte di un corrispettivo pari a euro 3.450.000 che, in data 21 dicembre 2018, la Teta ha accettato (cessione pro soluto del Credito Ipotecario). Il relativo contratto è stato perfezionato in data 31 gennaio 2019 ed ha acquisito efficacia economica e giuridica in data 6 febbraio 2019.
Il 19 marzo 2019, la SPV ha emesso titoli obbligazionari per un totale di euro 3.600.000 al fine di consentire alla SPV di raccogliere la provvista finanziaria necessaria per l’acquisto del Credito Ipotecario. Nella medesima data i Titoli sono stati sottoscritti dall’Istante.
In data 19 aprile 2019, l’istante ha presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi degli articoli 124 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 della Legge Fallimentare, nell’ambito della procedura fallimentare aperta a carico della Società Fallita. La proposta concordataria presentata dall’istante (successivamente integrata in data 30 luglio 2019) prevedeva, tra l’altro, l’assunzione del debito della Società Fallita nei confronti della SPV (Credito Ipotecario) mediante espromissione ai sensi dell’articolo 1272 del Codice civile, per un valore di euro 4.678.672,51.
A fronte del pagamento corrisposto al menzionato creditore della Società Fallita, la proposta concordataria prevedeva l’acquisizione da parte dell’Istante di taluni beni dell’attivo di pertinenza della procedura e specificamente: l’immobile, i beni mobili strumentali, gli arredamenti professionali, i macchinari e gli automezzi che l’istante ha dichiarato costituire un complesso aziendale (che era stato concesso in locazione dalla società fallita alla società integralmente partecipata Delta S.p.A. a far data dal 2007).
Il 23 settembre 2019, la curatela esprimeva parere favorevole alla proposta concordataria che veniva omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 17 giugno 2020.
Come precisato, l’Istante e la SPV intendono regolare l’adempimento dell’obbligazione concordataria mediante compensazione tra il credito concordatario che la SPV vanta nei confronti dell’Istante in virtù del decreto di omologazione e il debito che la SPV ha nei confronti dell’Istante a titolo di restituzione delle somme che l’Istante ha corrisposto alla SPV in sede di sottoscrizione dei Titoli.
Come dichiarato, poiché il debito relativo alla sottoscrizione dei titoli nei confronti dell’istante è inferiore al valore del credito concordatario, il valore eccedente del credito concordatario che residua dalla compensazione sarebbe oggetto di rinuncia da parte della SPV, con conseguente liberazione integrale dell’istante. La Rinuncia avrebbe a oggetto la differenza tra il valore totale dell’obbligazione concordataria assunta dall’Istante nei confronti della SPV, pari a euro 4.678.672,51 e il valore del credito vantato dall’Istante nei confronti della stessa SPV, pari a euro 3.600.000. Tale differenza è pari ad euro 1.078.672,51.
Dal punto di vista contabile l’Istante ritiene che la fattispecie rappresentata debba essere qualificata come un’operazione di aggregazione aziendale rilevante ai fini dell’IFRS 3. In base a quanto dichiarato, infatti, la Società Fallita e l’istante, sono soggetti del tutto indipendenti (come noto, l’applicabilità dell’IFRS 3 è circoscritta alle fattispecie che hanno a oggetto il trasferimento di un’attività aziendale posto in essere tra entità che non figurano “sotto controllo comune”).
La qualificazione del complesso di beni trasferito quale “attività aziendale” ai sensi dell’IFRS 3, nonché, quale “azienda” ai sensi dell’articolo 2555 Codice civile, apparirebbe pacifica, alla luce dei seguenti elementi:
– l’insieme dei cespiti trasferiti costituirebbe un’attività aziendale rispondente alla definizione e ai chiarimenti interpretativi forniti dall’IFRS 3;
– l’insieme dei beni trasferiti era stato fatto oggetto di un contratto di “affitto di ramo d’azienda” stipulato tra la Società Fallita (locatore) e la controllata Delta S.p.A., a partire dal 2007, ed il complesso aziendale era impiegato per l’esercizio di attività produttiva;
– la qualificazione dei cespiti in esame quale “azienda” non è mai stata messa in discussione dal Tribunale e dagli organi della procedura fallimentare, rappresentando un dato pacifico costantemente assunto quale presupposto di fatto, anche dallo stesso decreto di omologazione della proposta concordataria.
D’altra parte, lo stesso principio contabile chiarisce che il “corrispettivo trasferito” dall’acquirente per il trasferimento dell’attività aziendale possa essere rappresentato dall’assunzione, da parte dell’acquirente, di passività del dante causa. Su queste basi l’istante, inoltre, sostiene che è pacifica la possibilità d’includere il trasferimento di un complesso aziendale intervenuto in virtù dell’omologazione giudiziale di una proposta concordataria tra le operazioni di “aggregazione aziendale” rilevanti ai fini dell’IFRS 3.
Come precisato con documentazione integrativa … del 20 maggio 2021, e in base a quanto detto, in applicazione dell’IFRS 3, la Società Istante, in qualità di acquirente, ha rilevato e iscritto in bilancio i cespiti aziendali trasferiti al loro fair value recependo i valori individuati nelle perizie di valutazione commissionate dalla Curatela e recepite nel decreto di omologazione del 17 giugno 2020. Più precisamente:
– immobile euro 4.715.728,5; macchinari euro 350.000; crediti verso clienti euro 2.621,11; credito tributario euro 16.397,06; credito verso Creval euro 10.769,7; per un totale di euro 5.095.516,37.
Inoltre, come richiesto dal principio, sulla base del confronto tra (a) il valore equo del corrispettivo trasferito (rappresentato dall’assunzione delle passività della Società Fallita nei limiti della proposta concordataria) e (b) il valore equo delle attività acquisite (tra cui l’immobile) è stato rilevato e iscritto nel conto economico dell’esercizio un c.d. provento da buon affare o utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli (in quanto il secondo valore è risultato superiore). In dettaglio, l’istante ha registrato un provento da buon affare per euro 885.289,99.
L’istante, nel ricordare che il “corrispettivo trasferito” per l’acquisizione dell’attività aziendale è rappresentato dal fair value dei debiti della Società Fallita assunti dall’istante, rappresenta che tale valore deve tenere conto degli accordi intercorsi (tra istante e SPV) successivamente al decreto di omologazione.
In altre parole, la fattispecie sarebbe analoga a quella di una cessione d’azienda in cui le parti decidano, successivamente alla stipula del contratto, di variare (al ribasso) il corrispettivo concordato.
Posto che, per effetto della compensazione e della rinuncia, il valore del debito assunto dall’istante è inferiore (di euro 1.078.672,51) all’importo omologato, il valore del “corrispettivo trasferito” dovrà corrispondentemente variare.
Da quanto sopra consegue una rideterminazione (al rialzo) del “provento da buon affare” da rilevare a conto economico.
Nel caso di specie, l’accordo, tra Istante ed SPV successivo all’omologa, determinerebbe una duplice variazione della obbligazione concordataria:
– sul piano della modalità di adempimento, rappresentata dalla compensazione e non dalla corresponsione di un importo in denaro;
– sul piano del quantum, ridotto rispetto a quanto esposto nella proposta concordataria di euro 1.078.672,51.
Pertanto, il corrispettivo trasferito [lett. (a)] è stato determinato prendendo in considerazione non l’intera obbligazione concordataria assunta dall’Istante nei confronti della SPV, pari a euro 4.678.672,51, ma la cifra effettivamente sostenuta sulla base delle condizioni di regolamento del debito definita tra le parti e che corrisponde al costo di sottoscrizione dei titoli emessi dalla SPV pari ad euro 3.600.000.
In considerazione, poi, dei costi di consulenza pari ad euro 195.050, delle spese legali pari ad euro 4.000 e del fabbisogno concordatario netto che la Società ha corrisposto adempiendo agli obblighi concordatari imposti dal decreto di omologazione e pari ad euro 411.451,38 la somma dei costi complessivamente sostenuti dall’istante per l’acquisizione dell’attivo aziendale è stato determinato complessivamente in euro 4.210.226,38. L’istante, sottraendo tale ultimo importo al valore equo ( fair value) dei cespiti aziendali acquisiti, che si è sopra indicato essere pari a euro 5.095.516,37, ha rilevato il provento da buon affare nel conto economico per l’importo di euro 885.289,99.
Le questioni interpretative oggetto della presente istanza riguardano il trattamento fiscale della operazione rappresentata ed in particolare:
1) l’individuazione del valore fiscale da attribuire ai cespiti del complesso aziendale acquisiti dall’Istante in virtù del decreto di omologa (l’istante, una volta stabilito che i cespiti aziendali acquisiti debbano essere iscritti in bilancio al loro fair value, pone il dubbio se tale valore debba assumere anche rilievo fiscale);
2) gli effetti fiscali della compensazione e della contestuale rinuncia esercitata dalla SPV in termini di emersione di elementi imponibili Ires in capo all’istante.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Primo quesito
A parere dell’Istante, la fattispecie in esame dovrebbe essere assoggettata alle disposizioni del Tuir ed emergerebbe, cioè, un doppio binario di rilevazione contabile e tributario.
Tutto ciò, sulla base delle seguenti considerazioni. La valorizzazione dei cespiti aziendali al loro fair value nel bilancio dell’Istante in qualità di acquirente rappresenta un fenomeno meramente valutativo e, pertanto, estraneo al principio della derivazione rafforzata. Tale tesi risulterebbe confermata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto IAS.
È opinione dell’Istante, infatti, che la disposizione in esame sia applicabile al caso di specie. La circostanza che la relazione illustrativa al Decreto IAS sembri limitarne la portata applicativa alle sole operazioni concluse “tra soggetti sottoposti al comune controllo” non sarebbe dirimente, atteso che non vi sarebbe analoga limitazione nel dettato normativo.
Più convincente sarebbe, pertanto, l’interpretazione secondo la quale la relazione illustrativa abbia inteso non già escludere l’applicabilità della disposizione alle operazioni di cessione di azienda (o di partecipazioni) poste in essere tra parti indipendenti, bensì chiarire che la norma si estende anche alle operazioni concluse tra soggetti sottoposti a comune controllo – per le quali, come sopra illustrato, l’IFRS 3 non è applicabile. Siffatto esito comporta che, ai fini tributari, l’operazione in esame risulterà regolata dalle disposizioni del testo unico”.
Conseguentemente:
– Il costo fiscale delle attività acquisite dalla Società Fallita dovrebbe essere pari al “costo sostenuto” da individuare nell’importo delle passività assunte ai sensi della proposta concordataria (diverso dal valore equo delle attività acquisite contabilmente adottato) e da riconsiderare in virtù di quanto si dirà di seguito;
– il provento da buon affare non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini dell’Ires e, pertanto, andrebbe sterilizzato.
Viene, tuttavia, precisato che nel caso di trasferimento di complesso aziendale (che non avviene in forza di un accordo contrattuale) in virtù dell’omologazione giudiziale di una proposta concordataria, al fine d’individuare il “costo sostenuto” dal proponente assuntore (per il trasferimento a suo favore del complesso aziendale della società assoggettata a procedura concorsuale), sarebbe necessario fare riferimento alle somme effettivamente corrisposte ai creditori di quest’ultima nei limiti della proposta concordataria presentata, ovvero il “corrispettivo” trasferito sotto un profilo economico-sostanziale.
Secondo quesito
In base a quanto sostenuto dall’istante, il secondo quesito interpretativo è connesso a quest’ultima precisazione e comporta la necessità di indagare sull’impatto degli eventi, successivi all’omologazione della proposta concordataria, riguardanti la regolazione dei rapporti obbligatori reciproci tra la SPV e l’Istante.
L’istante ritiene che la compensazione e la rinuncia abbiano un impatto sul trattamento contabile nel senso sopra delineato e che abbia impatto anche dal punto di vista tributario.
Al riguardo, l’istante spiega che la compensazione e la rinuncia rappresentano modalità, concordate tra le parti (Compensazione) o unilateralmente adottate da una di esse (Rinuncia), per regolare, nell’esercizio della libera autonomia delle parti, l’adempimento dell’obbligazione concordataria sancita dal decreto di omologazione giudiziale. La compensazione e la rinuncia andrebbero, cioè, inserite nel contesto dell’esercizio della libertà negoziale nell’esecuzione dell’obbligazione concordataria.
Inoltre, l’istante precisa che la Legge Fallimentare non vieta che, a fronte di una proposta concordataria omologata che fissi l’importo dell’obbligazione di pagamento in capo al terzo assuntore, quest’ultimo e una parte creditrice si accordino per rettificare il contenuto dell’obbligazione in sede di esecuzione successiva all’omologa.
Sotto il profilo tributario , l’istante invita a considerare quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con Risposta n. 55 del 30 ottobre 2018, secondo cui il valore fiscale che il terzo assuntore deve attribuire ai cespiti aziendali acquisiti è pari all’esborso da questi “effettivamente sostenuto”.
Il riferimento all’effettivo sostenimento dell’esborso sarebbe idoneo a ricomprendere eventuali accordi tra terzo assuntore e creditori suscettibili di variare il contenuto dell’obbligazione concordataria successivamente all’omologazione giudiziale e, così, non sarebbe sufficiente riferirsi al dato formale indicato nel decreto di omologa, perché la tutela dell’interesse erariale imporrebbe di verificare, in concreto, a quanto ammonti l’esborso effettivamente sostenuto dal terzo assuntore, a mente (a) dell’eventualità di un inadempimento da parte dell’assuntore e (b) di accordi con i creditori successivi all’omologa tali da ridurre l’entità dell’esborso.
Diversamente, a detta dell’istante, si correrebbe il rischio di “salti d’imposta”, laddove l’assuntore rilevasse quale valore fiscale dei beni un importo superiore al “costo” effettivamente (e successivamente) sostenuto.
L’effetto tributario della compensazione e della rinuncia sarebbe unicamente quello di ridurre il quantum dell’esborso finanziario “effettivamente sostenuto” dell’Istante (come accadrebbe a fronte di una rinuncia parziale all’incasso del corrispettivo da parte del cedente in un’operazione di cessione d’azienda) con la conseguenza che risulterà corrispondentemente ridotto il “valore fiscale” che l’istante dovrà attribuire ai cespiti acquisiti.
Infine, l’istante precisa che, poiché la compensazione e la rinuncia esplicano i loro effetti sia sul piano giuridico-formale sia sul piano economico-sostanziale nel medesimo periodo d’imposta in cui ha efficacia il decreto di omologazione, non vi siano i presupposti per la rilevazione di eventuali sopravvenienze imponibili. Il presupposto di applicabilità dell’articolo 88 del Tuir, infatti, è la “sopravvenuta insussistenza di passività [ … ] iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.
L’accadimento nel medesimo esercizio dell’ (a) evento che dà luogo alla rilevazione del debito (il decreto di omologazione) e dell’ (b) evento che dà luogo alla (parziale) insussistenza del debito (la Rinuncia), determina, per l’Istante, l’impossibilità di rilevare alcuna sopravvenienza imponibile.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che esula dalle competenze della scrivente esercitabili in questa sede ogni valutazione o apprezzamento in merito ai valori riportati nell’istanza.
In particolare, si fa presente che ogni valutazione in merito all’individuazione del fair value delle attività e passività trasferite è estranea all’ambito applicativo dell’interpello ed è riscontrabile dall’amministrazione finanziaria unicamente in sede di accertamento (cfr. Circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, par. 1.1.). Allo stesso modo, la presente risposta non riguarda la qualificazione del complesso di beni trasferito quale “attività aziendale”. Pertanto, il presente parere verrà reso assumendo acriticamente la correttezza della stima effettuata dall’istante in merito al fair value del ramo di azienda acquisito e della valutazione effettuata in merito alla configurazione di un ramo aziendale.
Nel merito, l’istante chiede quale sia il corretto trattamento tributario ai fini dell’IRES in caso di acquisizione di un ramo d’azienda effettuato in virtù dell’omologazione giudiziale di una proposta concordataria. Ciò in riferimento ad una società (istante) che applica i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
In sintesi, la proposta concordataria presentata dall’istante prevedeva, a fronte dell’acquisizione dell’azienda, l’assunzione del debito della Società Fallita nei confronti della società di cartolarizzazione SPV (resasi, con le modalità sopra descritte, creditrice della società fallita).
Al tempo stesso, l’istante è creditore verso la società di cartolarizzazione SPV in relazione alla sottoscrizione dei Titoli emessi da quest’ultima. Le parti citate, intendono, di comune accordo, regolare le posizioni debitorie e creditorie reciproche, a mezzo di compensazione e contestuale rinuncia per la differenza.
Come detto, il quesito posto riguarda, in particolare:
1) l’individuazione del valore fiscale da attribuire ai cespiti del complesso aziendale acquisiti dall’istante in virtù del decreto di omologa;
2) gli effetti della compensazione e della contestuale rinuncia esercitata dalla SPV.
Primo quesito
Tanto premesso, si rappresenta che, ai fini IRES, i soggetti IAS/IFRS adopter determinano il reddito d’impresa in conformità al principio di “derivazione rafforzata”, recato dall’articolo 83 del TUIR, in virtù del quale, nella determinazione dell’imponibile IRES, valgono “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio” previsti dagli IAS/IFRS. In base ai principi generali che regolano la fiscalità dei soggetti IAS/IFRS adopter esulano, invece, dalla “derivazione rafforzata” i fenomeni meramente valutativi, ossia quelli in cui l’aspetto valutativo non è connesso con quello qualificatorio. Pertanto, gli effetti reddituali e/o patrimoniali – laddove non meramente valutativi – non assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRES.
L’articolo 4 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 reca specifiche disposizioni per le operazioni di riorganizzazione aziendale che coinvolgano soggetti IAS/IFRS adopter.
In particolare, il comma 3 del citato articolo 4 prevede che ” Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti”. Tale disposizione, come esplicitato nella relazione illustrativa al decreto, si occupa delle cessioni di azienda che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo, contabilizzate in base al criterio della continuità dei valori che non consente all’impresa beneficiaria dell’acquisto di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato. Il legislatore, quindi, ha ritenuto opportuno “ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell’azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto”. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione citata trova applicazione nell’ipotesi, in cui a fronte di un’operazione realizzativa sul piano giuridico, il bilancio la rappresenti come neutrale e, quindi, non faccia emergere i componenti reddituali sottesi all’operazione stessa. Mentre, non trova applicazione nel diverso è il caso in cui la rappresentazione contabile non è neutrale e preveda l’iscrizione in bilancio del complesso aziendale a costo o, se più alto, al fair value.
Ne consegue che nel caso prospettato nel presente interpello in cui emerge in bilancio il fair value dell’azienda non risulta applicabile l’articolo 4, comma3, del DM 1° aprile 2009, n. 48. Ciò precisato, occorre capire se possa trovare applicazione il principio di derivazione rafforzata ovvero si rilevi la rappresentazione giuridico formale.
Al riguardo, si evidenzia che nella stessa istanza la società ha dichiarato “che la valorizzazione dei cespiti aziendali al loro fair value nel bilancio dell’Istante in qualità di acquirente rappresenti un fenomeno meramente valutativo” escludendo che nel caso di specie si sia in presenza di un fenomeno che possa rientrare nel regime di derivazione rafforzata con conseguente applicazione dei criteri giuridico formali.
Pertanto, il costo fiscale delle attività acquisite dalla Società Fallita sarà pari, al “costo sostenuto” e non al il fair value di bilancio delle attività acquisite.
Con la Risoluzione 28 maggio 2007, n. 118/E era stata affermata la natura traslativa del concordato fallimentare con l’intervento di un assuntore. In senso conforme vi è anche la circolare del 21 giugno 2012, n. 27/E secondo la quale “nel caso del concordato con terzo assuntore, l’atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi.
Ai fini delle imposte dirette il costo fiscale delle attività trasferite in virtù dell’omologazione della proposta concordataria coincide con l’esborso finanziario effettivamente sostenuto dal Contribuente e tale importo deve essere ripartito tra tali asset in modo da riflettere il reale valore dei beni e/o diritti acquisiti dal proponente assuntore (Risposta n. 55 del 30 ottobre 2018).
Sotto quest’ultimo profilo, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, per costo sostenuto deve considerarsi l’importo delle passività assunte ai sensi della proposta concordataria.
Il valore fiscale che il terzo assuntore deve attribuire ai beni trasferiti a suo favore deve risultare, cioè, pari all’esborso da corrispondere ai creditori ai sensi della proposta concordataria.
Secondo quesito
In merito agli effetti della compensazione e della contestuale rinuncia esercitata dalla SPV, non si condivide la soluzione proposta dall’istante.
Per effetto della sentenza di omologazione del concordato l’Assuntore istante si accolla le passività e diviene proprietario delle descritte attività della società fallita.
Il valore fiscale delle attività medesime ( rectius, il costo al quale, ai fini fiscali, le stesse vengono prese in carico dall’Assuntore) coincide, a parere della scrivente, con il valore delle passività accollate: queste ultime, infatti, rappresentano il “costo” sostenuto dall’istante per l’acquisizione delle attività in parola.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, il valore fiscale delle passività accollate deve essere pari a quanto accollato e non all’importo pattuito in sede di esecuzione della obbligazione concordataria tra l’Assuntore e la SPV.
I debiti accollati dall’istante, infatti, non possono essere ridotti (né sono da un punto di vista giuridico riducibili) per effetto dell’atto di rinuncia intervenuto – a margine della procedura concordataria – tra la SPV e l’Assuntore. La riduzione ottenuta dal cessionario (nel caso, l’istante) rispetto al valore dei crediti vantati dalla SPV non attiene, infatti, al rapporto debitorio originariamente sorto tra il debitore “ceduto” (la società fallita) e la SPV.
Ciò posto, all’atto della compensazione e della contestuale rinuncia esercitata dalla SPV, emergerà una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del Tuir per un importo pari alla differenza tra valore dei debiti verso la SPV accollati e l’importo del credito verso la SPV stessa.
A tal fine, a nulla rileva quanto sostenuto dall’istante, e cioè che il debito in esame non sia stato iscritto in bilancio in “precedenti esercizi” come testualmente prevede la disposizione anzidetta. Da un punto di vista sistematico, infatti, la stessa va interpretata nel senso di attribuire rilevanza fiscale ai componenti positivi di reddito che emergono, ad esempio, per effetto (come nel caso in esame) dell’estinzione di un debito ad un importo inferiore a quello di accensione. Naturalmente, il maggior valore fiscale delle passività accollate contribuirà a misurare in capo all’Assuntore il costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite dalla società fallita.
Dal punto di vista fiscale, dunque, il valore assunto dalle Attività – ai fini delle imposte dirette – deve essere determinato sulla base della proposta concordataria oltre ad eventuali oneri accessori, che il Contribuente deve ripartire proporzionalmente tra gli stessi in modo da riflettere il valore reale dei beni e/o diritti acquisiti. Tale ripartizione è ovviamente sindacabile da parte dell’Amministrazione finanziaria al fine di evitare che nel bilancio dell’assuntore siano iscritte poste inesistenti o sopravvalutate.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concretezza. Inoltre, si rappresenta che non è oggetto della presente risposta la liceità, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, delle operazioni societarie precedentemente illustrate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- UE - Regolamento 02 marzo 2022, n. 2022/357 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i…
- UE - Regolamento 29 novembre 2019, n. 2019/2075 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto…
- UE - Regolamento 29 novembre 2019, n. 2019/2104 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto…
- UE - Regolamento 28 giugno 2021, n. 2021/1080 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda…
- Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS - Trattamento IRES della first recognition di put options e della valutazione del magazzino titoli. - Articolo 15, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 - Risposta 15 marzo 2022, n.…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…