FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 22 marzo 2022, n. 7
La compensazione dei crediti fiscali e il visto di conformità
SOMMARIO
Premessa
- L’istituto della compensazione dei crediti fiscali
1.1 Compensazione orizzontale e sue limitazioni
- Particolari esclusioni dai limiti di compensazione
2.1 I crediti d’imposta del quadro RU della dichiarazione dei redditi
2.2 I rimborsi da assistenza fiscale
2.3 Bonus 80 euro e trattamento integrativo
- Il visto di conformità
3.1 Obbligatorietà del visto di conformità
3.2 Deroghe ed esenzioni dal visto di conformità
- I controlli da effettuare prima di una compensazione e dell’apposizione del visto di conformità
4.1 I controlli per il rilascio del visto di conformità in materia di IVA
4.2 I controlli per il rilascio del visto di conformità in materia di imposte dirette
4.3 I controlli da eseguire sulla dichiarazione 770 prima di rilasciare il visto di conformità
PREMESSA
La circolare intende fornire un approfondimento generale degli istituti della compensazione dei crediti fiscali di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e del visto di conformità, di cui all’art. 35 del medesimo decreto, sia in materia di IVA che di imposte dirette.
1. L’ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI
Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di compensazione:
– “orizzontale” o “esterna” consistente nella compensazione di debiti e crediti di diversa natura impositiva;
– “verticale” o “interna” consistente nella compensazione di debiti e crediti relativi alla stessa imposta, non chiesti a rimborso.
In particolare, l’istituto della compensazione “orizzontale” o “esterna” è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e prevede la possibilità per i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio, determinate Casse previdenziali professionali, etc.) di utilizzare in compensazione i crediti relativi a tributi diversi risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e sostituti di imposta) o i crediti risultanti dalle denunce periodiche contributive (es. UniEmens).
La compensazione “verticale” o “interna” consiste nella compensazione di debiti e crediti non chiesti a rimborso relativi alla stessa imposta (es. scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativi versamenti in acconto, etc.). La compensazione “verticale”, infatti, come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate nel par. 6 della circ. 11 marzo 2011, n. 13/E, non rientra nell’ambito della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
I crediti utilizzabili in compensazione soggiacciono al nuovo limite fissato strutturalmente in misura pari a 2 milioni di euro dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), che ha novellato l’art. 34, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.1 Compensazione orizzontale e sue limitazioni
Per quanto riguarda la compensazione “orizzontale” si evidenzia che:
– può essere effettuata esclusivamente con modello F24;
– il modello F24 deve essere compilato e presentato anche qualora il saldo finale risulti pari a zero (art. 19, c. 3, del D.Lgs. n. 241/1997);
– il saldo finale del predetto modello non può mai essere negativo.
La compensazione “orizzontale” dei crediti e debiti tributari e contributivi è soggetta ad un limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Oltre al suddetto limite, vi sono altresì le seguenti ulteriori specifiche limitazioni:
- a) la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997);
- b) apposizione del visto di conformità obbligatorio (art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997) per la dichiarazione contenente i crediti relativi alle imposte dirette, indirette, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi di importo superiore a 5.000 euro annui;
- c) divieto di compensazione del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale per le c.d. “società di comodo” (art. 30, c. 4, Legge 23 dicembre 1994, n. 724);
- d) divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31, c.1, D.L. n. 78/2010).
Con riferimento al divieto di cui alla lettera sub d), l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 2011 ha fornito le prime indicazioni in merito ai tributi cui far riferimento, richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento comprensivi anche di tutti gli oneri accessori.
Si ricorda che l’articolo 31, c. 1, del D.L. n. 78/2010 ha previsto l’applicazione di una sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
2. PARTICOLARI ESCLUSIONI DAI LIMITI DI COMPENSAZIONE
2.1 I crediti d’imposta del quadro RU della dichiarazione dei redditi
L’art. 1, c. 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziarla 2008) prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
La norma dispone altresì che l’ammontare eccedente può essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive; l’eccedenza, inoltre, può essere compensata per l’intero importo residuo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.
Con la risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che il predetto limite di 250.000 euro (art.1, c. 53, L. n. 244/2007) è cumulabile con il citato limite generale di compensazione, attualmente di euro 2 milioni, fino al raggiungimento di un limite complessivo annuo di euro 2.250.000.
La medesima risoluzione conferma inoltre che, qualora in un determinato anno siano state effettuate compensazioni per un importo inferiore al citato limite generale, i crediti del quadro RU potranno essere utilizzati in compensazione fino alla concorrenza di detto limite generale, superando, quindi, il proprio limite specifico dei 250.000 euro.
Il limite di 250.000 euro non si applica ai crediti di imposta per i quali la relativa specifica disciplina preveda espressamente il non assoggettamento alle disposizioni dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.
Anche per la compensazione dei crediti d’imposta, ai sensi del D.L. n. 50/2017, i contribuenti devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia, peraltro, che la disciplina relativa ad alcune fattispecie di crediti da utilizzare in compensazione dispongono ipotesi derogatorie ai limiti suddetti. Ad esempio: l’articolo 1, comma 104, della Legge n. 208/2015 prevede che al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, L. n. 244/2007; l’articolo 1, comma 189, della Legge n. 160/2019 prevede che al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 e di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010.
2.2 I rimborsi da assistenza fiscale
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2014, le compensazioni dei rimborsi da assistenza fiscale, dal 2015, devono essere effettuate mensilmente con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. I sostituti di imposta con modello F24 effettuano la compensazione delle somme rimborsate ai sostituiti, nei limiti delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, come previsto dall’art. 37, c. 4, del D.Lgs. n. 241/1997.
Si precisa che tali importi non concorrono alla determinazione del citato limite massimo di compensazione (2 milioni di euro). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, ha affermato che le compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta non soggiacciono all’obbligo di apposizione del visto di conformità.
2.3 Bonus 80 euro e trattamento integrativo
Gli importi relativi al c.d. “Bonus 80 euro”, previsto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014 (attualmente abrogato), anticipato dai datori di lavoro ai titolari di lavoro dipendente e assimilati aventi diritto, non rientrano nei limiti di compensazione e neppure nell’obbligo di apposizione del visto di conformità.
L’erogazione del bonus presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta in quanto il sostituto di imposta svolge un’attività di erogazione per conto dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 1° luglio 2014, n. 22/E). L’Amministrazione finanziaria, nel citato documento di prassi, ha precisato che alla compensazione del bonus non si applica la limitazione relativa al divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti per imposte iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro.
Successivamente, anche nel caso del trattamento integrativo (c.d. “Bonus 100 euro”), di cui al D.L. n. 3 (NOTA 1) /2020, la circolare n. 29/E del 2020 ha precisato che, al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate, alla compensazione non si applica il limite di cui al citato art. 34, del D.L. n. 388/2000.
3. IL VISTO DI CONFORMITÀ
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nell’ordinamento tributario dall’art. 35 D.Lgs. n. 241/97, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
– garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
– agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
– contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
– semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
– contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi in materia di edilizia.
L’apposizione del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione, o nella comunicazione fiscale, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti.
I controlli devono riguardare:
– la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
– la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
I riscontri documentali non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale, ad esempio in ordine all’ammontare dei componenti positivi e negativi relativi all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
3.1 Obbligatorietà del visto di conformità L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria:
– per la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”;
– per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui (dichiarazioni o modelli);
– per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3, del D.P.R. n. 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
– per ottenere l’esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro senza la necessità, per l’avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell’Erario;
– per usufruire dell’opzione della cessione del credito d’imposta o del c.d. sconto in fattura in caso di specifici interventi sugli immobili.
3.2 Deroghe ed esenzioni dal visto di conformità
Per le start up innovative, di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, il limite di credito IVA compensabile senza apposizione del visto è pari a 50.000 euro (in luogo degli ordinari 5.000 euro).
L’art. 9-bis, c. 11, lett. da a) a f), D.L. n. 50/2017 dispone dei particolari benefici tributari previsti dalla norma istitutiva degli ISA, tra cui, per quanto di interesse in questa sede, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021, prot. n. 103206, con riferimento all’anno di imposta 2020, ha previsto il citato esonero nei casi di:
– ISA con punteggio pari almeno a 8 per il periodo di imposta 2020;
– media semplice ISA periodi di imposta 2019 e 2020 almeno pari ad 8,5.
In ogni caso, secondo quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate (NOTA 2), “il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi; laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.
4. I CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DI UNA COMPENSAZIONE E DELL’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Prima di predisporre e inviare telematicamente un modello F24 contenente dei crediti in compensazione, vi sono una serie di controlli da effettuare per evitare di incorrere in pesanti sanzioni di natura civile, disciplinare e penale (NOTA 3).
Professionisti e contribuenti sono tenuti a verificare:
– se la compensazione è “orizzontale” e, quindi, effettuata tra tributi diversi oppure “verticale” e, pertanto, effettuata tra tributi aventi la stessa natura;
– l’avvenuta apposizione del visto di conformità (art. 35, c. 1, lett. a), D.L. n. 241/97) sulla dichiarazione (Redditi, IRAP, IVA, 770) che ha generato il credito, nel caso di utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti con importi superiori a 5.000 euro annui;
– eventuale presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro al fine di evitare il blocco all’utilizzo in compensazione dei crediti, ai sensi del citato art. 31, D.L. n. 78/2010. In questo caso, la compensazione dei crediti è possibile solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti oppure alla loro compensazione (anche parziale), come previsto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2011, n. 18/E;
– relativamente al credito IVA maturato al 31 dicembre, si precisa che i crediti per importi fino alla soglia di 5.000 euro potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio dell’anno successivo (codice tributo 6099), anche se la dichiarazione IVA non risulta ancora inviata.
La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro, può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997).
Di seguito saranno trattati i controlli (NOTA 4) che il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità dovrà effettuare in materia di IVA e di imposte dirette.
4.1 I controlli per il rilascio del visto di conformità in materia di IVA
Ai fini della compensazione del credito IVA, il professionista che appone il visto di conformità deve verificare:
– la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
– la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
– la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
Nello specifico, il professionista deve verificare la sussistenza, in capo al contribuente, di una delle fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta:
– presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
– presenza di operazioni non imponibili;
– presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
– presenza di operazioni non soggette all’imposta;
– operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Per il computo dell’ammontare del credito è necessario tenere conto anche dell’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.
Il rilascio del visto di conformità presuppone sempre il controllo del codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA, che deve corrispondere a quello risultante dalla documentazione contabile, come desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento di presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, il professionista deve effettuare l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.
Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione predetta, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta, relativa al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Di conseguenza, il professionista che rilascia il visto deve verificare quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di imposta (NOTA 5).
4.2 I controlli per il rilascio del visto di conformità in materia di imposte dirette
Il professionista che appone il visto deve verificare:
– l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
– la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
– il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
– la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria);
– la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata);
– la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione;
– il controllo documentale degli oneri deducibili;
– il controllo documentale degli oneri detraibili;
– il controllo documentale dei crediti d’imposta;
– il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
– il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
– il controllo delle ritenute d’acconto;
– il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
– il controllo delle perdite pregresse.
Inoltre, nel caso di società commerciali si deve verificare:
– l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
– la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
– il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
– la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione;
– il controllo documentale delle detrazioni;
– il controllo documentale dei crediti d’imposta;
– il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
– il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
– il controllo delle ritenute d’acconto;
– il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
– il controllo delle perdite pregresse.
4.3 I controlli da eseguire sulla dichiarazione 770 prima di rilasciare il visto di conformità
In questo caso il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:
– l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
– la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
– il riscontro dei dati delle certificazioni;
– il controllo dei totali delle ritenute;
– il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
– il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
– il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal Modello 770 dell’anno precedente.
Si fornisce, qui di seguito, una check list per l’apposizione del visto con riferimento al Modello 770 2022 – Redditi 2021.
Analisi del quadro SX con casi di apposizione o di esclusione del visto di conformità per crediti da compensare superiori ai 5.000 euro.
Immagine 1
Immagine 2
Tabella codici tributo da inserire nel rigo SX1 colonna 6 sterilizzati al fine dell’apposizione del visto di conformità in quanto non vanno a confluire nel rigo SX4 col. 4.
Codice tributo | Descrizione | Note |
---|---|---|
1627 | Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 175/2014 | |
1628 | Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 175/2014 | |
1629 | Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – art. 15, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 175/2014 | |
1669 | Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 175/2014 | |
1671 | Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 175/2014 | |
1304 | Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta di competenza esclusiva erariale | |
1614 | Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sicilia | |
1962 | Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Valle d’Aosta | |
1963 | Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sardegna | |
155E | Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – Art. 15, C.1, Lett.B) D.Lgs. n.175/2014 | Modello F24 EP |
156E | Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Art. 15, C.1, Lett.B) D.Lgs. n. 175/2014 | Modello F24 EP |
157E | Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi | Modello F24 EP |
158E | Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla Regione Valle D’Aosta ed effettuati in Regione – Art. 15, C.1, Lett. B) D.Lgs. n. 175/2014 | Modello F24 EP |
159E | Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate nella Regione Valle D’Aosta ed effettuati fuori dalla Regione – Art. 15, C.1, Lett. B) D.Lgs. n. 175/2014 | Modello F24 EP |
160E | Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – Art. 15, C.1, Lett. B) D.Lgs. n. 175/2014 | Modello F24 EP |
161E | Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – Art. 15, C.1, Lett. B) D.Lgs. n. 175/2014 | Modello F24 EP |
Immagine 3
Tabella di formazione del credito da riportare nel rigo SX4 colonna 4
Rigo(rosso importi con segno + verde importi con segno -) | Contenuto | Note |
---|---|---|
SX1 colonna 1 | Importo complessivo dei crediti di ritenute, nonché di addizionali regionali all’IRPEF e di addizionali comunali all’IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio. In questo campo deve, inoltre, essere indicato l’importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all’art.1 commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria. | |
SX1 colonna 2 | Ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV, tranne l’eccesso di versamento dell’imposta sostitutiva versata dalle SGR ai sensi dell’art. 32 comma 4bis del D.L. n. 78/2010 e il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. n. 133/2013. | |
SX1 colonna 3 | Importo relativo all’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti. | |
SX1 colonna 4 | Credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie che risulta dalla colonna 11 del rigo S07 e seguenti. | |
SX1 colonna 5 | Credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 150 comma 2 del D.L. n. 34/2020. L’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 475 delle CU lavoro dipendente e campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art 17 del D.Lgs. n. 241/97. | |
SX1 colonna 6 | Ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627, 1628,1629,1669,1671,1304,1614,1962, 1963,155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161 E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770. | |
SX4 colonna 1 | Credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2021). | |
SX4 colonna 2 | Ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione, avente il 2020 come anno di riferimento. | |
SX4 colonna 3 | Maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2021. | |
SX4 colonna 4 | Credito risultante dalla presente dichiarazione pari all’importo di: SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 – SX1 colonna 6 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3; | |
SX4 colonna 5 | Credito, pari all’importo di colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, avvalendosi del Mod. F24; | |
SX32 colonna 2 | Quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati. | Il credito potrà essere compensato con il codice tributo 6781 (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005). Se di importo superiore ad Euro 5.000 per la compensazione occorre mettere il visto di conformità. Stessa cosa vale per i due righi successivi SX33 colonna 2 SX34 colonna 2 che generano crediti compensabili attraverso i codici 6782 (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)) e 6783 (Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – mod. 770 ordinario (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)) |
Immagine 4
Altri righi del quadro SX che possono generare crediti ma che non sono sottoposti all’apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 Euro
Rigo (rosso importi con segno + verde importi con segno -) | Contenuto |
---|---|
SX2 colonna 1 | Importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale. |
SX2 colonna 2 | Ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151 E, 152E, 153E, 154E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770. |
SX3 colonna 1 | Credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all’art. 12, comma 3 del TUIR relativo all’anno di imposta 2021. |
SX3 colonna 2 | Credito per canoni di locazione di cui all’art. 16, comma 1- sexies del TUIR relativo all’anno di imposta 2021. |
SX3 colonna 3 | Importo del credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui all’art. 4, del D.L. n. 457/1997, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall’art. 2, comma 2 della Legge del 22/12/2008 n. 203. Se è presente nel campo, il credito di cui all’art. 4 del D.L. n. 457/1997 deve essere compilato il rigo SX48. |
SX3 colonna 4 | Importo del credito di imposta riconosciuto all’INPS dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, che l’Istituto recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto. |
SX3 colonna 5 | Ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib.1632,1633,1634,162E, 163E, 164E) per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST del presente modello 770. |
Trattamento integrativo | |
SX49 colonna 1 | Credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. |
SX49 colonna 2 | Ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2021. |
SX49 colonna 3 | Ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nell’anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto |
SX49 colonna 4 | Ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. |
SX49 colonna 5 | Ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno precedente e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto. |
SX49 colonna 6 | Ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo2022 Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto |
SX49 colonna 7 | Credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2022, risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 6 |
—
Note:
(1) Recentemente novellato dalla legge di Bilancio 2022.
(2) Circ. n. 20/E del 2019 (par. 7.2).
(3) Per approfondire la disciplina sanzionatoria si veda l’approfondimento di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 9 marzo 2018.
(4) Cfr. Agenzia delle Entrate, Memorandum “Il visto di conformità”, febbraio 2021.
(5) Cfr. circ. n. 12/E del 2010
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