Agenzia delle Entrate – Risposta n. 302 del 26 maggio 2022
esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento – sopravvenienze contabilizzate in applicazione dell’IFRS 9 da un soggetto diverso dal
debitore originario – art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Beta S.p.A. (di seguito anche “l’Istante”, “la Società” o “Beta”) è stata costituita in data … da Alfa 1 S.p.A. (di seguito “Alfa 1”) quale parte integrante dell’operazione di deconsolidamento di una parte del debito della controllata Alfa S.p.A. (di seguito “Alfa”) nel contesto delle operazioni contemplate nel Piano di Risanamento predisposto da Alfa 1 e Alfa, di seguito descritte.
Alfa è una società specializzata … che, nel … e …, ha sottoscritto un contratto con il cantiere … per la costruzione di …, per un investimento complessivo di XXX dollari, e un contratto per la costruzione di … con il cantiere …, per un investimento superiore a XXX dollari.
Negli anni successivi, la crisi macroeconomica che ha coinvolto anche il settore, nonché gli eccessi di offerta nel mercato di riferimento, hanno reso insostenibili i flussi finanziari a servizio del rimborso del debito contratto.
Alfa si è trovata, pertanto, in una situazione di tensione finanziaria che ha reso necessario avviare un processo di ristrutturazione operativa e finanziaria, nonché la ricerca di alleanze strategiche con primari player del settore.
In questo contesto:
- nel …, Alfa 1, la controllante di Alfa ha siglato con il gruppo Gamma un accordo quadro che disciplina i termini e le condizioni dell’investimento del gruppo Gamma nel gruppo Alfa;
- nel corso del …, Alfa 1 e Alfa hanno siglato con Banca XXX un Term Sheet nel quale sono stati riassunti i principali termini e le condizioni della ristrutturazione dell’indebitamento bancario nei confronti di tale banca.
L’Istante ha predisposto, pertanto, un piano industriale per il periodo e una manovra di ristrutturazione finanziaria a servizio dello stesso (Piano di risanamento), finalizzati a conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio economico-finanziario, nonché il recupero della redditività delle società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art 67 comma terzo lettera d) del RD 267/42 (Legge fallimentare), oggetto di apposita asseverazione da parte di un professionista indipendente designato dal debitore.
I consigli di amministrazione di Alfa 1 e Alfa, in data XXX, hanno approvato il Piano Industriale e la Manovra Finanziaria, nonché la sottoscrizione dell’Accordo di Risanamento (di seguito “Accordo”), stipulato nella medesima data e sottoscritto anche dalla neocostituita Beta S.r.l., partecipata dal nuovo investitore Gamma al 52% e da Alfa 1 al 48%.
L’Accordo, divenuto efficace in data a seguito dell’avverarsi delle condizioni sospensive previste dallo stesso (autorizzazione Antitrust), prevede, in sintesi:
- la ristrutturazione dei mutui (conversione di alcuni mutui da dollari in euro, la rimodulazione del termine di pagamento e nuovi tassi d’interesse);
- la ristrutturazione del mutuo ipotecario di secondo grado (nuovo piano di rimborso e nuovi tassi d’interesse);
- la trasformazione di utilizzi di linee a breve in linee autoliquidanti;
- la rimodulazione dei finanziamenti a medio lungo termine concessi da altre banche;
- la parziale rinuncia, da parte di Banca XXX, di un importo complessivo pari a XXX Euro verso Alfa 1 e Alfa, oltre interessi maturati e non pagati dal…Tale rinuncia è stata imputata a:
- linee chirografarie per XXX Euro verso Alfa 1 e per XXX Euro verso Alfa, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati dal…;
- indebitamento mutuo ipotecario di secondo grado per XXX Euro verso Alfa, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati dal…;
- indebitamento mutui verso Alfa derivanti da mutui diversi da quelli accollati da Beta, per un residuo di XXX Euro, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati dal…;
- il deconsolidamento di una parte dei mutui ristrutturati.
Con particolare riferimento a quest’ultima operazione, il Piano di Risanamento ha previsto quanto segue:
- la cessione di … da parte di Alfa a Beta per complessivi XXX Euro, con accollo dei mutui ristrutturati per XXX Euro e finanziamento non fruttifero verso Alfa per XXX Euro,
- l’impegno, da parte di Beta, a noleggiare ..a un canone minimo che consenta il rimborso del debito nei confronti di Banca XXX;
- l’impegno, da parte di Beta, di dare mandato a un broker finalizzato a cedere a terzi, a partire dal …, le… da questa acquisite;
- in caso di liquidazione di Beta, l’impegno dei relativi soci a riversare in Alfa quanto ricevuto in esito alla liquidazione;
Le obbligazioni assunte da Beta sono ad esigibilità limitata e saranno soddisfatte nei limiti dei flussi di cassa disponibili e del valore di realizzo derivante dalla cessione delle…, non conferendo a Banca XXX pretesa ulteriore nei confronti di Beta, del suo patrimonio, né nei confronti di alcuno dei soci (c.d. clausola di “non Recourse”).
Contestualmente all’efficacia dell’Accordo, il gruppo Gamma ha sottoscritto un aumento di capitale rappresentante il 49% di Alfa, pari a XXX euro.
Tanto premesso, all’interno del bilancio chiuso al …, redatto dall’Istante in base ai principi contabili Internazionali, sono stati riflessi gli impatti positivi derivanti dalla rilevazione dei debiti per effetto dell’Accordo e in esecuzione del Piano attestato ai sensi dell’articolo 67 comma 3 lett. d) Regio Decreto n. 267 del 1942.
In particolare, come si evince nella Nota Integrativa al Bilancio, per effetto del perfezionamento dell’Accordo, Beta ha iscritto i mutui oggetto di accollo liberatorio in seguito all’acquisto delle … da Alfa e ha rilevato una passività nei confronti di Alfa per la restante parte.
Entrambe le passività sono iscritte al fair value in applicazione del principio IFRS 9.
L’applicazione di tale principio ha portato all’emersione di talune componenti di reddito, contabilizzate tra i proventi e gli oneri finanziari e così individuate:
- una componente positiva per XXX euro quale differenza tra il debito residuo nominale accollato e il valore attuale dei relativi flussi finanziari futuri in base al tasso di mercato (day one profit sui mutui accollati);
- una componente negativa per XXX euro costituita dai maggiori interessi passivi sui mutui accollati rispetto a quelli rilevati in base alle condizioni contrattuali;
- una componente positiva in relazione al c.d. “Seller’s Debt” per XXX euro rilevata in seguito all’applicazione del criterio del costo ammortizzato sul debito verso Alfa correlato all’acquisto delle… (day one profit su debito verso Alfa);
- una componente negativa per XXX euro costituita dagli interessi passivi determinati in base al tasso di mercato sul “Seller’s Debt”
Con specifico riferimento alla componente di cui al punto 1, c.d. day one profit sui mutui accollati, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che questa corrisponde alla sommatoria delle componenti c.d. day one profit determinate in relazione ad ogni mutuo alla data di accollo.
La stessa è stata calcolata come differenza tra il valore nominale del debito accollato e il fair value delle nuove passività, determinato attualizzando i flussi di cassa futuri a un tasso di mercato assunto pari al …% annuo.
Con riferimento alla componente di cui al punto 2, in sede di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che la stessa è pari al differenziale tra gli interessi passivi contrattuali e quelli determinati in base al metodo del costo ammortizzato, utilizzando il tasso di mercato del …%.
Infine, l’Istante ha chiarito che, analogamente a quanto descritto per la componente positiva di cui al punto 1, la componente positiva di cui al punto 3 è stata determinata come differenza tra il valore contrattuale del debito finanziario verso Alfa, rilevato in seguito all’acquisto delle …., e il fair value dello stesso, calcolato attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso di mercato del …% annuo.
La componente negativa di cui al punto 4, invece, deriva dalla contabilizzazione degli interessi passivi calcolati in base al tasso di interesse di mercato del …%, individuato al momento della rilevazione iniziale, in base al metodo del costo ammortizzato, del debito finanziario nei confronti di Alfa.
Considerato quanto sopra, l’Istante chiede ( primo quesito) la conferma che la disposizione di cui all’ articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, relativa alla detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa, sia applicabile a Beta.
L’Istante chiede, altresì, (secondo quesito) conferma che la componente iniziale che esprime il guadagno derivante dalla rinegoziazione del debito a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato (day one profit sui mutui accollati) rientri nell’ambito di applicazione della citata disposizione di cui all’ articolo 88, comma 4-ter, del TUIR.
Infine, l’Istante chiede ( terzo quesito) conferma che la componente iniziale positiva iscritta in applicazione del principio contabile IFRS 9 in relazione al day one profit sul Seller’s Debt, che esprime il guadagno derivante dall’applicazione al debito di condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, rientri nell’ambito di applicazione della disposizione dell’art. 88, comma 4-ter del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al primo quesito, l’Istante ritiene applicabile alla Società, da un punto di visto soggettivo, la disposizione di cui articolo 88, comma 4-ter, del TUIR.
A tal proposito, innanzitutto, l’Istante osserva che la disposizione in commento non prevede particolari limitazioni da un punto di vista soggettivo e, pertanto, è applicabile a più soggetti debitori facenti parte del piano di risanamento.
In secondo luogo, l’Istante evidenzia che Beta è stata costituita nell’ambito dell’operazione di deconsolidamento di una parte del debito di Alfa, nel contesto delle operazioni contemplate nel Piano di Risanamento ed ha sottoscritto l’Accordo di Risanamento al pari di Alfa e Alfa 1.
Di conseguenza, a parere dell’Istante, si può affermare che Beta è parte dell’operazione di risanamento di Alfa e Alfa 1, quale veicolo appositamente costituito per rendere possibile l’operazione.
Inoltre, considerato che le operazioni di cessione delle … e di accollo dei Mutui da parte di Beta sono esenti da revocatoria, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) L.F., a parere dell’Istante, le componenti reddituali scaturenti da tali operazioni sono riconducibili al piano di risanamento attestato e, pertanto, passibili di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 88, comma 4-ter del TUIR.
Con riferimento al secondo quesito, l’Istante osserva quanto segue.
L’operazione di ristrutturazione del debito sopra descritta ha comportato, tra l’altro, una variazione sostanziale dei termini contrattuali (rimodulazione del piano di pagamenti e nuovi tassi d’interesse).
In relazione all’operazione di accollo, Beta ha rilevato, in applicazione del principio IFRS 9:
- la passività bancaria al fair value corrispondente al valore attuale dei flussi finanziari futuri in base al tasso di mercato;
- la conseguente componente reddituale positiva iniziale (c.d. day one profit, avente natura di provento finanziario) che esprime il guadagno derivante dalla rinegoziazione del debito a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
L’Istante, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009 n. 48 relativamente all’applicazione, nei confronti dei soggetti per i quali vige il principio della derivazione rafforzata, delle disposizioni del TUIR che “[…] esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi comunque denominati […]”, ritiene che a tale componente reddituale possa applicarsi la disposizione di cui all’articolo 88 del TUIR, che neutralizza le sopravvenienze attive conseguenti all’attuazione di una procedura di risanamento che residuano a seguito dello scomputo delle perdite di periodo e pregresse (senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento), la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
Tale disposizione, infatti, ha la finalità di riconoscere al debitore un beneficio fiscale nei limiti in cui l’effetto esdebitatorio conseguente al piano potrebbe altrimenti dar luogo ad una imposta dovuta, agevolando così il ricorso agli strumenti di ristrutturazione dei debiti.
Pertanto, poiché la componente positiva in esame, a parere della Società, è strettamente connessa e conseguente alla ristrutturazione dei debiti concordata con i creditori nell’ambito dell’Accordo e in attuazione del Piano, un’eventuale non riconducibilità della stessa nell’alveo dell’articolo 88 sarebbe contraria alla ratio della norma.
Inoltre, a parere dell’Istante, in virtù anche di quanto si evince dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 319 del 10 maggio 2021, non osta all’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 88 il fatto che il debito ristrutturato si sia originato in un soggetto diverso rispetto a Beta, tenuto conto che l’accollo dei debiti ristrutturati è contemplato dalla medesima procedura di risanamento e, nello specifico, dal Piano attestato.
A completamento, l’Istante rileva, infine, che, in seguito all’iscrizione del debito al costo ammortizzato, per l’intera durata del debito saranno imputati a conto economico interessi passivi determinati al tasso di mercato, superiori a quelli addebitati dalle banche in base al nuovo tasso concordato, che la Società considera deducibili ai sensi dell’articolo 96 del TUIR.
Con riferimento al terzo quesito, l’Istante osserva che la ristrutturazione del debito concordata con Banca XXX nell’ambito del Piano ha comportato anche l’emersione di un debito verso Alfa per la parte di prezzo delle… eccedente i relativi mutui accollati, il tutto sempre in ottemperanza delle operazioni previste dal Piano e disciplinate nell’Accordo.
Beta ha pertanto contabilizzato una sopravvenienza derivante dall’applicazione del principio IFRS 9 in relazione al debito verso Alfa.
Con riferimento alla posta in questione, a parere dell’Istante, si rendono applicabili le medesime argomentazioni rappresentate in relazione al secondo quesito.
Secondo l’Istante, infatti, un’eventuale non riconducibilità della componente nell’alveo dell’articolo 88 sarebbe anche in questo caso contraria alla ratio della norma in quanto tale provento è strettamente connesso all’esigenza di risanamento sottesa alla stipula dell’Accordo.
A completamento, l’Istante rileva, infine, che, anche in questo caso, in seguito all’iscrizione del debito al costo ammortizzato, per l’intera durata del debito, saranno imputati a conto economico interessi passivi determinati al tasso di mercato, superiori a quelli addebitati dalle banche in base al nuovo tasso concordato, che la Società considera deducibili ai sensi dell’articolo 96 del TUIR.
Infine, in sede di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che Beta ha maturato asset fiscali, consistenti in perdite fiscali pregresse, per un totale pari a euro XXX.
Pertanto, considerato che l’importo complessivo relativo alla componente positiva c.d. day one profit ammonta a XXX euro, la quota della stessa che eccede le perdite fiscali pregresse, ammonta a euro XXX.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi e qualificatori connessi ai quesiti rappresentati dall’Istante e si fonda sugli elementi descritti nell’istanza, nel presupposto della veridicità, esaustività e correttezza della rappresentazione fornita. In particolare, esula dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell’istanza e nei vari allegati prodotti.
Sul punto, resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, in relazione al primo quesito posto dall’Istante, si precisa quanto segue.
L’articolo 88, comma 4-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone, tra l’altro, che, nel caso “di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese (…), la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica (…), e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico”.
In proposito, si osserva che, come rilevato dall’Istante, la disposizione in commento richiede la presenza di un piano di risanamento attestato ma non prevede limitazioni di applicazione dal punto di vista soggettivo.
La società Beta, nel caso in questione, risulta inclusa nel piano di risanamento di Alfa, con la funzione specifica di veicolo costituito nell’ambito dell’operazione di deconsolidamento di parte del debito di Alfa stessa.
In particolare, come chiarito dall’Istante in sede di documentazione integrativa, nel corso delle trattative di ristrutturazione dell’indebitamento, portate avanti da Alfa e Banca XXX, la stessa banca aveva prospettato, tra le varie soluzioni, anche l’eventuale cessione di una parte dei crediti a fondi specializzati.
L’esigenza di deconsolidare parte dei mutui trova, infatti, origine nell’operazione di derisking della Banca XXX che si è tradotta nella richiesta da parte della banca di deconsolidare i mutui in un nuovo veicolo societario.
A riprova di ciò, l’Istante segnala che i crediti relativi ai rimasti in Alfa sono stati ceduti da Banca XXX a ….
Considerato, dunque, che Beta ha sottoscritto l’accordo di risanamento in questione e che le operazioni di cessione delle…e di accollo dei Mutui da parte di Beta sono esenti da revocatoria, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) L.F., si ritiene, conformemente a quanto prospettato dall’Istante, che sia possibile applicare le disposizioni di cui all’art. 88, comma 4-ter del TUIR alle componenti reddituali derivanti dalle operazioni effettuate in attuazione del piano di risanamento attestato.
Con riferimento al secondo quesito, si osserva che la disposizione di cui all’art. 88, comma 4-ter del TUIR, introduce un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa.
L’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare individua, in particolare, come non soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in quanto attuati nell’ambito di un piano attestato con funzione di riordino degli squilibri finanziari dell’impresa e di prevenzione dello stato di insolvenza.
Sul piano fiscale, il legislatore è intervenuto prevedendo l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell’ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore.
Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
La sopravvenienza attiva oggetto del quesito, c.d. day one profit sui mutui accollati, che l’istante riferisce essere pari a euro XXX, deriva dall’applicazione del principio contabile IFRS 9, in seguito ad iscrizione iniziale nel bilancio di Beta delle passività finanziarie oggetto di accollo nell’ambito del piano di risanamento attestato.
In particolare, la componente reddituale in esame esprime la differenza positiva derivante dalla rinegoziazione del debito iniziale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato e risulta, pertanto, strettamente connessa e all’accordo di ristrutturazione dei debiti e a piano di risanamento.
In proposito, appare opportuno richiamare la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 che, coerentemente con quanto espressamente illustrato nella Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009, chiarisce, innanzitutto, che l’iscrizione iniziale dei crediti nel sistema di regole degli IAS/IFRS non rappresenta un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un’esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – ossia come qualificazione – anche ai fini fiscali.
La citata circolare chiarisce, altresì, che, nell’ipotesi in cui il credito sia erogato a condizioni significativamente differenti da quelle di mercato, la prima iscrizione dei crediti può determinare la rilevazione a conto economico di un onere o di un provento, quale differenziale tra l’ammontare del credito erogato e il valore di mercato del credito stesso.
Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del TUIR, infine, il documento di prassi precisa che:
- il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’articolo 106 del TUIR;
- eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.
Si ricorda, infatti, che, ai fini fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, l’art. 83 del TUIR, al comma 1, secondo periodo, dispone che “(…) valgono (…) i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.
Conseguentemente, il provento oggetto del quesito assume rilevanza anche ai fini fiscali e, poiché deriva da un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 627, pubblicato nel registro delle imprese, si ritiene che lo stesso rientri nell’ambito di applicazione del comma 4-ter), secondo periodo del citato art. 88.
Con riferimento al terzo quesito, si osserva che la componente reddituale in oggetto deriva dall’applicazione del principio IFRS 9 in relazione al debito verso Alfa, generatosi in seguito all’operazione di acquisto delle … e del contestuale accollo dei relativi mutui bancari.
In particolare, la componente positiva iniziale è pari a XXX di euro ed esprime il guadagno derivante dalla stipula di condizioni contrattuali favorevoli rispetto a quelle di mercato.
In virtù delle medesime considerazioni espresse con riferimento al secondo quesito, si ritiene che il provento in questione assuma rilevanza anche ai fini fiscali e, poiché deriva da un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 627, pubblicato nel registro delle imprese, si ritiene che lo stesso rientri nell’ambito di applicazione del comma 4-ter), secondo periodo del citato art. 88.
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