Corte di Cassazione ordinanza n. 18556 depositata l’ 8 giugno 2022
agevolazione fiscali
RITENUTO CHE
– l’Agenzia delle Entrate propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso presentato dagli odierni intimati avverso il diniego di rimborso relativo all’imposta di registro per atti giudiziari dell’anno 2013;
– l’imposta pretesa e anche pagata era stata applicata sulla sentenza del Tribunale di Avellino n. 2190 del 2013, con cui erano stati assegnati in parti uguali agli intimati beni che erano oggetto di una comunione legale, sciolta con una sentenza parziale (n. 451 del 1998 del medesimo Tribunale) che aveva disposto la separazione coniugale tra gli stessi;
– gli intimati, originari ricorrenti, avevano invocato l’esenzione dall’imposta in questione, in quanto avente ad oggetto una sentenza conseguenziale alla prima, ai sensi dell’art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74;
– la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: la sentenza del 2013 è conseguenziale a quella del 1998 e rispetta i criteri adottati dalla Corte Costituzionale n. 154 del 1999 adottati per la definizione del concetto di conseguenzialità; la sentenza del 2013 ha, infatti, assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni originariamente comuni, dando attuazione allo scioglimento della comunione patrimoniale pronunciato con la sentenza del 1998;
– i controricorrenti non si sono costituiti, pur avendo ricevuto regolare comunicazione.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3 c.p.c., la violazione dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, contestando sostanzialmente l’interpretazione che la CTR impugnata ha dato dell’ultima disposizione citata, in particolar modo circa il rapporto di conseguenzialità tra la sentenza del 2013 e quella del 1998.
2. Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio del tutto condivisibile l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dall’art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi. La ratio dell’agevolazione tributaria risiede, infatti, nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva (Sez. 5, n. 3074/2021, Rv. 660469 – 01). Si tratta di un orientamento consolidato, in quanto già in precedenza è stato affermato che, l’agevolazione di cui all’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (Cass., Sez. 5, n. 2111/2016, Rv. 639235 – 01).
Nel caso in esame la CTR ha affermato che con la sentenza n. 2190 del 2013 il tribunale ha assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni già comuni e di fatto ha dato attuazione allo scioglimento della comunione disposto con la prima sentenza n. 451 del 1998. Non essendoci alcuna contestazione su tale aspetto, ne consegue l’applicabilità dell’esenzione per cui è causa al caso di specie.
3. Segue il rigetto del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dei controricorrenti rimasti intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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