ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 10 ottobre 2022, n. 2016
Ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 – competenza a decidere.
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 avverso atti di accertamento adottati “…dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria…” ex art. 13, comma 7, del D.Lgs. cit., segnatamente riguardo a fattispecie in cui gli accertamenti abbiano interessato un datore di lavoro che occupa personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo.
Al riguardo occorre dunque chiarire che, rispetto ai ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
Si ritiene dunque opportuno richiamare, confermandole, le istruzioni fornite con lett. circ. 29 dicembre 2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Giova peraltro ricordare come anche nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016 era stato citato l’orientamento della Cassazione (v. da ultimo Cass. sent. n. 17466/2021, nonché n. 27202/2011) che indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio ricevente “quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”.
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì delle seguenti ragioni:
– la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni;
– l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame (recte sulla parte del ricorso correlata alle singole posizioni lavorative confluite nell’unico atto di accertamento).
Resta inteso che, qualora il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.
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