CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27384 depositata il 26 settembre 2023
Diniego domanda ammissione al passivo – Liquidazione coatta amministrativa – Affitto di azienda – Sospensione del rapporto di agenzia – FIRR – Diritto all’indennità mancato preavviso – Accoglimento
Fatti di causa
1. Con il decreto depositato il 5.2.2018 il Tribunale di Lucca – in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da G.C. (agente della C. soc. coop. posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. n. 392/2016, autorizzata a svolgere la propria attività attraverso l’esercizio provvisorio fino al 2.2.2017 allorquando la procedura aveva affittato l’azienda alla Cooperativa 3A – Assegnatari Associati Arborea) avverso il provvedimento di diniego alla domanda di ammissione al passivo per le somme dovutegli a titolo di Fondo indennità risoluzione rapporto (d’ora in poi FIRR), indennità suppletiva di clientela, indennità di preavviso e indennità per patto di non concorrenza-ha ammesso l’opponente al passivo della società unicamente per l’importo di euro 974,00, a titolo di FIRR, con il privilegio di cui all’art. 2741 bis n. 3 cpc.
2. Il Tribunale ha rilevato che: a) il FIRR, il cui importo era stato ridotto relativamente all’anno 2016, spettava non essendo stato contestato il suo mancato versamento; b) la indennità suppletiva di clientela, ex art. 1751 cc, non era dovuta essendo l’impresa cessata ed essendo i vantaggi, richiesti quale presupposto dalla norma citata, per definizione esclusi dalla suddetta cessazione; c) analogo discorso andava svolto per l’indennità per il patto di non concorrenza che aveva perso ogni ragione di essere a seguito del venire meno dell’impresa; d) l’indennità di preavviso non competeva perché l‘esercizio provvisorio, in quanto soluzione meramente temporanea, non incideva sul fatto che la cessazione del rapporto, sebbene non immediata, andava ricollegata alla ammissione della procedura e non dipendeva da una successiva valutazione dell’organo liquidatore; e) le spese di lite, in virtù del quasi integrale rigetto dell’opposizione, andavano poste a carico dell’opponente.
3. Avverso il suddetto provvedimento ha presentato ricorso per cassazione G.C. affidato a quattro motivi cui ha resistito l’intimata con controricorso, illustrato con successiva memoria.
4. La causa, all’adunanza camerale del 1° febbraio 2023, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
5. I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati.
6. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso il diritto all’indennità suppletiva di clientela, per assenza di sostanziali vantaggi per la liquidazione derivanti dalla attività dell’agente, quando invece era stato accertato che l’impresa non era cessata ma era stata oggetto, dopo un periodo di esercizio provvisorio, di un contratto di affitto di azienda che fruttava all’azienda stessa un canone mensile costituente, appunto, i sostanziali vantaggi che l’azienda traeva dall’attività precedentemente svolta dal C..
7. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 bis cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso il diritto all’indennizzo per il patto di non concorrenza, per l’asserita inutilità dello stesso per l’azienda, quando invece l’azienda non era cessata, essendo stata oggetto di un contratto di affitto ed essendo l’obbligo di non concorrenza transitato in capo all’affittuario insieme a tutti i beni che comprendevano il compendio aziendale.
8. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 cod. civ., dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 78 legge fall., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso il diritto all’indennità di mancato preavviso dell’agente in ragione della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, ricollegando la cessazione del rapporto alla ammissione alla procedura di liquidazione che, ai sensi di legge e dell’Accordo Economico Collettivo, non era indicata quale causa di esclusione della suddetta indennità; inoltre, si deduce l’inapplicabilità del regime di scioglimento automatico in caso di fallimento (o l.c.a.), previsto in ipotesi di fallimento del mandatario anche all’ipotesi di fallimento del preponente del contratto di agenzia.
9. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale condannato il C. alle spese di lite quando, invece, esso opponente era risultato, almeno nella parte relativa al FIRR, vittorioso.
10. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro interferenza.
11. Invero, la connessione tra loro è determinata dalla soluzione della questione di diritto, sottesa a tutti ed evidenziata anche dal Tribunale, costituita dall’accertamento se il rapporto di agenzia, in essere tra le parti, debba considerarsi cessato in conseguenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. C. oppure per una successiva iniziativa della stessa, in un contesto in cui, autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, il C. aveva continuato la propria attività fino al successivo affitto di azienda che non contemplava, però, il trasferimento del suo rapporto alla affittuaria.
12. Il Tribunale ha letteralmente ritenuto che l’esercizio provvisorio, in quanto soluzione meramente temporanea, non toglieva che la cessazione del rapporto, per quanto non immediata, si dovesse ricollegare senz’altro all’ammissione della procedura e non dipendesse da una successiva valutazione degli organi competenti.
13. L’assunto, a parere di questo Collegio, è errato in diritto.
14. E’ opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 201 legge fall., dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II (51-63) e sezione IV (72 – 83 bis) e le disposizioni dell’art. 66 e, cioè, le norme in tema di fallimento.
15. Orbene, sulla problematica in oggetto, si è di recente pronunciata la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. n. 10046 del 2023) ove si è affermato che “nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, e non l’art. 78, vigente “ratione temporis”, l. fall. – il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell’attività dell’agente”.
16. Il Collegio intende dare continuità al suddetto principio di talché, nel caso di specie, si deve ritenere che la sospensione del rapporto di agenzia (per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società) escluda lo scioglimento ipso iure dello stesso per cui non può condividersi quanto statuito dal Tribunale circa il collegamento della cessazione del rapporto al provvedimento di ammissione alla procedura ed il conseguente diniego del riconoscimento del diritto alle rivendicate indennità.
17. Nel caso concreto, poi, giova sottolineare che vi è stata anche una fase in cui il rapporto di agenzia è continuato nell’esercizio provvisorio dell’attività, facente capo alla procedura, per cui la decisione di porre fine allo stesso si è avuta solo quando vi è stato il successivo fitto dell’azienda, a seguito del quale non fu previsto anche il trasferimento del rapporto medesimo all’affittuario.
18. Riassumendo, quindi, la cessazione del rapporto di agenzia non può essere certamente ricollegata alla ammissione della procedura, ai sensi dell’art. 72 legge fall., come invece ritenuto dal Tribunale.
19. Le pretese dell’odierno ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, devono essere valutate in relazione al principio di legittimità sopra riportato, avendo riguardo al profilo soggettivo della sussistenza del rapporto di agenzia e non a quello oggettivo concernente la asserita cessazione dell’attività imprenditoriale la cui individuazione, peraltro, va comunque modulata tenendo in considerazione anche la fase dell’esercizio provvisorio.
20. In questi termini le censure di cui ai primi tre motivi sono, pertanto, meritevoli di accoglimento.
21. Il quarto motivo è, infine, anche esso fondato.
22. La pronuncia sulle spese, adottata dal Tribunale, non è conforme all’orientamento di legittimità secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Cass. n. 1572/2018; Cass. n. 26918).
23. Alla stregua di quanto esposto l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
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