La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26660 depositata il 15 settembre 2023, intervenendo in tema di perfezionamento della notifica, ha ribadito che “… in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (così, Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012). …”
I giudici del Supremo consesso evidenziano che la motivazione della sentenza a SS.UU. n. 10012 del 2021 “… espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario (quella di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e quella eseguita tramite servizio postale) ravvisando tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed un’«evidente analogia», così estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la consolidata soluzione, in materia di necessaria produzione dell’avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte in relazione alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., che individua come consolidata (cfr. sul punto Cass., Sez. T, 25 novembre 2021, n. 36562); …”
Per cui non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa ma occorre dimostrare il perfezionamento della notifica.
Il Supremo consesso aveva già chiarito con l’ordinanza n. 9552 del 2021 che “… la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, l’avviso dì ricevimento, prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante …”
Per cui, si evince da quanto sopra riportato che la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento è essenziale, in quanto consente di attribuire la paternità della notifica al suo autore. I sua assenza l’avviso di ricevimento è inesistente, diversamente l’illeggibilità della firma del destinatario non rileva conseguenze negative, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandatala (cfr Cass. n. 11707/2011)
Inoltre, i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 16997 del 2020 hanno precisato che “… difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Cass. n.14501/2016). …” come confermato anche dalla sentenza n. 175 del 2018 della Corte Costituzionale.
Qualora l’atto non possa essere recapito a causa della temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale. Il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. In ogni caso on viene meno la tutela del contribuente poiché, lo stesso, può chiedere la rimessione in termini qualora dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.
Pertanto l’atto deve ritenersi regolarmente notificato per compiuta giacenza, anche, qualora, l’interessato non abbia ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (Cad), come avviene per gli atti giudiziari. In mancanza di previsioni ad hoc nella disciplina postale, non deve essere redatta la relata di notifica in ordine alla persona cui viene consegnato il plico.
Sulla base della presunzione di cui all’articolo n. 1335 c.c. l’atto si ritiene consegnato se pervenuto all’indirizzo del destinatario. La suddetta presunzione può essere superata solo se viene fornita la prova che l’interessato si sia trovato nell’impossibilità senza sua colpa.
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