CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 31682 depositata il 14 novembre 2023
Tributi – Ricorso gerarchico – Agevolazione sull’accisa gravante sul gasolio – Accoglimento
Fatti di causa
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di (…), in riforma della sentenza n. 172/1/18 della Commissione tributaria provinciale di (…), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, indicando la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, sull’impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico proposto da (…) – (…) srl contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale di (…), che aveva revocato il codice attribuitole al fine del godimento dell’agevolazione sull’accisa gravante sul gasolio impiegato nella percorrenza di due tratte ferroviarie gestite nell’interesse di un soggetto terzo (S.C. spa).
La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato e quello sul quale aveva provveduto non potevano ricondursi alla giurisdizione tributaria, specificamente ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h), non incidendo su di un rapporto d’imposta concreto, ma soltanto valutando in astratto la concedibilità (revocata) di un’agevolazione fiscale (in materia di accise su olii minerali combustibili).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, nel frattempo ridenominatasi M.S. e T. srl deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo dedotto la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19, Cost., 24, poiché la CTR ha negato la giurisdizione tributaria ed affermato quella del giudice amministrativo.
La censura è fondata.
Va anzitutto rilevato che il giudizio può essere definito al livello di questa Sezione semplice, posto che le SU civili si sono già espresse sulla questione di giurisdizione in materia di “revoca di agevolazioni”, com’e’ pacificamente oggetto del processo in esame, esprimendo il principio di diritto che “E’ devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l’impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito imposta, previsto dalla l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell’anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l’effetto di ridurre l’importo dell’imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un’agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all’espressa previsione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. h)” (Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011, Rv. 617552 01).
Pur trattandosi di una diversa fattispecie concreta, a tale arresto deve tuttavia attribuirsi una portata interpretativa di ordine generale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h) alla quale il Collegio intende senz’altro dare seguito.
Del resto il caso che occupa ha un’ontologia giuridica molto chiara, vertendo su provvedimenti di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi (come puntualmente, per autosufficienza, allegato dalla ricorrente) univocamente mirati alla revoca di un’agevolazione fiscale (accise sul gasolio).
Non può pertanto dubitarsi circa la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine agli atti impugnati, essendo il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 7, non pertinente.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata sezione staccata di (…), in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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