COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 1697 sez. 13 del 22 aprile 2015
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA – MANCATA IMPUGNAZIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – IMPUGNABILITA’ – NON SUSSISTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 9.4.2013 la D. A. impugnava l’atto di iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà, relativo a debiti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo da accertamento anno d’imposta 2003 e pretese contributive di enti previdenziali, chiedendone l’annullamento, oltre all’annullamento di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, connesso, precedente e correlato. A sostegno del ricorso, con il quale si precisava che l’iscrizione ipotecaria era stata impugnata anche avanti il Giudice del lavoro e si chiedeva la sospensione degli effetti dell’atto impugnato per eccezionali e gravi motivi a mente dell’art. 47 DL.vo 546/1992, si deduceva:
– violazione dell’art. 42 DPR 600/73 e L.244/2007, per invalidità della firma apposta all’avviso di accertamento e della relativa delega, tale da determinare la nullità assoluta anche degli atti successivi;
– nullità della notifica dell’iscrizione ipotecaria, eseguita tramite servizi postali, in violazione dell’art. 26 DPR 602/73 e senza preventiva intimazione di pagamento in violazione dell’art. 50 DPR cit.
– nullità, inesistenza inefficacia dell’iscrizione ipotecaria per difetto del titolo e violazione dell’art. 2839.
Si costituiva la convenuta EQUITALIA NORD spa eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, avendo il contribuente ricevuto e non impugnato l’obbligatoria preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 come modificato dalla L. 106/2011, così come non impugnate erano le cartelle di pagamento insolute, all’origine dell’iscrizione ipotecaria; chiedeva il rigetto delle ulteriori eccezioni, come infondate, segnalando inoltre che l’impugnazione avanti il Giudice del Lavoro si era conclusa con sentenza di rigetto. Si costituiva anche l’Ufficio impositore controdeducendo la piena legittimità dell’avviso di accertamento, dal quale era scaturita l’iscrizione ipotecaria, in quanto notificato il 4/5/2009, prima che venissero costituite le Direzioni Provinciali (luglio 2010), regolarmente sottoscritto dal Capo Area su delega del Direttore territoriale e comunque non impugnato, divenuto quindi definitivo, come definitiva era divenuta la cartella.
La Commissione Tributaria Provinciale di Varese, nel respingere il ricorso, spese compensate, ha rilevato che la mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria nel termine di cui all’art. 77 DPR 602/73 ha determinato la decadenza di impugnativa sia della successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, sia degli atti ad essa presupposti. Non era necessario procedere a preventiva notifica dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR cit., prescritta solo per il caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata trattandosi di provvedimento cautelare di garanzia; quanto al dedotto difetto di notifica si richiama la specialità della disciplina prevista dall’art. 26 DPR cit. e DM 9/4/2001 artt. 32-39 rispetto alla normativa del codice di rito civile. Gli atti impositivi sono stati legittimamente sottoscritti dai soggetti titolari del potere di sottoscrizione essendo gli Uffici Provinciali operativi dal 2010 in avanti.
La sentenza è stata impugnata dal contribuente con richiesta di declaratoria di illegittimità e ad annullamento dell’atto di iscrizione ipotecaria, nei termini seguenti:
1. errato ed immotivato sarebbe l’assunto che la mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, ove lo si ritenga impugnabile, determini la decadenza dalla possibilità di impugnare l’iscrizione ed il precedente avviso;
2. non sarebbe dimostrata la validità della firma apposta all’avviso di accertamento e della relativa delega, tale da determinare la nullità assoluta anche degli atti successivi;
3. la cartella non reca correttamente l’anno di imposta, ed è stata notificata invalidamente mezzo R.A.R. direttamente dall’agente della riscossione, essendo riservato tale potere agli uffici che esercitano la potestà impositiva, e dovendo l’esattore avvalersi dei soggetti abilitati, indicati dall’art. 26 DPR 602/73; di qui l’inesistenza della notifica, anche perché non è stata preceduta dalla notifica dell’atto di intimazione.
In via preliminare l’appellante ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza. Si è costituita l’appellata EQUITALIA, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello ex art. 53 co. 1 DLgs 546/1992, non risultando ivi indicati i limiti della devoluzione, e nel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata in ragione dell’insussistenza degli “errores in decidendo” dedotti dalla contribuente. Si è costituita anche l’Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese. Quindi all’esito della discussione svoltasi alla presenza di entrambe le parti in pubblica udienza, la Commissione ha deciso nei termini di cui al dispositivo allegato agli atti e riportato in calce alla presente motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello del contribuente, proposto ai limiti dell’inammissibilità per carenza di correlazione critica rispetto alla sentenza impugnata, è comunque destituito di fondamento in quanto non allega alcun argomento, di ordine probatorio o logico-giuridico, che consenta di discostarsi dalla decisione, alla quale sono pervenuti i primi Giudici con corretta valutazione delle acquisite risultanze e con congrua motivazione, da ritenersi qui integralmente riportata secondo il principio della reciproca integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado.
Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità e l’inidoneità della motivazione della statuizione di decadenza dalla possibilità di impugnare l’iscrizione di ipoteca e l’avviso di accertamento presupposto, determinata secondo i primi Giudici dalla mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria nei termini di cui all’art. 77 DPR 602/73, sul rilievo che tale preavviso non sarebbe atto autonomamente impugnabile e che non pertinente sarebbe il richiamo alla giurisprudenza della S. Corte in ragione del fatto che il fermo amministrativo – al quale fanno riferimento le sentenze citate dall’appellata EQUITALIA – non sarebbe assimilabile all’ipoteca, trattandosi di strumenti aventi finalità ed oggetto diversi, il fermo non avendo finalità di tutela del credito ma solo la funzione di sollecitare il pagamento, mentre l’ipoteca sarebbe un diritto reale di garanzia che può essere costituito su immobili. Il motivo è privo di fondamento in quanto il principio di diritto statuito dalla S. Corte con giurisprudenza ormai consolidata in tema di atti impugnabili nel processo tributario di cui all’art. 19 DLgs 546/92, ha carattere generale, facendo riferimento a tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l ‘esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è “naturaliter” preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art.19 citato. Osserva la S. Corte che l’elenco degli atti impugnabili contenuta nel predetto articolo benché tassativo deve essere interpretato in modo estensivo dovendosi ricomprendere anche i provvedimenti che abbiano i requisiti di forma e di sostanza per enunciare una chiara ed inequivoca imposizione di carattere tributario (Cass. Sent. 17202/2009). Nel caso in esame risulta documentata e non contestata la regolarità sia del contenuto sia della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, che riportava tutti gli elementi indispensabili per l’individuazione della pretesa fiscale fatta valere (elenco dettagliato degli addebiti in relazione alle cartelle ivi indicate), con la precisazione che l’omesso pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni avrebbe determinato l’iscrizione ipotecaria, secondo quanto previsto dall’art. 77 DPR 602/73, come modificato dalla L. 16/2011.
Ricorrono pertanto i presupposti per affermare l’autonoma impugnabilità del preavviso notificato all’appellante, trattandosi di atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto al quale sorge ex art. 100 cpc l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (Cass. SS.UU. sent. 10672/2009).
Il rigetto di tale motivo d’appello comporta l’assorbimento di ogni altra questione di nullità dell’iscrizione ipotecaria riproposta in questa sede sotto il profilo sia procedurale (notifica a mezzo servizio postale-omessa preventiva intimazione di pagamento) sia di natura sostanziale (difetto del titolo-violazione dell’art.2839) in quanto l’incorsa decadenza nel potere di impugnare l’iscrizione ipotecaria riguarda anche gli atti presupposti, precludendo ogni eccezione di natura formale o sostanziale riferita all’avviso di accertamento ed alle cartelle di pagamento insolute all’origine dell’iscrizione ipotecaria; atti peraltro a suo tempo notificati e non opposti.
I motivi sub 2) e 3) sono peraltro destituiti di fondamento, risultando regolare la sottoscrizione dell’avviso di accertamento nonché la relativa delega, e la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata senza l’ausilio dell’agente notificatore (artt. 26 DPR 602/73 – 60 DPR 600/73-137 e segg. cpc); modalità di notifica che la Corte di Cassazione ha più volte affermato possa essere validamente utilizzata direttamente dall’Agente della riscossione, senza affidamento a soggetti abilitati (ex plurimis Cass. Sez. V civ. sent.4/4/2013 n.8321), nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente …senza necessità di redigere un ‘apposita relata di notifica (Cass. sent. 14327/2009). In ordine alla violazione dell’art. 50 co. 2 DPR 602/73, l’appello è inammissibile per carenza di correlazione critica con la puntuale motivazione contenuta nella sentenza impugnata riportando la decisione della S. Corte sez. VI n. 7239 del 21/3/2013 nella parte in cui si stabilisce che l’ipoteca prevista dall’art. 77 DPR 602/1973 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 co. 2 medesimo DPR, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la COMMISSIONE respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio, che si liquidano a favore di EQUITALIA in complessivi € 800,00 (ottocento) oltre accessori ed a favore dell’Agenzia delle Entrate in complessivi € 800,00.
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