La Cassazione con la sentenza n. 12924 del 24 maggio 2013 – Sezione Tributaria – ha precisato che il costo sostenuto per l’acquisto di un terreno, in linea generale, non è ammortizzabile, anche quando il bene è strumentale all’attività d’impresa, e ciò perché i terreni non sono soggetti a deperimento e consumo, essendo suscettibili, per loro natura, di un numero indefinito di utilizzazioni.
La vicenda ha origine dalla rettifica della base imponibile, della dichiarazione dei redditi, ai fini Irpeg ed Irap operata dall’Agenzia delle Entrate mediante avviso di accertamento contenente i seguenti rilievi:
1) in ordine all’ ammortamento terreni ex artt. 67 e 75 TUIR si recuperava a tassazione la quota di ammortamento in quanto i terreni, ancorché compresi nel complesso strutturale dell’ azienda, non sono suscettibili dì deperimento e consumo e, quindi, difettano dei requisiti propri dell’ ammortamento richiesti sia dalla normativa civilistica che da quella fiscale;
2) in ordine all’ammortamento dei fabbricati si recuperava la differenza tra l’ammortamento operato dalla società sull’intero complesso industriale dell’impianto con il coefficiente del 12,5% ed il coefficiente del 5% stabilito dal D.M. 31.12.1988 “per i fabbricati industriali” in quanto lo stesso D.M. prevedeva il diverso coefficiente del 12.5% solo per gli “impianti di distribuzione”.
I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso ai giudici di legittimità per la cassazione della sentenza di appello.
Gli Ermellini accolgono la tesi dell’Agenzia delle Entrate e chiariscono che l’articolo 67, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR che disciplina gli ammortamenti dei beni materiali statuisce che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Infatti, la Corte Suprema, afferma che “Va, pertanto, data continuità al principio già affermato da questa Corte, secondo cui i terreni non sono ammortizzabili perché tale specie di bene non è stato espressamente inserito dal D.M. 31.12.1988 tra i beni ammortizzabili tra i beni ammortizzabili quando si è ritenuto di dovere riconoscere tale caratteristica … ma tale riconoscimento non è stato effettuato all’interno del Gruppo 9 e, in particolare, non nella sua specie 2^ (Cass,n.9497/2008, e da recente Cass.n.1404/2013 citata).”
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