Con la sentenza n. 13315 del 29 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo, nell’ipotesi contemplata dall’art. 30 comma 3 lettera c del DPR 633/1972, il rimborso dell’Iva anche se per l’acquisto o importazione di beni ammortizzabili, in virtù di una clausola di riserva della proprietà, il passaggio dei beni all’acquirente si perfeziona al momento del compiuto pagamento integrale del prezzo pattuito.
Tale principio è statuito dai massimi giudici, alla luce della ratio dell’art. 2 comma 2 n. 1 del DPR n. 633/72 in cui vengono assimilate le vendite con riserva di proprietà alle cessioni di beni ed dell’art. 6 comma 1, il quale dispone che le cessioni, se hanno per oggetto beni mobili, si considerano effettuate al momento della consegna o della spedizione.
Per la Corte Suprema il rimborso è dovuto al contribuente “nel caso di contratto di vendita con riserva di proprietà che riguardi [..]) beni mobili, in virtù dell’anticipazione ai fini fiscali dell’effetto traslativo, l’imposta diviene esigibile sull’intero corrispettivo nel momento della consegna o spedizione dei beni ed è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972″.
Agli effetti dell’IVA, infatti, la sospensione civilistica del trasferimento della proprietà a garanzia del pagamento integrale del prezzo non opera e, dato che per le vendite di beni mobili con riserva della proprietà l’imposta diventa esigibile e, quindi, detraibile nel momento della consegna o della spedizione, è in tale momento che sorge il diritto di rimborso.
In definitiva, se l’IVA diventa esigibile nel momento della consegna, è a partire da tale momento che la stessa, essendo detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, è anche rimborsabile.