rimborso iva su beni mobili con contratto riserva di proprietàCon la sentenza n. 13315 del 29 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo, nell’ipotesi contemplata dall’art. 30 comma 3 lettera c del DPR 633/1972, il rimborso dell’Iva anche se per l’acquisto o importazione di beni ammortizzabili, in virtù di una clausola di riserva della proprietà, il passaggio dei beni all’acquirente si perfeziona al momento del compiuto pagamento integrale del prezzo pattuito.

Tale principio è statuito dai massimi giudici, alla luce della ratio dell’art. 2 comma 2 n. 1 del   DPR n. 633/72 in cui vengono assimilate le vendite con riserva di proprietà alle cessioni di beni ed dell’art. 6 comma 1, il quale  dispone che le cessioni, se hanno per oggetto beni mobili, si considerano effettuate al momento della consegna o della spedizione.

Per la Corte Suprema il rimborso è dovuto al contribuente “nel caso di contratto di vendita con riserva di proprietà che riguardi [..]) beni mobili, in virtù dell’anticipazione ai fini fiscali dell’effetto traslativo, l’imposta diviene esigibile sull’intero corrispettivo nel momento della consegna o spedizione dei beni ed è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972″.

In particolare, a norma dell’art. 2, comma 2, n. 1), del decreto IVA, le vendite con riserva di proprietà costituiscono cessioni di beni “assimilate” alle cessioni in senso stretto, cioè con trasferimento della proprietà, oltre che a titolo oneroso. Quindi, tali vendite, al pari delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti, di cui al successivo n. 2) del citato comma 2 dell’art. 2, integrano il presupposto oggettivo d’imposta anche se, in deroga alle regole generali della disciplina civilistica, non soddisfano tutti i requisiti delle cessioni. Dal punto di vista temporale, l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 dispone altresì che le operazioni in esame, a differenza delle altre ipotesi i cui effetti traslativi si producono posteriormente, si considerano effettuate in base ai parametri “ordinari”, vale a dire – per le cessioni di beni mobili – nel momento della consegna o della spedizione.

Agli effetti dell’IVA, infatti, la sospensione civilistica del trasferimento della proprietà a garanzia del pagamento integrale del prezzo non opera e, dato che per le vendite di beni mobili con riserva della proprietà l’imposta diventa esigibile e, quindi, detraibile nel momento della consegna o della spedizione, è in tale momento che sorge il diritto di rimborso.

In definitiva, se l’IVA diventa esigibile nel momento della consegna, è a partire da tale momento che la stessa, essendo detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, è anche rimborsabile.