La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25984 depositata il 20 novembre 2013 intervenendo in tema di accertamenti basati sulle movimentazioni bancarie ha statuito che è legittimo “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Pertanto, il contribuente può fornire prova contraria, che deve essere valutata dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai conti correnti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di attività, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali operazioni la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell’ imponibile soltanto quanto risultante dai singoli movimenti bancari”Il contribuente proponeva, a sua volta, ricorso incidentale sostenendo l’illegittimità dell’accertamento induttivo fondato sulle indagini bancarie nei confronti di un soggetto che non svolga attività imprenditoriale.
Infatti, con la sentenza n. 225/2005, il giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione di cui all’articolo 32 non lesiva del principio di ragionevolezza “non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dei conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e siano quindi considerati, detratti i relativi costi, in termini di reddito imponibile”.
La Corte di cassazione respinge, invece, il ricorso incidentale del contribuente ritenendo che “la presunzione di cui all’articolo 32, Dpr 600/1973 ha portata generale, nonostante l’utilizzo (nella versione applicabile ratione temporis , e cioè anteriore alla modifica recata dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311) dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “compensi” ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo professionale”.
La Cassazione, nel respingere il ricorso introduttivo del contribuente, nulla dice, invece, in merito all’opportunità/necessità di riconoscere in deduzione costi occulti a fronte dei ricavi presunti dai prelevamenti.
A tal riguardo, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria ha fornito utili indicazioni con la circolare 32/E del 2006.
In questo documento di prassi, è stata tracciata una differenza tra le ipotesi in cui lo strumento delle indagini bancarie viene utilizzato nell’ambito di un accertamento induttivo “puro”, in presenza del quale nella ricostruzione del reddito si deve tener conto “soprattutto in assenza di documentazione certa, di un’incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi accertati”, e l’ipotesi in cui le indagini bancarie sono utilizzate a supporto di accertamenti analitici o analitici-induttivi in presenza dei quali “nessun margine si offre all’ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita dal contribuente prova certa”.