La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ò’ordinanza n. 5317 depositata il 28 febbraio 2024, intervenendo in tema di accertamenti bancari, ha statuito che “… In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.» (Cass., 16/11/2018, n. 29572. Nello stesso senso Cass., 20/01/2017, n. 1519; Cass. n. 5152 e n. 5153 del 2017; Cass., n. 19806 del 2017; Cass. n. 16697 del 2016, ex plurimis; v. di recente Cass. n. 23649/2023; Cass. n. 25501/2023). …”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento sintetico dei redditi scaturito dai versamenti riscontrati sui numerosi rapporti bancari nella disponibilità del contribuente e ritenuti non giustificati. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure accolsero parzialmente il ricorso introduttivo, riducendo sensibilmente il reddito imponibile accertato. Avverso tale decisione l’erede del contribuente, nel frattempo deceduto, propose appello. L’Agenzia delle entrate depositata appello incidentale. I giudici di appello rigettarono si l’appello del contribuente che l’appello incidentale dell’Ufficio, confermavano le valutazioni espresse dai giudici di primo grado. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi, l’erede del contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale sorretto da tre motivi.
I giudici di piazza Cavour rigettarono sia il ricorso che il ricorso incidentale.
Per i giudici di legittimità “… In ordine alla prova liberatoria che il contribuente ha l’onere di fornire, questa Corte ha chiarito che «In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.» (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).
Nel dettaglio, poi, la prova, non generica ma analitica (sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), deve essere «idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione; Cass. n. 35258/2021). …”
Per glli Ermellini – oltre a riaffermare che che le risultanze delle indagini bancarie sono, di per sé, sufficienti a sorreggere un avviso di accertamento – hanno ricordato che sulla base della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei soli confronti dei titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto a imposta o sono irrilevanti.
Inoltre per il Supremo consesso all’ “… onere della prova gravante sul contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica. …”
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