Accordo per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2008 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
ACCR 12-05-2010
EDILI PICCOLA E MEDIA IMPRESA – PERSONALE DIPENDENTE – ACCR – ELEMENTI VARIABILI NELLA RETRIBUZIONE – FERIE – LAVORI USURANTI – PROTOCOLLO RLST – FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA – DECORRENZA E DURATA – TEMPO PARZIALE
VERBALE DI ACCORDO
Il 12 maggio 2010
tra
ANIEM-CONFAPI
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.L.S.L.
e
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2008 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.
ART. 12
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Le organizzazioni, territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 39.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell’indennità territoriale di settore.
ART. 47
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Le organizzazioni, territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 39.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Il Premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nel premio di produzione.
FERIE
All’art. 15 e all’art. 62 del CCNL vigente è aggiunto il seguente comma:
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell’art. 39 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, è permesso ai lavoratori stessi di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell’arco di 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, concordando con l’azienda entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro e il lavoratore deve quindi fruire di due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione delle stesse.
ART. 41
LAVORI USURANTI
OMISSIS
A decorrere dal 1° ottobre 2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10% della retribuzione degli operai di cui al comma precedente per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo da costituire presso le Edilcasse.
Nelle more della predisposizione dello studio da affidarsi alla relativa Commissione Paritetica di cui al secondo comma, finalizzato ad approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del suddetto contributo sarà accantonato presso un fondo “Lavori usuranti e pesanti” da istituirsi presso le Edilcasse per un periodo di due anni (scadenza 30 settembre 2012).
Dal 1° ottobre 2012, il contributo sarà ripristinato nella misura dello 0,10%.
ART 89
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
OMISSIS
E) PROTOCOLLO RLST
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall’ambito di operatività del RLST.
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, agli Organismi Territoriali riconosciuti dall’ANIEM della provincia, al CTP e all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzioni relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) previo l’avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il CTP per l’adozione delle necessarie misure.
Il Rlst, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, co. lett. a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art. 18, co. 1 lett. r) del T.U. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l’azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato Paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’Organismo territoriale riconosciuto dall’ANIEM e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati Paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.
Salvo diversi accordi a livello territoriale, in ogni circoscrizione provinciale è designato, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del Rlst non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il Rls aziendale e l’attività dello stesso Rlst potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del Rls in ambito aziendale.
Avuto l’incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici territoriali, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il Rlst viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice o viene individuato nell’ambito dei Rsl aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l’attività di coordinatore dei Rls aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
ART. 90
FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA
A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell’impresa e del lavoratore, previste dall’art. 90 del CCNL 1° luglio 2008, sono elevate all’1,10%.
DICHIARAZIONE COMUNE
Per favorire ed agevolare la partecipazione dei lavoratori al Fondo di Previdenza Complementare, le parti concordano le seguenti misure:
– attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso l’Edilcassa. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
– rendere praticabile l’adesione al Fondo anche senza il versamento del T.F.R., in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
– sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Edilcasse sui versamenti al Fondo;
– incaricare le Edilcasse, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
All’art. 96-bis del vigente CCNL dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma
I contratti a tempo parziale, stipulati a decorrere dalla data di decorrenza del presente CCNL, in misura eccedente la percentuale consentita dal 1° comma del presente punto 3, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all’impresa del Durc di regolarità.
La suddetta norma avrà valore dal momento in cui sarà recepita da tutte le edilcasse/casse edili partecipanti al sistema della CNCE.
ART. 113
DECORRENZA E DURATA
Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti in corso alla data del 1° aprile 2010 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 90,00 di cui euro 31,00 a decorrere dall’1.4.2010, euro 30,00, a decorrere dall’1.1.2011 ed euro 29,00 a decorrere dall’1.1.2012.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Aumenti | Nuovi minimi | |||||||
Livelli | Complessivo | 1.4.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | 1.4.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | Parametri |
7 | 180,00 | 62,00 | 60,00 | 58,00 | 1.487,96 | 1.547,96 | 1.605,96 | 200 |
6 | 162,00 | 55,80 | 54,00 | 52,20 | 1.339,16 | 1.393,16 | 1.445,36 | 180 |
5 | 135,00 | 46,50 | 45,00 | 43,50 | 1.115,98 | 1.160,98 | 1.204,48 | 150 |
4 | 126,00 | 43,40 | 42,00 | 40,60 | 1.041,57 | 1.083,57 | 1.124,17 | 140 |
3 | 117,00 | 40,30 | 39,00 | 37,70 | 967,18 | 1.006,18 | 1.043,88 | 130 |
2 | 105,30 | 36,27 | 35,10 | 33,93 | 870,46 | 905,56 | 939,49 | 117 |
1 | 90,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 743,99 | 773,99 | 802,99 | 100 |
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