AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 12 luglio 2021, 27
Laboratori autorizzati – Aggiornamento delle regole per il coordinamento tecnico in materia di verificazione dei sistemi di misura fiscali dell’energia elettrica
Con la circolare 23/D del 29 dicembre 2015 e successive integrazioni (NOTA 1), sono state definite le regole per il coordinamento tecnico relativamente alle operazioni di verificazione dei sistemi di misura dell’energia elettrica alla luce della guida CEI 13-71.
Tali regole disciplinano i controlli propedeutici al rilascio ed al mantenimento dell’autorizzazione ai laboratori ad effettuare prove sui singoli componenti (NOTA 2) e sui sistemi di misura dell’energia elettrica utilizzati per i fini fiscali, a supporto dell’attività di verifica dell’ADM.
Com’è noto, in applicazione della circolare 2/D del 19 febbraio 2020, dallo scorso 1° gennaio l’invio dei certificati di verifica da parte dei predetti laboratori può avvenire esclusivamente attraverso il colloquio telematico con il sistema informativo dell’ADM.
Tale circostanza comporta un adeguamento strutturale dei sistemi elettronici del laboratorio, delle procedure di gestione dei certificati nonché delle modalità di vigilanza di ADM sui laboratori stessi. Per tale motivo, si rende necessario aggiornare le predette regole di coordinamento tecnico con le presenti disposizioni.
I controlli sul laboratorio da effettuare nel procedimento autorizzativo in applicazione della circolare 23/D/2015, come sopra integrata, sono riepilogati nell’unita check – list. (NOTA 3)
In considerazione di tale novità, i suddetti controlli potranno essere svolti oltre che nell’ambito dell’accreditamento anche direttamente da ADM, con oneri a carico privato per i laboratori e ad imparziali condizioni di mercato rispetto a quanto già effettuato per l’accreditamento.
Infine, a seguito di istanze pervenute alla scrivente, sono fornite disposizioni sui controlli propedeutici al rilascio delle autorizzazioni per i laboratori che intendono effettuare prove esclusivamente sui trasformatori di misura.
- Requisiti del laboratorio per la gestione dei certificati telematici
Il legale rappresentante di ogni laboratorio deve essere registrato al servizio telematico doganale per l’invio dei certificati di verifica fiscale informatizzati.
I laboratori autorizzati dovranno dotarsi di un sistema elettronico per la formazione, l’invio e la storicizzazione dei predetti certificati. La firma del responsabile del laboratorio potrà essere apposta anche in forma elettronica secondo le vigenti normative in materia.
Resta, in ogni caso, ferma la conservazione da parte dei laboratori autorizzati di una copia in originale dei certificati dagli stessi emessi nelle proprie contabilità aziendali. La conservazione potrà essere effettuata o in forma cartacea o in forma dematerializzata all’interno del predetto sistema elettronico, secondo criteri preventivamente denunciati all’UD territorialmente competente. I certificati emessi devono, in ogni caso, essere consultabili dall’UD competente presso la sede del laboratorio autorizzato durante le verifiche di competenza.
Le procedure gestionali del laboratorio dovranno essere aggiornate in conformità alle suddette disposizioni.
- Ulteriori requisiti soggettivi del legale rappresentante e del laboratorio
In considerazione della valenza antifrode dell’attività svolta dai laboratori autorizzati, sul legale rappresentante sono effettuati i controlli soggettivi di cui all’art. 23, comma 6 e 9 del TUA.
Sono, altresì effettuati i controlli di cui all’art.23, comma 11 del TUA sugli eventuali soci e o sugli amministratori, anche di fatto, della Società che esercisce il laboratorio.
Restano fermi i riscontri sull’imparzialità e sulla terzietà della Società, del legale rappresentante e dei soci e dei tecnici verificatori che saranno effettuati da ADM avvalendosi delle proprie banche dati nonché del data base dei certificati telematici emessi dal laboratorio.
- Verifiche tecniche per l’autorizzazione da parte di ADM
Le verifiche tecnico-fiscali svolte nell’ambito del procedimento autorizzativo secondo le disposizioni di cui alla circolare 23/D/2015 sono integrate con quelle dei precedenti punti 1 e 2.
Il rispetto delle specifiche della circolare è attestato, alternativamente:
– dall’accreditamento, in corso di validità, rilasciato da Accredia secondo la norma UNI EN 17020 ovvero UNI EN 17025 (NOTA 4). I controlli che non sono previsti nelle procedure di accreditamento, tra i quali quelli soggettivi di cui al punto 2, saranno eseguiti, ad integrazione, da ADM;
– direttamente dall’ADM per i laboratori che presentano nuove istanze e per quelli, già autorizzati che intendono avvalersi di tale facoltà. In tale evenienza il laboratorio dovrà essere certificato ISO 9001.
Le prestazioni rese da ADM sono con oneri a carico privato del laboratorio alle medesime condizioni economiche previste per l’accreditamento.
I laboratori in precedenza autorizzati che ancora non avessero provveduto ad accreditarsi presso Accredia sono tenuti entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare ad attivarsi presso l’Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla propria sede operativa (inviando la medesima documentazione per conoscenza anche alla rispettiva Direzione territoriale e alla scrivente) per richiedere, con oneri a proprio carico, l’effettuazione delle verifiche di che trattasi. L’importo dei predetti oneri sarà comunicato dalla scrivente al laboratorio anteriormente all’effettuazione della verifica.
Successivamente, i predetti laboratori non accreditati dovranno richiedere l’effettuazione delle verifica periodica di ADM entro un anno dall’ultima data di verifica effettuata dalla stessa Agenzia (NOTA 5).
Invece, con la stessa periodicità annuale, i laboratori con accreditamento in corso di validità dovranno trasmettere ai suddetti Uffici il rapporto di verifica periodico redatto da Accredia nonché l’unita check list debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio, in base al quale l’ADM valuterà gli eventuali riscontri integrativi da effettuare.
Il mancato rispetto delle predette tempistiche non comprovato da oggettivi impedimenti opportunamente rappresentati, comporterà la sospensione dell’autorizzazione, propedeutica all’eventuale revoca della stessa
Resta sempre ferma la facoltà di ADM di procedere, in qualsiasi momento, a verifiche straordinarie sul laboratorio o sulla perizia dei tecnici nell’effettuazione delle prove sui sistemi di misura fiscali e sui relativi componenti.
- Procedimento autorizzativo. Inserimento laboratori per soli TA e TV. Società esercenti più laboratori
L’autorizzazione può essere rilasciata, alle condizioni previste, anche a laboratori che effettuano esclusivamente la verifica dei trasformatori di misura.
La competenza al rilascio resta incardinata nell’Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede operativa del laboratorio, previo svolgimento della relativa istruttoria secondo le vigenti disposizioni (NOTA 6).
I laboratori che effettuano prove solo sui trasformatori di misura non possono effettuare prove sui contatori e sui sistemi di misura. Pertanto, la verifica tecnica è effettuata utilizzando solo le voci della check-list pertinenti al caso specifico e l’esame della perizia dei tecnici taratori sarà limitata esclusivamente alle prove sui TA e sui TV (NOTA 7).
Nelle autorizzazioni rilasciate ai laboratori sarà specificato se la stessa è riferita a uno o più dei seguenti tre tipi, in relazione alle dotazioni strumentali del laboratorio stesso:
- Trasformatori amperometrici;
- Trasformatori voltmetrici;
- Contatori e sistemi di misura.
Nelle autorizzazioni di tipo 2 è anche indicato il campo di tensione (BT; MT e AT) all’interno del quale il laboratorio è in grado di svolgere prove sui TV.
Solo l’autorizzazione del terzo tipo riconosce la facoltà del laboratorio di effettuare prove in campo sui sistemi di misura fiscali installati presso le officine elettriche.
L’autorizzazione è sospesa laddove sia riscontrato in capo a laboratorio o al legale rappresentante il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Qualora le motivazioni che hanno causato la sospensione non siano sanate nel termine previsto dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente (comunque non superiore a 180 giorni), l’autorizzazione è revocata.
Per le Società aventi più di un laboratorio sul territorio nazionale resta confermata la necessità dell’effettiva autonomia operativa di ciascun laboratorio esercito e, quindi, di una distinta autorizzazione per ciascuna sede.
In particolare, al fine di permettere all’UD competente di effettuare i previsti riscontri sul personale e sulle dotazioni strumentali, per ciascun laboratorio dovranno essere specificati, distintamente dagli altri: i tecnici taratori ivi assegnati (aventi residenza e/o domicilio a distanza non superiore di 100 km dalla sede del laboratorio stesso); le modalità di gestione del relativo archivio contabile; l’elenco della strumentazione e del campione primario, per il periodico controllo di funzionalità dei campioni utilizzati sul campo da parte del responsabile tecnico al rientro dalle verifiche esterne.
Tali Società, ad integrazione della documentazione contabile ordinariamente richiesta, sono tenute a predisporre apposite istruzioni operative interne che descrivano le modalità:
di distribuzione delle commesse tra i diversi laboratori eserciti; di validazione dei certificati di verifica da parte del responsabile tecnico e di valutazione periodica delle prestazioni metrologiche degli strumenti campione in carico a ciascun laboratorio.
La scrivente curerà il necessario coordinamento amministrativo, laddove il procedimento autorizzativo dovesse richiedere riscontri presso la sede legale della Società non ricadente nella competenza territoriale dell’UD procedente.
Le Società già autorizzate ricadenti nella predetta casistica, laddove non già dotate di distinta autorizzazione per ciascun laboratorio esercito, sono tenute a regolarizzare la predetta situazione presentando istanza all’Ufficio territorialmente competente relativamente ai laboratori non in precedenza denunciati, fornendo tutta la documentazione che ne comprovi l’effettiva autonomia operativa. L’istanza è inviata, per conoscenza, alla Direzione territoriale competente sul laboratorio ed alla scrivente.
Va da sé che, in caso di mancato adeguamento, le sedi non autorizzate non potranno essere utilizzate per l’effettuazione dei controlli fiscali di competenza ADM.
- Trasformatori campione per TA e TV
I trasformatori di misura devono essere verificati con trasformatori campione aventi classe di accuratezza migliore (NOTA 8) rispetto a quelli in prova.
I laboratori autorizzati ad effettuare prove sui trasformatori di misura dovranno avere i predetti strumenti campione disponibili presso la propria sede operativa.
Il campo di funzionamento dei TV campione determina il campo di tensione all’interno del quale il laboratorio può svolgere le prove risultanti nell’autorizzazione.
- Aggiornamento elenco dei laboratori autorizzati
Nell’elenco dei laboratori autorizzati pubblicato sul sito internet di ADM sarà precisato, con successivo aggiornamento, il numero di riferimento attribuito al laboratorio per il rilascio dei certificati telematici nonché il tipo di autorizzazione posseduto.
Per i laboratori già titolari di autorizzazione, la tipologia di autorizzazione sarà desunta dagli atti a disposizione dell’ADM.
Le Direzioni territoriali sono pregate di vigilare affinché i dipendenti UUDD:
– diffondano, per conoscenza e norma, le presenti istruzioni ai laboratori autorizzati di rispettiva competenza;
– monitorino i laboratori di competenza affinché sia verificata o la sussistenza dell’accreditamento ovvero la richiesta della verifica da parte dell’ADM secondo quanto disposto al punto 3;
– decorsi novanta giorni dalla presente circolare, contattino la Direzione Territoriale stessa, per il necessario coordinamento con la scrivente ai fini della revoca dell’autorizzazione, qualora siano riscontrate sospensioni dell’accreditamento ovvero non sia stata richiesta, per i soggetti che non intendono accreditarsi, la predetta verifica a carico privato da parte di ADM.
—
Note:
(1) Cfr circolari: 21/D prot.21612 del 13 settembre 2016; 6/D prot.50790 del 2 febbraio 20217; 4/D prot.61616 del 30 maggio 2018.
(2) Trattasi dei trasformatori amperometrici, dei trasformatori voltmetrici e dei contatori dell’energia elettrica
(3) Resta ferma la disciplina della verifica della perizia dei tecnici operatori del laboratorio tramite l’esame individuale di cui alla nota prot.22772 del 28 febbraio 2017.
(4) Per i laboratori che hanno ottenuto l’accreditamento anteriormente alla predetta circolare 23/D/2015.
(5) Resta, pertanto, confermata la periodicità prevista dalla circolare 131/D prot.3217/8 del 27 giugno 2000
(6) Il procedimento autorizzativo è costituito da tre fase distinte: il nulla osta preventivo dell’UD; la verifica tecnica di Accredia o di ADM secondo le disposizioni della circolare 23/D e successive integrazioni e modifiche e l’esame della perizia dei tecnici taratori dipendenti in via esclusiva del laboratorio.
(7) Effettuate necessariamente in laboratorio, al banco di prova.
(8) Cioè indicata con un numero di classe di accuratezza inferiore a quello dei trasformatori in prova
Allegato
(testo dell’allegato)
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