AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 16 giugno 2020, n. 15
Art. 129 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”.
Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas naturale anno d’imposta 2019. Chiarimenti
Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, la presentazione delle dichiarazioni dell’anno di imposta 2019 per il gas naturale e l’energia elettrica potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni.
Con nota prot. n. 93676/RU del 18 marzo 2020 sono state, pertanto, fornite alcune prime indicazioni in merito alla determinazione dei versamenti dell’accisa per il conguaglio 2019 e delle rate di acconto per il 2020.
In tale circostanza, considerato che la dichiarazione rappresenta lo strumento per l’accertamento dei consumi e la liquidazione dell’imposta, è stata considerata l’eventualità che la liquidazione dell’imposta dovuta e, conseguentemente, il conguaglio relativo all’anno 2019 nonché la definizione delle rate di acconto per il 2020 debbano essere attualizzati in conformità delle risultanze emergenti in sede di effettiva elaborazione della dichiarazione stessa.
Nell’ambito delle misure di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’art. 129 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sul presupposto di una contrazione dei consumi di gas naturale ed energia elettrica, al fine di mitigare l’esposizione finanziaria dei soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, è stato consentito di versare le rate di acconto, dovute per i mesi da maggio a settembre del corrente anno, nella misura ridotta ivi indicata e, con la circolare n. 8 dello scorso 22 maggio, sono state fornite indicazioni in proposito.
Nella richiamata circolare è stato, altresì, precisato che, qualora a seguito della presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 emergesse la necessità di rimodulare l’importo delle rate di acconto per il corrente anno, dovrà essere ricalcolato, di conseguenza, l’ammontare del 90% da versare.
Premesso quanto sopra, si precisa che la previsione contenuta nell’art. 129 non ha effetto sulla determinazione dei ratei di acconto, che rimangono dovuti sulla base dei consumi effettivi dell’anno 2019, così come accertati e liquidati in dichiarazione, le cui modalità di compilazione restano invariate.
L’articolo suddetto, infatti, incide solamente sull’entità dei versamenti da effettuare nel periodo compreso tra maggio e settembre che, come stabilito dal Legislatore, può essere pari al 90% dell’ammontare delle rate di acconto individuate sulla base del criterio ordinario.
Pertanto, nel far rimando alle istruzioni (NOTA 1) per la compilazione delle dichiarazioni per il gas naturale e l’energia elettrica, con riferimento ai quadri di riepilogo e saldo dell’accisa, si ribadisce che:
– il conguaglio per l’anno d’imposta 2019 va definito mediante il raffronto tra il liquidato relativo ai consumi 2019 e il dovuto secondo i ratei d’acconto calcolati in base ai consumi 2018;
– i campi concernenti le rate di acconto per il 2020, andranno compilati tenendo conto dell’intero importo calcolato in relazione ai consumi accertati nel 2019, indipendentemente dai corrispondenti versamenti, effettuati o da effettuare, in conseguenza del conguaglio o dell’esistenza di crediti pregressi nonché in relazione al ripetuto art. 129.
Si anticipa sin d’ora che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2020 saranno fornite le indicazioni necessarie ad addivenire ad una corretta determinazione del conguaglio alla luce dei consumi effettivamente realizzati nel 2020.
Si precisa, infine, che l’art. 129 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, non contempla la possibilità di versare in misura ridotta le rate di acconto dovute per l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per l’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale, istituite dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14/06/1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni, ferme restando eventuali disposizioni in materia emanate dalle Regioni destinatarie del tributo.
—
Note:
(1) Allegati 1 e 2 alla Circolare n. 6 del 23 dicembre 2019
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