AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 23 gennaio 2018
Comunicato relativo al divieto di vendita a distanza dei liquidi da inalazione senza combustione
Si comunica che il comma 11 dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, come modificato dall’articolo 19-quinquies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato sostituito dall’art. 1, comma 76 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
La disposizione, come riformulata, stabilisce che, a decorrere dal primo gennaio 2018, « E’ vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato».
Il successivo comma 12 del predetto articolo, come modificato dal citato Dl 148/2017, prevede che « l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
Per quanto sopra si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, i siti web non possono offrire:
– prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
– pubblicità, diretta o indiretta, dei citati prodotti.
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