AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 30 aprile 2020, n. 131133/RU

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Alcole denaturato utilizzato, in esenzione da accisa, tal quale come prodotto disinfettante – Difficoltà di reperimento alcole isopropilico e metiletilchetone – Formule aggiuntive di denaturazione

Di seguito alle misure urgenti già adottate per favorire l’impiego dell’alcole nella produzione di igienizzanti utile a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la determinazione direttoriale prot. n. 131130 del 30 aprile 2020 interviene nuovamente in materia per sopperire alla riscontrata carenza di alcole isopropilico e di metiletilchetone, sostanze componenti la formula di denaturazione, causata dalla forte richiesta di alcole utilizzato tal quale come disinfettante contro il rischio sanitario.

L’art. 1 consente che per tutta la durata dello stato di emergenza, come deliberato con provvedimento del Consiglio dei Ministri, la denaturazione dell’alcole destinato alla vendita per essere impiegato in esenzione da accisa quale prodotto disinfettante possa essere effettuata facendo ricorso, in via alternativa, a tre distinte formule appositamente individuate.

Per l’alcole etilico oggetto di tali operazioni di denaturazione viene richiesto un tenore effettivo di etanolo non inferiore a 83% in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90% in volume.

Al fine di garantire un’adeguata vigilanza sulle operazioni di denaturazione dell’alcole, l’art. 2 dispone che le stesse siano effettuate presso gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale richiamati dall’art. 1, comma 4, del D.M. n. 524/1996, i cui esercenti sono preventivamente autorizzati ad istituire un opificio di denaturazione da parte dell’Ufficio delle dogane.

L’esercente esegue le attività in osservanza delle prescrizioni impartite dall’art. 1, comma 5, del medesimo D.M. n. 524/1996 in materia di preventiva dichiarazione di effettuazione delle operazioni e di contabilizzazione dell’alcole denaturato.

L’art. 3 racchiude la disciplina in materia di circolazione dell’alcole denaturato di cui all’art. 1 che viene circoscritta al territorio dello Stato. Il trasferimento del prodotto avviene con la scorta del DAS che riporta il tenore effettivo in alcole etilico dell’etanolo sottoposto a denaturazione nonché la gradazione dell’alcole denaturato rilevata con l’alcolometro.

Sul medesimo documento di accompagnamento semplificato va altresì riprodotta una specifica dizione, quale enunciata nella determinazione direttoriale, identificante l’alcole di cui all’art. 1 e la formula selezionata per l’effettuazione della denaturazione sul prodotto movimentato.

Sempre nell’art. 3 è previsto che le movimentazioni di carico e di scarico dell’alcole denaturato di che trattasi sono contabilizzate giornalmente in apposite sezioni dei registri degli impianti di denaturazione e che i dati relativi a tali scritturazioni sono inviati in forma telematica alle previste scadenze.

Per le predette esigenze di vigilanza fiscale, il confezionamento dell’alcole come sopra denaturato è effettuato nel rispetto delle medesime prescrizioni (contabilizzazione su registri di c/s, etichettatura, ecc..) previste per l’alcole denaturato generale. Parimenti, la movimentazione e lo stoccaggio presso depositi diversi da quello di effettuazione della denaturazione sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.1, commi 8 e 10, del D.M. n. 524/96.

Infine, nell’art. 4, viene precisato che, decorso lo stato di emergenza, ferma restando l’impossibilità di effettuare ulteriori denaturazioni dell’alcole ai sensi dell’art. 1, il confezionamento e la commercializzazione dello stesso sono consentiti fino ad esaurimento delle scorte e non oltre il terzo mese successivo al termine dell’emergenza.