AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 05 agosto 2021, n. 211273

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Dispone

  1. Fatturazione elettronica con la Repubblica di San Marino

1.1 Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.

1.2 L’Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 – Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021 (di seguito anche “il decreto” o “il DM”).

1.3 L’Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.

1.4 L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall’Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

1.5 È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Il Sistema di Interscambio (SdI) trasmette la fattura elettronica all’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.

  1. Consultazione delle fatture sul portale Fatture e Corrispettivi

2.1 Attraverso i servizi di consultazione previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, l’operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’informazione sull’esito dei controlli di cui ai successivi punti 3 e 4.

  1. Cessioni di beni verso San Marino (art. 2 decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)

3.1 Attraverso i servizi di consultazione di cui al punto 2, nel caso di cessioni di beni dall’Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall’Ufficio tributario di San Marino.

3.2 In caso di esito negativo del controllo da parte dell’Ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all’imposta ed è operata la variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  1. Cessioni di beni verso l’Italia (artt. 6, 7 e 8 decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)

4.1 Attraverso i servizi di consultazione di cui al punto 2, nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l’Italia – con addebito dell’imposta (art. 7 DM) – oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall’operatore sammarinese, oltre all’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4.2 In caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta (art. 8 DM), l’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 4.1 consente, al cessionario italiano soggetto passivo IVA, di procedere al versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  1. Trattamento dei dati

5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dall’art. 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito “Codice”) – è individuata nell’articolo 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, in forza del quale gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. La disposizione ha demandato al presente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione delle regole tecniche necessarie per l’attuazione.

5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle fasi di diretta competenza del procedimento disciplinato nei precedenti paragrafi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

5.3 La Repubblica di San Marino nel rispetto della relativa legislazione in materia di protezione dati, di cui alla Legge 171/2018, pubblicata il 21 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 5 gennaio 2019 (“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”), adottata in linea con le regole di protezione previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle fasi di diretta competenza del procedimento disciplinato nei precedenti paragrafi,

5.4 I dati oggetto di trattamento sono delle medesime categorie di quelli di cui al provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 al quale si rimanda (paragrafi 10 e 11).

5.5 I dati acquisiti, trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del servizio e nonché ai fini delle attività di assistenza dell’Agenzia delle entrate e delle attività di analisi del rischio e controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

5.7 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione delle fatture venga effettuata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Inoltre l’Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente, trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione della fattura e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate.

5.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al sistema di fatturazione elettronica per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.

Motivazioni

L’articolo 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede che “gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo”.

Il DM del 21 giugno 2021 dà attuazione alla citata disposizione, prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 1° ottobre 2021. Prevede, altresì, che sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del d.P.R, n. 633 del 1972, la fattura possa essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

L’articolo 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, e l’articolo 21 del DM, poi, rinviano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’attuazione della nuova disciplina.

Le disposizioni menzionate prevedono una modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA concernenti le cessioni di beni che avvengono tra l’Italia e San Marino, disciplinate dal DM del 24 dicembre 1993 (Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana), introducendo anche per queste operazioni l’obbligo di fatturazione elettronica correntemente previsto per le operazioni domestiche.

Con il presente provvedimento vengono individuate le regole tecniche necessarie all’attuazione delle disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’Agenzia delle entrate non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file trasmessi tramite il sistema, se non limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

Riferimenti normativi

  1. a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

˗ Statuto dell’Agenzia delle entrate, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, (art. 2, comma 1).

  1. b) Disciplina di riferimento:

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212

– Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazione nella Legge 28 giugno 2019, n. 58

– Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1993 (Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino)

– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 (Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.168 del 15-07-2021)

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni

– Circolare del 20/04/1973 n. 30 – Min. Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244