Agenzia delle Entrate – Risposta n. 557 del 17 novembre 2022
Fatturazione elettronica - Cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale - Assenza dell’obbligo - Articolo 4 del DM 21.06.2021
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, società «avente lo status di soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai [fini, ndr.] IVA mediante rappresentante fiscale, effettua operazioni di cessioni di beni (già in precedenza nazionalizzati in Italia) a clienti stabiliti nella Repubblica di San Marino.».
Viste le «nuove regole introdotte dall’art. 1 del D.M. del 21.06.2021 in materia di fatturazione elettronica, per documentare le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino», l’istante pone il dubbio «se un soggetto non residente ma identificato in Italia abbia l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante, alla luce dell’attuale quadro normativo e di prassi, ritiene che le «fatture di cessione di beni effettuate da un soggetto non residente in Italia ma ivi identificato mediante Rappresentante Fiscale nei confronti di un soggetto avente natura giuridica residente nel territorio della Repubblica di San Marino, debbano essere emesse in formato cartaceo e debbano sottostare agli obblighi previsti dall’art. 4 del D.M. 21.6.2021 (G.U. 15.7.2021 n. 168).».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Va in primo luogo ricordato che in base all’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 modificato dall’articolo 18, comma 2, del decretolegge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».
Pur a fronte del progressivo ampliamento del campo di applicazione della fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) legato anche al rinnovo ed estensione della precedente deroga concessa in sede europea [cfr., da ultimo, la decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021] restano, quindi, tuttora valide le indicazioni fornite con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, dove si è precisato che «l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi ”stabiliti” sul territorio italiano, […] nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, se stabilito in Italia.
Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo, dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, il riferimento ai soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di questi ultimi (o dagli stessi poste in essere) per le quali vige l’obbligo di fatturazione, questa potrà comunque essere elettronica via SdI, per accordo tra le parti ovvero per scelta del cedente/prestatore […]».
Nell’ambito dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica si pone anche il decreto ministeriale 21 giugno 2021, con cui sono stati disciplinati gli scambi con la Repubblica di San Marino.
Tale decreto, nel dare attuazione all’articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha tra l’altro previsto che «1. Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI).
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.».
Come evidente, la previsione normativa, in linea con il citato articolo 12, fa salve le ipotesi tra le quali rientra la certificazione dei corrispettivi da parte di coloro che sono solo identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti dei soggetti che per legge non sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica.
A questi soggetti si applica il successivo articolo 4 del medesimo decreto, secondo cui: «1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.
2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.
3. L’operatore italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario ai sensi dell’art. 5, lett. b), ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.».
Alla luce di quanto sopra, dunque, le cessioni dei beni richiamati, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria (si veda, per le relative regole tecniche, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 211273 del 5 agosto 2021), dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche nel rispetto delle evidenziate disposizioni normative.
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