AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 gennaio 2014, n. 5131/2014
Approvazione dello schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati “CUD 2014”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Dispone:
1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
1.1. E’ approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2014”, unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo 1), da utilizzare ai fini dell’attestazione:
a) dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2013 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) delle relative ritenute di acconto operate;
c) delle detrazioni effettuate.
Lo schema di certificazione unica “CUD 2014” è altresì utilizzato per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2013 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
1.2. Sono altresì approvate:
a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali (Capitolo 2);
b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) (Capitolo 3).
1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Capitolo 1, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.4. L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2014 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.
1.5. Lo schema di certificazione CUD 2014 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2013 fino all’approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2013 e 2014 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
2.1. La certificazione CUD 2014 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
2.2. La certificazione CUD 2014 rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
3. Certificazione integrativa.
3.1. Qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2013, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2014 e non presenti nel CUD 2013 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.
4. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
4.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d’imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPS Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
Secondo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’INPDAP è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Come convenuto con gli enti interessati, nella Parte C dello schema è stata inserita un’apposita sezione ove sono indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
Vengono, altresì, definite le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall’articolo 1 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il presente provvedimento tiene conto altresì, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità previste dall’art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2014, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nel
Capitolo 1, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2013 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2013 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, erogate in forma di capitale), a ritenuta a titolo d’imposta (prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), ad imposta sostitutiva (somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d’imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013), delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS.
Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nel Capitolo 2, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) indicate nel Capitolo 3 al provvedimento stesso.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l’altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4);
Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l’estensione all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l’altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”;
Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante disposizioni per l’aumento al 100 per cento della misura dell’acconto IRPEF;
Legge 6 luglio 2012, n. 96, recante disposizioni in materia di erogazioni liberali;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato 15 gennaio 2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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