AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 luglio 2013, n. 86932/2013
Approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2013 e della modifica della modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo di imposta 2012
Dispone:
1. Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
1.1 Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore VG61A, VG61B, VG61C, VG61D, VG61E, VG61F, VG61G, VG61H, VM09A, WK04U contenuti nei modelli per la comunicazione degli stessi e che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2013, da utilizzare per il periodo d’imposta 2012, approvate con il Provvedimento del 13 giugno 2013, sono sostituite con quelle approvate dal presente provvedimento (allegato 1).
1.2 I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, contenuti nei relativi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2013, devono attenersi alle specifiche tecniche come sostituite dal presente provvedimento.
2. Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2012
2.1 Alle istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, approvate con il Provvedimento del 27 maggio 2013, sono apportate le seguenti modifiche:
– nell’”ATTENZIONE” della sezione relativa al quadro G delle “Istruzioni Quadro F e Quadro G”, a pagina 10, le parole “modello Unico 2012” e “31 dicembre 2011 o precedenti” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “modello Unico 2013” e “31 dicembre 2012 o precedenti”;
– nelle istruzioni dello studio VM21E, a pagina 5, le parole “nel rigo D64” sono sostituite dalle parole “nei righi D64 e D65”; inoltre, la sigla dello studio “UM21E”, contenuta nella prima pagina delle istruzioni, è corretta in “VM21E”.
2.2 I contribuenti che presentano gli studi di settore relativi alle attività di lavoro autonomo compilano il rigo “Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” del quadro V “Ulteriori dati specifici” anche nel caso in cui hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007, nel periodo di imposta 2012.
Motivazioni
Con il presente provvedimento sono modificate alcune specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2012; inoltre, sono corretti alcuni refusi presenti nelle istruzioni dello studio VM21E e del quadro G dei modelli degli studi di settore da utilizzare per gli adempimenti degli obblighi dichiarativi relativi al periodo di imposta 2012.
Le modifiche sono relative ai seguenti interventi:
– per gli studi di settore VG61A, VG61B, VG61C, VG61D, VG61E, VG61F, VG61G, VG61H sono modificate le specifiche telematiche al fine di adeguare il controllo bloccante confermabile del quadro “C”, relativo all’anno di inizio dell’attività (C00201), che deve essere minore o uguale al periodo di imposta;
– per lo studio VM09A sono modificate le specifiche telematiche per correggere i controlli del quadro “Z” in base ai quali in presenza dei campi D01 e D03 devono essere rispettivamente presenti i campi Z01 e Z02;
– per lo studio WK04U sono modificate le specifiche telematiche al fine di adeguare il controllo bloccante confermabile del quadro “D” in relazione ai campi D02004, D02005 e D02006;
– nell’”ATTENZIONE” presente nelle istruzioni del quadro G sono sostituite la parole “modello Unico 2012” e “31 dicembre 2011 o precedenti” con, rispettivamente, le parole “modello Unico 2013” e “31 dicembre 2012 o precedenti”;
– nello studio VM21E le istruzioni ai righi D64 e D65 vengono integrate con il riferimento al rigo D65 e la sigla dello studio, contenuta nella prima pagina delle istruzioni, è corretta in “VM21E”;
– è previsto che i contribuenti che presentano gli studi di settore relativi alle attività di lavoro autonomo compilino il rigo V01 (o il rigo V04 nel caso di studi di settore con doppio quadro contabile) anche nel caso in cui hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi nel periodo di imposta 2012, in modo da evitare che i controlli di coerenza tra i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e UNICO 2013 rilevino disallineamenti tra i dati contabili dovuti al particolare regime di determinazione del reddito applicato dagli stessi nei periodi di imposta precedenti al 2012.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
– Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore
– Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione degli studi di settore;
– Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
– Decreto ministeriale del 22 marzo 1997: Modalità per la compilazione e l’invio all’Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
– Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
– Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
– Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. R.U. 64812 del 27 maggio 2013: Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali, da utilizzare per il periodo d’imposta 2012;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. R.U. 72432 del 13 giugno 2013: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2013, dei controlli tra UNICO 2013 ed i modelli degli studi di settore e della modifica della modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo di imposta 2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato il 17 luglio 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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