AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 10 marzo 2021, n. 17/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In proposito, il comma 5-quater del citato articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 stabilisce che, alle condizioni ivi indicate, per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (rapporti tra società e sportivi professionisti), i redditi sopra elencati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
Il successivo 5-quinquies dispone che l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato di cui al comma 5-quater comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile, e rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dello stesso comma 5-quinquies.
Al riguardo, l’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021, prevede che i soggetti che optano per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 16, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, l’articolo 5 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021 prevede che sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021.
Tanto premesso, per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo:
– “1900” denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati – adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro;
– nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, il contributo dovuto.
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