AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 67/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
L’articolo 217, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.
Il successivo comma 2 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.
Con nota prot. n. 306434 dell’8 settembre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle suddette somme.
Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:
– “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
– nel campo “codice atto”, nessun valore.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 28 ottobre 2019, n. 90/E - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, degli interessi attivi maturati sulle somme riscosse dal concessionario, devolute all’erario ai sensi…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 17 febbraio 2021, n. 11/E - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI, ai…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 27 ottobre 2021, n. 61/E - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 di cui all’articolo 73-quinquies,…
- Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi, per altri inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione, nell’ambito del settore dei…
- Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Risoluzione n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…