AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione n. 76/E del 14 dicembre 2022
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
L’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che “Per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell’imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell’art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle citate sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi.
Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:
– “5482” denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale;
– nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.