La Corte di Cassazione sez. Trubutaria con la sentenza n.17439 del 17 luglio 2013 e la sentenza n. 17442 del 17 luglio 2013 e intervenuta sull’agevolazione, ai fini dell’imposta di registro, prima casa affermando con la prima sentenza che il computo della superficie utile, al fine di qualificare un’abitazione non di lusso, deve tener conto di tutti i vani dell’immobile, salvo quelli espressamente esclusi dal D.M. 02 agosto 1969 art. 6, compreso il ripostiglio snza considerare la sua abitabilità. Con la seconda sentenza (n. 17742) ha statuito che non si realizza la decadenza dell’agevolazione prima casa qualora il contribuente non riesca a stabilire la residenza entro i 18 mesi dal rogito notarile come stabilito dalla normativa di riferimento, a causa di una circostanza di forza maggiore oppure di una causa non imputabile al contribuente, inevitabile ed imprevedibile, che abbia impedito il trasferimento.
La sentenza n. 17439/2013, in merito al calcolo della superficie utile ai fini della classificazione dell’immobile di lusso va considerata la superficie anche del vano interno all’abitazione, ma privo dell’abitabilità. Il limite dei 240 metri quadrati è stabilito dall’art. 6 D.M. 02 agosto 1969.
Ragionando in questa ottica, viene confermata – in Cassazione – la legittimità dell’azione messa in atto dall’Agenzia delle Entrate, ossia un “avviso di liquidazione” per il recupero “a tassazione” delle “ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali”, originariamente ridotte alla coppia che aveva dichiarato di “avere acquistato l’immobile come prima casa”.
Fatale è, come detto, il conteggio della metratura, che conduce al superamento della soglia dei 240 metri quadrati: l’immobile viene ricatalogato come “di lusso”, con conseguente perdita delle “agevolazioni fiscali”.
A nulla valgono le rimostranze della coppia. Perché, chiariscono i giudici, “nel calcolo della superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, ancorché privi di abitabilità”.
Gli Ermellini nella sentenza n. 17442/2013 si soffermano su un ulteriore requisito per l’agevolazione prima casa consistente nel trasferimento nell’immobile oggetto dell’agevolazione entro 18 mesi dalla stipula del rogito notarile.
I giudici della Corte Suprema evidenziano che l’obbligo del trasferimento nei 18 mesi dal rogito, pur essendo un requisito costitutivo dell’agevolazione, va valutato anche alla luce di eventi di forza maggiore oggettivamente inevitabili ed imprevedibili che impediscono il suo adempimento. Tale evento ovviamente deve essere sopravvenuto dopo la stipula del rogito.
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