AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 luglio 2021, n. 518
Aliquota agevolata 4% autotassametro
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante rappresenta di essere titolare di licenza per l’esercizio di servizio taxi e che a seguito di accertamenti sanitari eseguiti presso l’INPS, gli è stata riconosciuta la condizione di grave handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comprese le previsioni di cui all’art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1995 (ndr: art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992).
L’istante ha necessità di acquistare un nuovo autoveicolo da immatricolare come autotassametro che in tutte le occasioni non lavorative verrebbe utilizzato per fini personali.
Chiede, pertanto, se l’autoveicolo in esame, impiegato ad uso promiscuo, possa essere acquistato con l’aliquota Iva agevolata del 4% prevista per i disabili.
In caso contrario, l’istante chiede se sia possibile immatricolare il veicolo inizialmente come uso proprio e variarne la destinazione d’uso ad autotassametro prima dei due anni senza che questo configuri una cessione che comporti il versamento della differenza fra il regime Iva agevolato (4%) ed il regime ordinario (22%).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non propone alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede a favore dei soggetti portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, specifiche agevolazioni fiscali, consistenti nel diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi necessari alla loro locomozione e all’aliquota Iva ridotta al 4 per cento in relazione all’acquisto di autoveicoli.
In particolare, ai fini dell’Iva, l’articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotti in serie, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati.
Con l’art. 53-bis del decreto legge del 26 ottobre 2019, n.124 sono state estese le agevolazioni fiscali, per l’acquisto dell’auto da parte dei disabili, anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido.
Detta agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente di guida speciale, è stata estesa anche ai soggetti di cui all’articolo 3 della richiamata legge n. 104 del 1992 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico (cfr. articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Successivamente, con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Infine, per effetto dell’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono state estese, dal 1° gennaio 2001, ai soggetti invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, prescindendo in ogni caso dall’adattamento dell’autoveicolo.
Diversamente, l’adattamento tecnico-funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti (cfr. circolare n. 46/E del 11 maggio 2001, risoluzione n. 284/E del 16 agosto 2002, e circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).
Con diversi documenti di prassi (circolari n. 21/E del 23 aprile 2010, par. 5.1, e n. 20/E del 13 maggio 2011), è stato chiarito che il soggetto disabile per fruire dei benefici fiscali connessi all’acquisto del veicolo, deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992 o di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, quella per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra, dalla quale risulti chiaramente la specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. La natura della disabilità (motoria, psichico o mentale, sensoriale) e la gravità della stessa, deve essere esplicitamente annotata sui certificati rilasciati dalle suddette Commissioni mediche pubbliche.
L’art. 4 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono anche indicare se sono soddisfatti i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli.
Da tale verbale, quindi, deve risultare che il soggetto sia:
– affetto da una grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000);
– affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449 del 1997);
– non vedente (art. 6 della legge n. 488 del 1999 ed art. 50 della legge 342 del 2000);
– sordo (art. 6 della legge n. 488 del 1999 ed art. 50 della legge 342 del 2000);
– affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000).
Nel caso in esame, l’istante dichiara che «il 28/04/2021, a seguito di accertamenti sanitari eseguiti presso l’INPS gli è stata riconosciuta la condizione di grave handicap ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (comma 3, articolo 3), comprese le previsioni di cui all’art. 381 del D.p.r. 495/1995 (ndr: art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992)» senza fornire ulteriori precisazioni o documentazione che consentano di individuare la presenza dei requisiti medico legali richiesti dalla normativa sopra descritta.
Al riguardo, si precisa che l’indicazione di cui all’articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992 “soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli e descritte dalle specifiche norme fiscali elencate in precedenza.
Tali norme agevolative, in effetti, non prevedono specifiche limitazioni riguardo al tipo di immatricolazione dell’autoveicolo che se necessario per il disabile potrà essere utilizzato anche per uso promiscuo ovvero anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Con riferimento alla possibilità di acquistare un autoveicolo immatricolato come autotassametro con aliquota Iva agevolata del 4%, si osserva, quindi, che l’acquisto del bene deve essere fatto in funzione della disabilità, in quanto, l’agevolazione è riconosciuta solo se i veicolo è utilizzato a beneficio della persona disabile.
Pertanto, nel presupposto che l’istante sia in possesso della certificazione attestante la condizione di disabilità prevista dalle norme agevolative in esame e che il veicolo rispetti le caratteristiche necessarie per beneficiare dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’auto in questione potrà essere immatricolata come autotassametro, con applicazione dell’aliquota agevolata al 4%.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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