AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 novembre 2020, n. 518
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio) – Modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di consorzio in presenza di plusvalenze derivanti dalla cessione di bene immobili
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante dichiara di esercitare l’attività di locazione e vendita di immobili di proprietà e di aver registrato, nel mese di aprile 2019 un fatturato di Euro …., di cui: Euro …. derivanti dalla vendita di un immobile strumentale iscritto nel registro dei beni ammortizzabili; Euro …. derivanti dalla percezione di un canone mensile di locazione. Nel mese di aprile 2020, dichiara di aver registrato un fatturato di Euro …., anch’essi derivanti dalla percezione di un canone di locazione.
Dal confronto tra il fatturato del mese di aprile 2019 e il fatturato del mese di aprile 2020, emerge un calo di fatturato pari a …… di euro.
L’istante precisa, inoltre, che i ricavi dell’anno 2019 ammontano a meno di …… euro.
Tanto premesso la società istante chiede se la fattura di vendita dell’immobile strumentale debba essere inclusa o meno nel fatturato del mese di aprile 2019 ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34..
Il dubbio sorge ad avviso del contribuente, in quanto, nella circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, nella risposta al quesito n. 3.4, l’Amministrazione ha affermato che «( …) ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par. 2), purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che la fattura di vendita del bene strumentale rientri nel concetto di fatturato indicato dalla normativa in parola e che, quindi, ad aprile 2020 vi sia stato un calo di fatturato pari a 1.000.000,00 euro rispetto ad aprile 2019, con conseguente spettanza del contributo.
Al riguardo osserva che nel caso di specie, il prezzo di vendita del bene strumentale rientra nel concetto di fatturato, poiché il bene è stato ceduto con fattura, il prezzo è imponibile ai fini IVA e la fattura è confluita nelle liquidazioni periodiche IVA. Al riguardo osserva ancora che il provento derivante dalla cessione dell’immobile strumentale non rientra nel concetto di ricavi ai sensi dell’articolo 85 del Tuir, in quanto, la cessione di un bene strumentale non genera ricavi ex articolo 85 del Tuir, ma plusvalenze/minusvalenze ex articolo 86 del Tuir.
Inoltre evidenzia che la norma e la relazione illustrativa non dettano ulteriori specificazioni o limiti, pertanto, ritiene che il prezzo di vendita dell’immobile sia da considerare ai fini del calcolo del calo del fatturato. Il contribuente rileva che i commi 3 e 4 del citato articolo 25 utilizzano consapevolmente due termini tecnici diversi (fatturato e ricavi).
Con riferimento al calcolo del fatturato da considerare, l’istante osserva che con la Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che «Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si ritiene che (…) concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili».
Analoghe indicazioni sono contenute anche nel modello di «istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto» e relative Istruzioni allegate al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 230439 del 10 giugno dove è previsto, che «concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili».
In relazione a quanto precede, la società istante ritiene che la fattura di vendita del bene strumentale sia da considerare ai fini del calcolo del fatturato del mese di aprile 2019. Pertanto, tenuto conto del fatturato del mese di aprile 2019 …. e di quello del mese di aprile 2020 …., ritiene di aver diritto al contributo in esame, nella misura prevista dalla legge.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II rubricato «Sostegno all’impresa e all’economia», ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo al comma 1 prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).
Al successivo comma 2, esclude dal beneficio alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 sono individuate nei commi 3 e 4 e dispongono che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare, con la citata circolare n. 15/E del 2020, è stato chiarito che: «dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) […];
«Si ritengono, pertanto, estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 «Verifica della condizione del calo del fatturato») e 2.2.6 («Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente») […];
«La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 )» […];
«Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si ritiene che: […] concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili».
Nel caso in esame, quindi, si ritiene che se la fattura della cessione dell’immobile strumentale ha partecipato alla liquidazione dell’IVA nel mese di aprile 2019, la stessa concorre al calcolo del fatturato del mese di aprile 2019 da confrontare con il fatturato del mese di aprile 2020 ai fini del diritto al contributo a fondo perduto COVID-19, ai sensi del più volte citato articolo 25.
Da ultimo si fa presente che le precisazioni contenute nella circolare n. 22/E del 2020 al punto 3.4, sono riferibili ad una fattispecie diversa da quella oggetto della presente istanza poiché riguarda il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25 del decreto rilancio per «un’impresa il cui ammontare di «fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione» aprile 2019 – come identificate nella circolare n. 15/E del 2020 – non trovi corrispondenza con il relativo ammontare dei ricavi».I chiarimenti forniti riguardano, infatti, particolari ipotesi in cui siano confluiti nell’ammontare del “fatturato” – relativo ai mesi di riferimento (aprile 2019 e 2020) per il calcolo della riduzione di cui al comma 4 – importi che non sono riferibili a componenti positive di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile, sia come ricavi (cfr. summenzionato quesito 3.4) sia ad altro titolo come, ad esempio, le plusvalenze realizzate nei predetti mesi di riferimento.
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