AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 agosto 2020, n. 269
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Aliquota IVA integratori alimentari
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società ALFA (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) con sede legale in un Paese dell’Unione europea, opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti. La distribuzione di detti beni avviene, attraverso il sito internet della Società, principalmente nei confronti di privati consumatori.
Poiché l’Istante ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000, ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di adempiere agli obblighi connessi alle predette vendite e altresì per regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.
Per le cessioni oltre la predetta soglia, la Società è quindi tenuta a versare l’IVA in Italia e chiede di conoscere quale sia l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano.
Al riguardo ALFA espone che i prodotti oggetto del presente interpello sono degli integratori alimentari, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. I prodotti finiti sono un mix di questi ingredienti e si presentano o sotto forma di preparati in polvere (“1” e “2”) o sotto forma di barrette nutrizionali (“3”, “4” e “5”, che peraltro saranno vendute congiuntamente tramite un unico prodotto denominato “HB”).
La Società, ai sensi delle indicazioni contenute nella Circolare del1’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9, ha provveduto a presentare una richiesta di parere di accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito, “ADM”) al fine di determinare la corretta classificazione doganale dei prodotti oggetto della presente istanza di interpello.
L’ADM ha fornito i pareri di accertamento tecnico, allegati all’istanza.
I prodotti in commento presentano alcune peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto, di seguito dettagliate.
1: si tratta di un preparato in polvere al sapore di mango contenente proteine ed edulcoranti. Il prodotto è composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente polvere di latte di cocco (6%), buccia di psillio (3,5%), polvere di papaia (1%), estratto di curcuma (0,6%), polvere di polpa di mango (0,6%), polvere di succo di melograno (0,4%) e polvere di matcha (0,33%). Si presenta sotto forma di preparato in polvere da unire, per l’uso, al latte scremato e all’olio in modo da ottenere una bevanda aromatizzata sostitutiva ai pasti.
2: è un preparato in polvere al sapore di frutti rossi composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente aronia in polvere (6,85%), mirtillo in polvere (6,3%), estratto di ibisco (5,55%), estratto di acerola (1,57%), estratto di goji (0,43%), estratto di bambù (0,085%), estratto di curcuma (0,085%) e estratto di buccia d’uva (0,06%). Si presenta sotto forma di preparato in polvere da disciogliere, per l’uso, in acqua, in modo da ottenere un integratore alimentare.
3: è una barretta di frutta al cocco composta da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui datteri, cocco grattugiato (15%), fiocchi di avena senza glutine e vaniglia bourbon.
4: è una barretta di frutta, ai frutti di bosco composta da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente gelsi (7%), bacche di goji (5%) e mirtilli (2%).
5: barretta nutrizionale composta principalmente da cacao in polvere (6%) e olio d’arancio.
Tali prodotti sono stati classificati dall’ADM nelle seguenti voci doganali:
– “2106” (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”), precisamente alla sottovoce “210690” (- “altre”), i prodotti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4;
– “1806” (“Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao”), precisamente alla sottovoce “180632” (“altre presentate in tavolette, barre o bastoncini – non ripiene”), il prodotto numero 5.
La Società, inoltre, rappresenta di aver richiesto alle Autorità Doganali del proprio Paese di confermare il codice della Nomenclatura Combinata e l’aliquota IVA applicabili a due dei prodotti oggetto della presente istanza di interpello. Le Autorità locali hanno ritenuto applicabile l’aliquota IVA del 7 per cento e, quale codice della Nomenclatura Combinata, la voce “2106”, relativamente ai prodotti “1” e “2”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che i prodotti, come sopra descritti, siano da ricomprendere tra i beni di cui ai punti 80) e 64), della Tabella A, parte terza, del Decreto IVA e che la loro cessione possa quindi avvenire con l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
Inoltre, per i prodotti diversi dal “5”, l’Istante richiama la risoluzione n. 290/E del 10 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che la cessione di “integratori dietetici multistrati” in forme farmaceutiche diverse è soggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento, riconoscendo che tali beni rientrano nella disposizione di cui al punto 80), della tabella A, parte terza, del Decreto IVA e corrispondono al codice NC 2106 9092.
In particolare, nel caso affrontato dalla risoluzione, 1’Istante ha fatto presente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 169 del 21 maggio 2004, attuativo della direttiva 2002/46/CE, l’integratore alimentare può essere definito come ” il prodotto alimentare destinato ad integrare la comune dieta e che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, informe predosate“.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, basata sul parere dell’ADM, afferma che la voce doganale corretta è la ” 2106″ in considerazione “dell’analisi chimica ed in considerazione della (…) composizione” del prodotto. La definizione tratta dal citato Decreto sembra corrispondere alla descrizione dei prodotti in analisi.
Parere dell’agenzia delle entrate
I cd. “integratori alimentari” non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta in quanto sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta dunque è sempre avvenuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’ADM che ne analizza la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Con numerosi documenti di prassi (cfr. risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019), questi prodotti, in ragione della loro composizione, sono stati classificati dall’ADM nell’ambito della voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” cui è conseguito il riconoscimento da parte della scrivente dell’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Ciò premesso, si rileva che nel caso in esame, l’ADM ha classificato gli integratori di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, come descritti nel quesito, nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse”, voce 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690: – “altre” (v. pareri tecnici).
A supporto di tale classificazione, ADM cita le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA) che specificano come comprese in questa voce: ” le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.), e
– le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)”.
Inoltre, il punto 16) delle suddette Note chiarisce che “sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di “complementi alimentari”, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
Il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Si ritiene dunque che i prodotti in questione rientrino tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA ridotta al 10 per cento, ai sensi del citato n. 80).
Per quanto concerne il prodotto n. 5, ADM lo ha classificato nel capitolo 18 della Tariffa Doganale: “Cacao e sue preparazioni”, voce 1806, “Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao”, “altre presentate in tavolette, barre o bastoncini” ed in particolare alla sottovoce 180632 “–non ripiene”.
Si ritiene perciò che tale prodotto possa essere ricondotto tra i beni di cui al punto 64) della citata Tabella A, parte III, cioè tra ” cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (vd. ex 18.06)”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
Considerato che tutti i prodotti oggetto della presente istanza di interpello possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento, la stessa aliquota potrà essere applicata all’unico prodotto “HB”, composto dalle barrette nutrizionali oggetto della presente istanza di interpello denominate “3”, “4” e “5”.
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