AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 gennaio 2019, n. 12
Aliquota IVA – n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La Società Alfa è attiva nella produzione e vendita di integratori alimentari e prodotti nutrizionali, curando anche le relative fasi di import/export. In particolare, Alfa commercializza tramite il marchio “X” i seguenti prodotti:
1. XA, un “Gel energetico a base di Maltodestrine a diversa velocità di assimilazione, Destrosio e Fruttosio, arricchito con Sodio e Potassio per rifornire energeticamente l’atleta in modo costante e graduale”;
2. XB, un “Gel energetico a base di Maltodestrine a diversa velocità di assimilazione, arricchito con Caffeina, Taurina e Guaranà”;
3. XC, un “Gel energetico a base di Maltodestrine a rilascio differenziato, Palatinose e Vitargo, arricchito con Sali minerali per rifornire energeticamente l’atleta in modo costante e graduale. Con Vitamina C per contrastare stanchezza e affaticamento durante gli sport di endurance”;
4. XD, un “Gel energetico a base di Maltodestrine a rilascio differenziato, fruttosio, Vitargo e Isomaltulosio Palatinose a basso indice glicemico che apporta energia, sotto forma di glucosio, in modo bilanciato e prolungato. La sua speciale formulazione è arricchita con Aminoacidi ramificati Ajipure. Gli Aminoacidi glucogenici Alanina e Glicina svolgono una funzione energetica, intervenendo nella sintesi del glucosio”;
5. XE, un “Gel energetico a base di Maltodestrine a rilascio differenziato, Fruttosio, D-Ribosio e Isomaltulosio platinose per rifornire energeticamente l’atleta in modo bilanciato e prolungato”;
6. XF, un “Gel energetico a base di carboidrati semplici e complessi a rilascio differenziato, con D-Ribosio e Isomaltulosio Palatinose a bassi indice glicemico che apporta energia in modo costante e graduale. Gli aminoacidi gligocenici Glicina e L-Alanina intervengono nella sintesi del glucosio svolgendo una funzione energetica”;
7. XG, un “Gel energetico a base di carboidrati semplici e complessi a diversa velocità di assimilazione, arricchito con D-Ribosio e Isomaltulosio Palatinose a basso indice glicemico per fornire energia in modo bilanciato e prolungato. Con aggiunta di Magnesio e Potassio per rifornire energicamente l’atleta in modo costante e graduale”;
8. XH, un “Gel energetico a base di Maltodestrine a diversa velocità di assorbimento, con caffeina per contrastare efficacemente stanchezza e affaticamento, e arricchito con D-Ribosio e Isomaltulosio Palatinose a basso indice glicemico per fornire energia in modo bilanciato e prolungato”;
9. XI, “una bevanda proteica Ready To Drink, pratica e gustosa, a base di latte scremato e proteine del latte, povera di grassi e carboidrati, con edulcorante. Ideale come spuntino spezza fame o come drink nel post-workout. Grazie al contenuto proteico, favorisce il mantenimento e la definizione della massa magra”.
Tanto premesso, Alfa chiede di conoscere quale sia l’aliquota IVA applicabile ai prodotti sopra elencati. È al riguardo precisato che ad oggi le relative cessioni scontano l’IVA in misura ordinaria e che altri operatori applicano a prodotti analoghi l’aliquota agevolata del 10 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata
Alfa ritiene che ai prodotti sopra indicati dal n. 1) al n. 8) si renda applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, prevista dal punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria attualmente applicata. Per quanto, riguarda, invece il prodotto di cui al n. 9), Alfa ritiene applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
Parere dell’agenzia delle entrate
In data 23 aprile 2018 Alfa ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, agli effetti dell’IVA, alle cessioni di “gel energetici” e “bevande proteiche” oggetto di commercializzazione. In via preventiva, Alfa ha provveduto a inviare i campioni dei prodotti in esame al Laboratorio Chimico dell’Ufficio doganale territoriale di (…), al fine di consentire gli accertamenti tecnici necessari all’individuazione della composizione e qualificazione merceologica degli stessi in ambito doganale. I rapporti di prova emessi dal citato laboratorio sono stati successivamente trasmessi all’Ufficio doganale territoriale di (…), che ha provveduto ad attribuire a ciascun prodotto il codice doganale di riferimento.
In sede di documentazione integrativa, è stato fatto presente che la classificazione attribuita ai prodotti dagli Uffici doganali territoriali non ha carattere vincolante, atteso che il rilascio di informazioni tariffarie “aventi piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario” è demandato all’Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure doganali. L’interpellante ha provveduto ad integrare l’istanza di interpello in esame allegando il parere tecnico reso dall’Organo competente, come sopra individuato.
In conformità alla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con nota della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, ha chiarito che i prodotti di cui trattasi, di cui ai punti da n. 1) a n. 8) “possono essere classificati nella voce 2202 9919”, mentre il prodotto di cui al punto n. 9), “in considerazione del tenore di materia grassa del latte inferiore allo 0,2 per cento, può essere classificato nella voce 2202 9991”.
È stato, altresì, precisato che “le informazioni presenti sulle confezioni propongono l’impiego dei prodotti per contrastare stanchezza e affaticamento durante gli sport e rafforzare la funzionalità muscolare; le stesse non fanno menzione a malattie, disturbi o sintomi specifici per i quali i prodotti devono essere utilizzati, pertanto la classificazione nel capitolo 30 come medicamento è esclusa. Inoltre, le Note Esplicative della Nomenclatura Combinata del capitolo 22, Considerazioni generali, chiariscono che sono comprese in questo capitolo – purché non si tratti di medicinali – le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106”. Alla luce di tali considerazioni, la classificazione nella voce doganale 2106 deve essere esclusa. La classificazione sopra indicata trova riscontro anche nelle note esplicative del Sistema Armonizzato della voce 2202, nella cui lettera B) punto 2) si includono “alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti ad essere consumati direttamente come bevande”. La suddetta classificazione è supportata, inoltre, da un parere di classifica del 1998 dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane che classifica prodotti analoghi nella voce 220290″.
Alla luce della classificazione doganale dei prodotti in argomento, si ritiene che agli stessi si renda applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento in quanto i medesimi non trovano collocazione in alcuna delle voci della tabella allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
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