FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 14 luglio 2020
Ammortizzatori sociali: le istruzioni operative non contenute nella circolare Inps n. 84/2020
C’era molta attesa per la circolare con la quale l’Inps, come più volte annunciato, avrebbe dovuto fornire le informazioni definitive in ordine alla applicazione delle norme relative agli ammortizzatori sociali per Covid-19.
Istruzioni che avrebbero dovuto chiarire i molti dubbi che l’attuazione ha evidenziato, a causa di una normativa incerta, spesso sovrapposta in maniera frenetica e non di rado non particolarmente coordinata.
Le aspettative per le indicazioni dell’Istituto sono state acuite dal prolungarsi dell’attesa, nonché dai rumors causati da una comunicazione ad uso interno dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, che hanno evidenziato posizioni contrastanti tra i vertici dell’Inps e quelli del dicastero, su un aspetto applicativo di fondamentale importanza: le modalità con le quali procedere alle richieste dei diversi periodi di fruizione dei diversi ammortizzatori sociali emergenziali, che si tratti di cassa integrazione o accesso ai fondi.
L’esito appare piuttosto deludente, considerato il contenuto della circolare in discorso, che in massima parte riproduce altri provvedimenti già noti, senza che siano apprezzabili integrazioni degne di particolare rilievo.
Del tutto discutibile appare, tra l’altro, la scelta, ancora al 10 luglio, di rinviare ad una successiva circolare le indicazioni di dettaglio relative ad un altro importante capitolo, come quello delle modalità di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare in caso di fruizione dell’assegno ordinario.
Quanto alla gestione delle modalità di presentazione della domanda di ammortizzatore sociale, come noto, il decreto “Cura Italia”, così come consolidatosi per effetto dei successivi interventi normativi intervenuti, riconosce, oltre al periodo originario di nove settimane, ulteriori cinque settimane di ammortizzatore sociale, fruibili sempre entro il 31 agosto, nonché ulteriori quattro settimane. Queste ultime originariamente accessibili per la generalità dei datori di lavoro soltanto dal 1° settembre e da utilizzare entro il 31 di ottobre. Il tutto nell’ambito di una singolare articolazione degli strumenti, che consente di accedere allo step successivo soltanto dopo aver interamente fruito del periodo precedente, circostanza questa che, dopo la prima versione della norma, ha consentito la richiesta anche delle ultime quattro settimane, anche prima della fatidica decorrenza del primo settembre. Di fatto, l’attuale impianto normativo, recuperato il non sempre semplice coordinamento tra le diverse norme che vi si sono affastellate, consente di fruire fino a 18 settimane di ammortizzatori sociali, anche senza soluzione di continuità tra i diversi periodi, purché di volta in volta, la richiesta dello scaglione successivo, presupponga la fruizione integrale di quello precedente.
Ne è emerso un quadro normativo che ha fatto insorgere dubbi sulle modalità di presentazione delle richieste di fruizione dei diversi periodi. In particolare, premessa la possibilità di richiedere i diversi periodi anche realizzando un continuum della utilizzazione degli ammortizzatori sociali, l’incertezza era riferita alla necessità, in caso di richiesta di un ulteriore periodo che contemplasse anche la fruizione di porzioni residue di quello precedente, di presentare comunque due distinte domande, o se fosse possibile predisporne una unica, considerata l’identità delle esigenze.
Esempio: Richiesta delle ulteriori cinque settimane (+5), avendo in precedenza fruito di solo otto delle precedenti nove, e dunque, necessità di una domanda per la settimana residua, ed una per le cinque ulteriori, o possibilità di presentare un’unica stanza, considerata l’unicità del periodo e della esigenza a monte?
L’Inps, con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, aveva offerto una soluzione pragmatica, propendendo per il riconoscimento della possibilità che con una sola domanda possa essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori cinque settimane, fino ad un massimo di quattordici complessive (9+5). Secondo l’Istituto previdenziale, “per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che – nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda. In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove”.
La soluzione è stata diffusamente apprezzata e la ratio condivisa, considerato che senza stravolgere il dettato normativo, si presta ad incontrare le esigenze concrete che possono insorgere, privilegiando snellezza di forme e riduzione, nei limiti delle possibilità concesse dalla norma, degli adempimenti burocratici. Tuttavia, la posizione del Ministero del Lavoro, espressa con la nota interna del 6 luglio, pubblicata da diversi quotidiani, muoveva verso una direzione opposta, di rigida adesione al testo normativo, incurante delle opportunità consentite dalla diversa scelta pragmatica prospettata dall’Inps, espressamente invitato a rivedere la posizione in quella che viene riferita come “bozza” della circolare.
Di fatto la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 non affronta la questione.
Conseguentemente, nel confronto tra i diversi provvedimenti di prassi, deve potersi ritenere confermato l’orientamento espresso con il messaggio n. 2489 del 17 giugno e quindi la possibilità – anche attualmente – di richiedere l’eventuale residuo del primo periodo di nove settimane unitamente alle “ulteriori cinque”, con un’unica domanda. Ciò perché il diverso avviso di fonte ministeriale non risulta allo stato formalizzato in alcun provvedimento valido ad esprimere tali indicazioni. In questo senso, l’unica valida indicazione operativa deve ritenersi quella espressa dalla ricordata nota n. 2489, in assenza di altra espressione di segno diverso.
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