Con il termine anatocismo viene inteso la capitalizzazione degli interessi sugli interessi. Tale prassi è divenuta legittima in materia bancaria per effetto dell’art. 25 D.Lgs. 342/1999 e della delibera CICR 9/2/2000, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente bancario (leggi l’art.2) e nei mutui (leggi l’art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi (data di entrata in vigore di detta legge), sono valide ed efficaci purché in ogni singolo contratto ci siano indicate le seguenti clausole:
1) ci deve essere la stessa periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi (prima del 2000 le banche applicavano trimestralmente gli interessi debitori e annualmente gli interessi creditori);
2) deve essere specificato il tasso annuale nominale (TAN) applicato sia agli interessi creditori che debitori;
3) deve essere specificato il tasso annuo effettivo (TAE), cioè il tasso effettivo sia degli interessi creditori che debitori. il TAE rappresenta l’incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto;
4) deve essere indicata la durata del periodo trascorso per il quale si procede a capitalizzazione degli interessi;
5) deve essere approvata specificatamente per iscritto la clausola anatocistica da parte del cliente. Per tale specifica approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all’art. 1341 comma 2 c.c.
Quando tutte queste clausole e condizioni sono rispettate allora si può dichiarare legittimi gli interessi anatocistici stipulati dal 22/4/2000 in poi.
Dobbiamo considerare che il tasso annuo nominale (TAN) è sempre un po’ più elevato del tasso annuo effettivo (TAE) questo in virtù dell’effetto della capitalizzazione periodica. Può accadere di riscontare che nei contratti stipulati dopo la delibera CICR, pur in presenza di una clausola di reciprocità rispettata, ci sia indicato nel documento di sintesi delle condizioni economiche un tasso annuo effettivo (TAE) creditore a favore del cliente che è pari al tasso annuo nominale, mentre il tasso annuo effettivo (TAE) debitore a carico del cliente è indicato correttamente in qualche punto percentuale in più del tasso annuo nominale per effetto della capitalizzazione trimestrale. Questo può comportare l’inefficacia della clausola anatocistica, così come confermato da alcune sentenze di alcuni Tribunali (Tribunale di Grosseto del 2/7/2006 n.1431 r.g. decreti ingiuntivi e dal Tribunale di Reggio Emilia del. 7/1/2009 n.7603/07.
Comunque resta fermo il principio secondo cui, per il periodo antecedente alla delibera del CICR, vale la illegittimità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, qualunque sia la periodicità.
Un’altra questione di estremo interesse, che sarà trattata in un altro articolo, riguarda l’anatocismo applicato sui conti anticipi e sbf, di cui non se ne parla abbastanza.
può essere definito come un moltiplicatore del debito perché ad ogni scadenza di pagamento, verranno sommati anche gli interessi che già sono stati pagati a scadenza e che faranno parte integrante del capitale nel nuovo trimestre o a seconda dei casi (seppur più raro) nel nuovo semestre.
Per fare un esempio, ciò che noi paghiamo a marzo come interessi a giugno diventa capitale e su questi pagheremo nuovamente gli interessi (capitalizzazione degli interessi). L’anatocismo in realtà (interessi su interessi) è una pratica che, seppur ritenuta illegittima, è molto diffusa nell’ambito bancario.
Per calcolare però il costo del denaro quando chiediamo il credito o il nostro conto va in rosso, all’anatocismo dobbiamo anche aggiungere le commissioni di massimo scoperto e tutto ciò aumenta il costo effettivo del denaro fino ad arrivare un costo così elevato che qualsiasi media o piccola impresa o normale cittadino non riesce poi più a sostenere.
Da oggi però sarà possibile, sulla scia di queste sentenze, ottenere la restituzione delle somme che sono state chieste e pagate alle Banche ogni volta che è stato chiesto un credito o il proprio conto corrente è andato in rosso.
Naturalmente poter quantificare le somme di cui si ha diritto di chiedere la restituzione e capire bene anche il costo del denaro preso a credito, non è una cosa semplice da fare ed è necessario avvalersi di periti qualificati per poter calcolare il tutto ma la Codacons ha dichiarato che potranno fare una valutazione gratuita a chi li contatterà.
In realtà tutto parte da un’importante sentenza della Corte Costituzionale[2] che aveva dichiarato illegittimo un particolare art. del Decreto Milleproroghe[3], una norma emanata nel tentavo di salvare le banche dal restituire i soldi ai correntisti per anatocismo e molte altre somme indebitamente versate e che aveva effetti retroattivi.
Essa infatti stabiliva che “la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa”, e quindi retrodatava il decorso del termine di prescrizione per poter chiedere la restituzione delle somme versate e riduceva notevolmente i tempi per poter ricorrere da parte dei correntisti a tutela dei propri diritti nascenti dal rapporto stesso intrattenuto con la Banca.
Questa riduzione dei termini valeva anche per chi aveva già avviato azioni dirette alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate e che nelle more vedevano prescritti i loro diritti ad ottenere la restituzione delle somme, creando, tra le altre cose, un ingiustificata disparità.
Fino ad allora infatti, l’orientamento quasi unitario, era far decorrere i termini dal momento della chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio.
Infatti è in questo momento che si ha piena conoscenza delle somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via). Quindi soltanto all’atto della chiusura del conto[4] si può essere consapevoli del danno subito e delle versate indebitamente.
Quindi ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significava individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, anche secondo una specifica norma del codice civile[5].
Questa sentenza quindi stabilì che il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni di poterlo esercitare, e dichiarò l’illegittimità costituzionale di quel particolare articolo del Decreto Milleproroghe che di fatto avrebbe discriminato molti correntisti.
In pratica, da oggi tutti i clienti che si sono avvalsi di un credito presso le banche o hanno avuto il proprio conto in rosso, potranno chiedere la restituzione di parte del costo sostenuto per avere il denaro dalle stesse.
[1] Sentenza del tribunale di Bologna n. 325/13.
[2] Sentenza n. 78 del 2012.
[3] Dell’art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225.
[4] Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010.
[5] Art. 2935 cod. civ.
Quando l’anatocismo è consentito
Nei contratti di conto corrente, apertura di credito o finanziamento, quali mutuo o leasing, l’applicazione di interessi anatocistici è tuttavia consentita solo se sono rispettate determinate condizioni, perché la banca deve:
– far approvare per iscritto al cliente la clausola che prevede il pagamento di interessi anatocistici
– garantire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi;
– indicare il tasso annuale nominale (T.A.N.), cioè il tasso di interesse puro;
– indicare il tasso annuale effettivo globlae (T.A.E.G.) cioè la voce di costo che comprende il tasso d’interesse e le spese;
– indicare la durata del periodo per il quale si procede a capitalizzazione degli interessi[2]; ;
Solo quando sono state rispettate tutte queste condizioni, le clausole che prevedono il pagamento di interessi anatocistici possono ritenersi valide e non colpite da nullità [3].
Vantaggi dell’azione contro la banca
Il cliente che si vede recapitare un decreto ingiuntivo [4] con cui la banca richiede il pagamento di somme che comprendono anche interessi anatocistici, può proporreopposizione [5] e:
– chiedere che venga dichiarata la nullità della clausola contrattuale contraria al divieto di anatocismo;
– pretendere la restituzione di quanto già pagato a titolo di interessi anatocistici.
Se la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo, ma ha intimato il pagamento di una somma superiore a quella dovuta perchè aumentata di interessi anatocistici, il cliente può proporre opposizione [6] contro l’atto di precetto [7], cioè contro l’atto con cui l’istituto di credito ha ordinato al debitore di pagare entro il termine di 10 giorni: in questo caso il debitore dovrà pagare soltanto la somma effettivamente dovuta [8].
Il cliente può agire in giudizio contro la banca anche quando si accorge dell’applicazione di interessi anatocistici e in questo caso può:
– chiedere di effettuare il ricalcolo degli interessi dal momento dell’apertura del conto corrente o della stipula del contratto di finanziamento anche attraverso appositaconsulenza tecnica;
– chiedere che venga dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi;
– proporre l’azione di ripetizione dell’indebito attraverso cui può domandare larestituzione delle somme che gli sono state illegittimamente addebitate a titolo diinteressi anatocistici [9].
Documenti da produrre
Il cliente che intende proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo o l’azione di ripetizione dell’indebito deve produrre:
– il contratto di conto corrente o di apertura di credito da cui sia possibile individuare il tasso di interesse concordato tra le parti e applicato dalla banca;
– i contratti bancari di finanziamento dai quali possa derivare il calcolo di interessi passivi, ad esempio un mutuo o un leasing magari con addebito di interessi in conto corrente [10];
– il foglio informativo, cioè il documento disponibile presso ogni filiale della banca che espone le caratteristiche e le informazioni di un determinato prodotto bancario;
– il documento di sintesi, cioè il documento che contiene le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo all’operazione bancaria;
– le scritture contabili collegate al contratto cioè gli estratti conto e la documentazione contabile attestante i versamenti effettuati [11];
Con questi documenti, il cliente può fornire la prova [12] di possibili anomalie nell’addebito degli interessi sospetti di anatocismo e magari far anche effettuare unaperizia tecnico-contabile redatta da un professionista da produrre in giudizio.
Termini
Il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito è di dieci anni.
Se i versamenti sono stati effettuati su un conto corrente con apertura di credito con l’obiettivo di ripristinare la provvista, la prescrizione parte dalla data di chiusura del conto corrente.
Nel caso in cui i versamenti sono stati invece effettuati su un conto con apertura di credito con lo scopo di estinguere il debito, la prescrizione parte dalla data di ciascuno pagamento effettuata a titolo di rimessa [13].
[1] Art. 1283 cod. civ.
[2] D.Lgs. 4.8.1999, n. 342; Art. 120 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385; Deliberazione C.I.C.R. 9 febbraio 2000; Art. 1341 cod. civ.
[3] Art. 1418 cod. civ.; Art. 1419 cod. civ.
[4] Art. 633 cod. proc. civ.; Art. 634 cod. proc. civ.; Art. 50 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385
[5] Art. 645 cod. proc. civ.
[6] Art. 615 cod. proc. civ.
[7] Art. 480 cod. proc. civ.
[8] Tribunale di Monza, 30 novembre 2012
[9] Art. 2033 cod. civ.
[10] Art. 117 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
[11] Art. 118 e art. 119 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; Art. 1832 cod. civ.
[12] Art. 2947 cod. civ.
[13] Cass. sent. n. 24481 del 2 dicembre 2010, n. 24481; Cort. Cost. n. 78 del 6 aprile 2012
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