AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 388 del 13 luglio 2023
Applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea accluso al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Signor XXX (di seguito, anche ”Istante” o ”Contribuente”) riferisce di essere un cittadino italiano che, a decorrere dall’anno K svolge la propria attività lavorativa in Germania, come funzionario della BCE, in forza di un contratto a tempo determinato, con decorrenza dall’anno K all’anno K+3, e di uno a tempo indeterminato, dall’anno K+3.
L’Istante segnala, inoltre, di essersi trasferito, a partire dal mese A dell’anno K, dall’Italia ove è rimasto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente sino alla data B dell’anno K+1 in Germania, ove ha fissato la propria residenza per ragioni riconducibili esclusivamente all’esercizio delle sue funzioni, risultando iscritto all’AIRE dall’anno K+1.
Il Contribuente rileva, inoltre, che i funzionari e gli agenti della BCE beneficiano delle agevolazioni previste dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea accluso al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, ”Protocollo”) il cui articolo 13 prevede che, ”ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito…nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza nel territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione”.
Al riguardo, il Contribuente ritiene, essendosi trasferito in Germania al solo fine dello svolgimento delle proprie funzioni presso la suddetta istituzione europea e avendo mantenuto il centro dei propri interessi vitali in Italia, di dover essere considerato fiscalmente residente nel nostro Paese, almeno sino all’annualità K+4, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato articolo 13 del Protocollo.
Il Signor XXX segnala, peraltro, di avere intenzione di spostare il centro dei propri interessi vitali in Germania a decorrere dall’anno K+5.
Da ciò consegue che, a partire dall’anno K+5, le ragioni che conducono l’Istante a vivere in Germania non sono più riconducibili solo ed esclusivamente all’esercizio delle proprie funzioni presso la BCE.
A partire dall’annualità K+5 esiste, pertanto, un’obiettiva incertezza per quel che attiene all’interpretazione dell’articolo 13 del Protocollo in merito alla possibilità per il Signor XXX di continuare ad essere considerato residente in Italia.
L’Istante richiede, pertanto, alla scrivente di precisare se, con decorrenza dal periodo d’imposta K+5, lo stesso Contribuente possa continuare ad essere considerato un soggetto residente nel nostro Paese, nonostante il fatto che abbia deciso di vivere in Germania per ragioni non esclusivamente riconducibili all’esercizio delle sue funzioni presso la BCE.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di poter continuare, anche a decorrere dall’anno K+5, ad essere considerato un soggetto fiscalmente residente in Italia, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 13 del Protocollo, in quanto le disposizioni ivi contenute sembrerebbero richiedere la condizione del trasferimento al solo fine di svolgere le funzioni al servizio dell’Unione Europea solo ed esclusivamente al momento in cui avviene il mutamento della residenza e non negli anni successivi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento dell’effettiva residenza all’estero del Contribuente.
Ciò premesso, si rileva come l’articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, occorre fare riferimento alle citate disposizioni contenute nell’articolo 13 del Protocollo allegato al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
In base all’articolo 22 del medesimo Protocollo, infatti, le disposizioni ivi contenute si applicano ”anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale”.
Al riguardo, si osserva che il suddetto articolo 13, nel prevedere una presunzione (assoluta) di mantenimento del domicilio fiscale nel Paese UE di origine rilevante ai fini della tassazione dei redditi del personale sopra indicato, stabilisce espressamente che il momento rilevante ai fini dell’applicazione di detta presunzione è il ”momento dell’entrata in servizio presso l’Unione”. In base ad un’interpretazione letterale del testo, pertanto, il trasferimento avvenuto esclusivamente in ragione dell’esercizio delle funzioni al servizio dell’Unione deve essere rilevato solo al momento dell’entrata in servizio.
Si ritiene, pertanto, come sostenuto dall’Istante, che il Signor XXX conserverà la propria residenza fiscale italiana sino a quando resterà dipendente della BCE.
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