AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 252 del 17 marzo 2023
Applicazione delle disposizioni, contenute nell’articolo 16, paragrafo 1, del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione Europea dei Brevetti, istituita sulla base della Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei, ratificata dall’Italia con Legge del 26 maggio 1978, n. 260
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Signor XXX (di seguito l’Istante o il Contribuente) riferisce di essere un funzionario dell’Ufficio Europeo dei Brevetti e di aver trasferito, nella seconda metà dell’anno Y, la propria residenza in Italia.
Ciò posto, l’Istante richiede alla scrivente di chiarire quale sia il trattamento fiscale da applicare in Italia ai redditi di lavoro che lo stesso Contribuente percepisce dal suddetto Ufficio, a fronte dell’attività svolta in qualità di funzionario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione Europea dei Brevetti, istituita sulla base della Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei, ratificata dall’Italia con Legge del 26 maggio 1978, n. 260, i redditi da lavoro dipendente, percepiti dal Signor XXX, quale funzionario dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, devono essere esenti da tassazione nel nostro Paese.
Dal momento che l’Istante non possiede altri redditi in Italia o all’estero, ritiene di dover essere esonerato dagli obblighi dichiarativi, relativamente ai redditi da lavoro dipendente, percepiti per il lavoro svolto come funzionario dell’Ufficio Europeo Brevetti e, di conseguenza, anche dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi nel nostro Paese.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016). La seguente risposta si basa, pertanto, sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento dell’effettiva residenza del Contribuente.
Tanto premesso, si rileva che, sulla base degli elementi di fatto rappresentati dal Contribuente nell’Istanza di interpello in esame, in cui il Signor XXX dichiara di aver trasferito la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dalla seconda parte dell’anno Y, l’Istante dovrebbe, in ogni caso, essere considerato, ai sensi della vigente normativa interna italiana, residente nel nostro Paese a decorrere dall’annualità Y + 1.
Ciò posto, si osserva che, per quel che concerne la fattispecie rappresentata nell’interpello in esame (la cui veridicità e completezza è qui assunta acriticamente), di una residenza fiscale in Italia dell’Istante dall’annualità Y + 1, l’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ”l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Si rileva, pertanto, che, in base alla suddetta disposizione del TUIR, applicata alla fattispecie sopra descritta, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente a partire dall’anno Y + 1, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso in esame si fa specifico riferimento alla Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei, ratificata dall’Italia con Legge del 26 maggio 1978, n. 260 (di seguito, la Convenzione o il Trattato internazionale).
In particolare, l’articolo 4 della citata Convenzione ha previsto l’istituzione dell’Organizzazione Europea dei Brevetti (di seguito l’Organizzazione), di cui l’Ufficio Europeo dei Brevetti (di seguito l’Ufficio) costituisce un organo.
Il successivo articolo 8 (privilegi e immunità) del suddetto Trattato internazionale prevede che il Protocollo sui privilegi e le immunità allegato alla Convenzione definisce le condizioni nelle quali gli agenti dell’Ufficio nonché le altre persone, citate nel suddetto Protocollo e partecipanti all’attività dell’Organizzazione, godono nel territorio degli Stati contraenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento della loro missione.
Tali privilegi ed immunità vengono dettagliati nel Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione, allegato alla suddetta Convenzione di cui costituisce parte integrante ai sensi dell’articolo 164 del medesimo Trattato internazionale.
Per quel che riguarda, in particolare, la fattispecie in esame, si rileva che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 14 del suddetto Protocollo, gli stipendi ed i salari, erogati dall’Organizzazione ai suoi dipendenti, che sono assoggettati ad un’imposizione a favore della stessa, sono esenti dalle imposte nazionali sul reddito (cfr. articolo 16 del Protocollo).
Gli Stati contraenti il suddetto Trattato internazionale possono, tuttavia, tenere conto di tali stipendi e salari per il computo dell’imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti (cfr. parimenti articolo 16 del Protocollo).
Ciò posto, si rileva, per quel che concerne la fattispecie rappresentata dall’Istante, che, in base all’applicazione della citata normativa contenuta nel Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione, gli stipendi ed i salari erogati dalla stessa al Signor XXX, allorquando il medesimo risulti fiscalmente residente in Italia, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, a condizione che sui medesimi emolumenti venga trattenuta un’imposta a favore della suddetta Organizzazione.
Per le ragioni ed in base ai presupposti sopra citati, si ritiene che, a partire dall’anno Y + 1 e fintanto che permangano invariate le condizioni descritte in istanza, l’Istante non sarà tenuto a presentare nel nostro Paese la dichiarazione dei redditi.
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