Agenzia delle Entrate – Risposta n. 267 del 17 maggio 2022
Archivio dei rapporti finanziari – Obblighi di comunicazione da parte di una stabile organizzazione – Art. 7, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e art. 11, comma 2, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante è la stabile organizzazione in Italia della società Alfa, società tedesca autorizzata dall’Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria “BaFin” e iscritta nell’apposito “Elenco delle imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia” allegato all’albo della Consob di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF.
La Stabile Organizzazione istante (di seguito, anche S.O.) e la casa madre Alfa fanno parte del “Gruppo”, avente sede a XXX e operante nel settore dei prodotti di investimento strutturati e delle soluzioni di risparmio a lungo termine.
L’attività del Gruppo si articola in due distinte linee di business:
- soluzioni di investimento, nell’ambito della quale avviene la produzione e distribuzione di prodotti di investimento strutturati a intermediari finanziari e clienti istituzionali e professionali in oltre 50 Paesi, avvalendosi altresì di una piattaforma tecnologica integrata che consente processi chiave automatizzati nell’intera catena del valore per la generazione di detti prodotti;
- soluzioni assicurative e di pianificazione patrimoniale, quale linea di business che offre una piattaforma digitale per l’amministrazione del portafoglio e la copertura dei rischi finanziari, consentendo soluzioni di risparmio e prelievo interessanti ed efficienti.
L’Istante espone che la holding responsabile della gestione complessiva del Gruppo è una società svizzera, controllante al 100 per cento della società “Emittente”, quest’ultima società di intermediazione mobiliare regolamentata dall’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Il Gruppo accede al mercato europeo, esercitando i diritti derivanti dal passaporto europeo tramite Alfa che ha un ufficio anche in Italia, vale a dire l’Istante.
Più nel dettaglio, Alfa si occupa della distribuzione dei prodotti mentre l’Emittente si occupa dei servizi di emissione e di trading.
Nell’ambito di tale struttura l’Istante svolge principalmente attività di marketing descrivendo ai potenziali acquirenti le caratteristiche di ciascun prodotto di investimento strutturato e i relativi rendimenti (“Attività di Marketing“). Tale attività è prevalentemente svolta nei confronti dei seguenti soggetti:
- intermediari finanziari (quali banche, società di investimento, gestori patrimoniali) aventi sede in Italia, XXX e YYY che operano come distributori dei prodotti emessi dall’Emittente (di seguito, “Distributori”) i quali ricercano presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione di detti prodotti finanziari. Una volta ricevuti gli ordini da parte degli investitori finali, i Distributori chiedono all’Istante di trasmetterli all’Emittente per l’esecuzione degli stessi. Nel contesto di tale attività, l’ Istante non offre alcuna consulenza in materia di investimenti a favore degli investitori finali;
- intermediari finanziari (e, in futuro, anche clienti professionali non soggetti a obblighi regolamentari), per lo più aventi sede in Italia, acquirenti dei prodotti emessi dall’Emittente (di seguito, “Acquirenti”), per le proprie finalità di tesoreria/gestione del risparmio.
I prodotti venduti alla clientela italiana (sia intermediari finanziari che clienti finali) a seguito dell’Attività di Marketing sono, in particolare, prodotti di investimento strutturati. Avendo ad oggetto prodotti finanziari emessi da un soggetto estero, i contratti e gli atti relativi ai prodotti di investimento strutturati sottoscritti da clienti italiani sono ad oggi redatti e firmati fuori dal territorio italiano e regolati dal diritto tedesco.
Ciò posto, l’Istante chiede un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, riguardo agli obblighi degli operatori finanziari di comunicazione all'”Archivio dei rapporti con operatori finanziari” (di seguito “ARF”), delle informazioni relative ai rapporti instaurati ed alle operazioni di natura finanziaria compiute presso i medesimi.
In proposito, l’Istante fa presente che la normativa in materia non chiarisce espressamente come opera il principio di territorialità in relazione ai prodotti finanziari di emittenti esteri sottoscritti da soggetti italiani e, in particolare, se la stabile organizzazione in Italia di un’entità di un gruppo finanziario, diversa da quella che emette e vende i propri prodotti finanziari ad intermediari finanziari/clienti finali italiani, sia tenuta ad assolvere agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973 e all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011.
In particolare, l’Istante chiede di chiarire se, pur non essendo la stabile organizzazione dell’emittente dei prodotti finanziari sottoscritti in Italia, nell’ambito dell’Attività di Marketing, sia tenuta a rilevare i dati relativi a ciascun prodotto finanziario nonché i dati anagrafici dell’acquirente ed effettuare le relative segnalazioni (mensili e annuali) all’ARF e, in tal caso, la tipologia di dati da comunicare in relazione ai prodotti di investimento strutturati.
In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se le segnalazioni debbano anche riguardare i prodotti di investimento strutturati sottoscritti da soggetti non residenti in Italia (in particolare, a XXX e nel YYY).Infine, l’Istante chiede se il principio di territorialità, alla base di tali segnalazioni all’ARF possa ritenersi soddisfatto in relazione ad un prodotto finanziario estero, per il solo fatto che l’acquirente del prodotto sia fiscalmente residente in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli atti relativi a tale prodotto finanziario siano predisposti o conservati fuori dal territorio italiano.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che nessun obbligo di rilevazione e segnalazione dei dati attinenti ai prodotti di investimento strutturati venduti dal Gruppo a soggetti italiani, e dei dati relativi a questi ultimi soggetti, può imputarsi al medesimo per il solo fatto di svolgere Attività di Marketing.
In particolare, l’Istante ritiene che, in relazione all’attività svolta nei confronti dei Distributori, considerato che non è la stabile organizzazione dell’Emittente, i predetti obblighi di segnalazione ricadrebbero in capo agli intermediari finanziari italiani (Distributori) che curano la distribuzione in Italia dei prodotti presso gli investitori finali. Tale interpretazione sarebbe coerente con i chiarimenti forniti con la circolare 4 aprile 2007, n. 18/E.
Inoltre, in relazione all’attività svolta nei confronti degli Acquirenti, l’Istante ritiene che dovrebbero parimenti escludersi in capo alla stessa gli obblighi di comunicazione all’ARF in quanto in tale ambito di attività si limita a descrivere le caratteristiche dei prodotti finanziari emessi dall’Emittente. La finalità di questa attività, infatti, è quella di incoraggiare e incrementare le vendite dei prodotti del Gruppo, senza che l’Istante abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto e senza, peraltro, assumere in proprio il rischio connesso all’effettiva vendita del prodotto finanziario.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 7 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 605 (rubricato «Comunicazioni all’anagrafe tributaria») prevede, ai commi 6 e 11, l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con i medesimi qualsiasi rapporto, compreso il codice fiscale.
Ai sensi di tale disposizione le informazioni comunicate sono archiviate in una apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata “Archivio dei rapporti finanziari “.
Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente, mensilmente e annualmente, all’Anagrafe tributaria i rapporti finanziari in essere.
In particolare, la trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria con cadenza “mensile” riguarda, in sostanza, le aperture e le cessazioni del periodo relative ai rapporti oggetto di comunicazione (cfr. provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008).
La trasmissione delle informazioni con cadenza “annuale” riguarda i saldi e le movimentazioni dei rapporti attivi, in applicazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Tale comunicazione si affianca a quella “mensile” (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 marzo 2013).
Gli operatori finanziari soggetti alle citate comunicazioni sono individuati dall’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, secondo il quale «Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale».
Costituisce oggetto di comunicazione qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi (cfr. circolari 4 aprile 2007, n. 18/E e 19 ottobre 2006, n. 32/E).
Ai fini della definizione di “rapporto“, si intendono tutte le attività aventi carattere continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un complesso di scambio all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 marzo 2013, mediante l’Allegato 1 “Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni“, è stato fornito l’elenco delle tipologie di rapporti rilevanti ai fini degli adempimenti in commento.
Relativamente agli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti non residenti che operano in Italia, assume rilievo quanto già chiarito seppure con riferimento agli agenti (residenti ed esteri) in attività finanziaria che svolgono attività di prestazioni di servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari.
In tale sede è stato precisato che, per il principio di territorialità, le informazioni relative ai predetti servizi di pagamento sono conservate in Italia (criterio della “lex rei sitae“) ovvero gli atti relativi ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria ascrivibili all’istituto di pagamento comunitario sono di fatto predisposti o conservati nel territorio italiano (criterio della “lex chartae sitae“). Tali soggetti, pertanto, sono vincolati ad osservare, tra le altre, le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e 11, del d.P.R. n. 605 del 1973 in materia di obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari (cfr. nota Direzione Centrale Accertamento dell’11 aprile 2013).
Tale orientamento è in linea con quanto già chiarito in merito agli obblighi di comunicazione secondo cui l’adempimento ricade sugli emittenti di quote o azione di organismi di investimento collettivo del risparmio non residenti che operino nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione (quale, ad esempio, una succursale), mentre nel caso in cui manchi la detta stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione del rapporto ricade sugli intermediari residenti che hanno curato il collocamento in Italia con riguardo ai soggetti sottoscrittori (cfr. circolare n. 18/E del 2007).
Con riferimento al caso di specie, l’Istante chiede se sussistono obblighi di comunicazione all’ARF, in relazione alla distribuzione di prodotti finanziari emessi dall’Emittente (società appartenente al medesimo Gruppo), considerato che opera in qualità di stabile organizzazione in Italia di Alfa, società del Gruppo diversa dall’Emittente.
Più nel dettaglio, nell’ambito del Gruppo:
- Alfa, società di investimento tedesca, si occupa della distribuzione dei prodotti finanziari strutturati emessi da un’altra società del Gruppo;
- l’Emittente, società di intermediazione mobiliare svizzera, si occupa dei servizi di emissione e di trading;
- l’ Istante , stabile organizzazione di Alfa, si occupa della commercializzazione dei predetti prodotti (“Attività di Marketing“) in Italia nei confronti degli intermediari finanziari che intervengono alternativamente come ulteriori distributori (Distributori) o come acquirenti (Acquirenti). In tale ambito, l’ Istante partecipa «con il proprio personale, anche all’attività di ricezione e trasmissione degli ordini inviati da Distributori e Acquirenti» e diretti all’Emittente per l’esecuzione, ancorché la contrattualistica relativa ai prodotti di investimento sottoscritti da clienti italiani siano redatti e firmati dalla casa madre Alfa fuori dal territorio italiano e regolati dal diritto tedesco.
Al riguardo, si rileva che l’attività di ricezione e trasmissione degli ordini (RTO) si intende il servizio attraverso il quale un soggetto riceve ordini di compravendita di strumenti finanziari da parte del cliente e li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione. Nell’ambito di tale servizio è anche compresa l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (cfr. articolo 1, comma 5-sexies, del TUF).
Inoltre «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti» (cfr. articolo 23 del TUF).
In considerazione delle caratteristiche dell’attività di RTO appena descritta e della circostanza che la fornitura di tale servizio deve essere resa con apposito contratto, si ritiene che la prestazione di servizi di RTO presupponga, in generale, l’istaurazione di un rapporto dotato di “forma contrattuale specifica e durevole nel tempo“, di cui alla citata circolare n.18/E del 2007, da comunicare all’ARF.
Pertanto, qualora l’Istante instauri con gli intermediari finanziari residenti un rapporto di RTO dotato di “forma contrattuale specifica e durevole nel tempo” con riferimento ai prodotti finanziari emessi dall’Emittente, sarà tenuto agli obblighi di comunicazione, ancorché non si tratti della stabile organizzazione dell’Emittente. Tale ultima circostanza, di per sé, non esclude la sussistenza del presupposto soggettivo per l’adempimento della comunicazione quando i rapporti sono intrattenuti, comunque, da una stabile organizzazione che opera in Italia.
Ciò premesso, si ritiene che, con riferimento all’attività di RTO alle condizioni sopra citate, l’Istante sarà tenuto agli obblighi di segnalazione all’ARF per i rapporti instaurati con i predetti soggetti.
A tal fine, per i rapporti di RTO dovranno essere comunicati i dati anagrafici degli intermediari finanziari Acquirenti e Distributori dei prodotti strutturati, e indicato il codice fiscale dell’intermediario, la denominazione, il Comune della sede legale, la Provincia della sede legale, i dati identificativi del rapporto, compreso il tipo rapporto “99 – Altro rapporto“, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti; i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione, e, per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; nonché i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto.
Per i prodotti finanziari sottoscritti dagli intermediari Acquirenti, l’Istante dovrà comunicare anche l’importo totale nozionale dei contratti aperti e chiusi nel corso dell’anno, nonché il numero totale dei contratti stipulati nell’anno e di quelli comunque in essere in detto periodo (cfr. “Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili” contenute nei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e 28 maggio 2015). In relazione a tali comunicazioni la tipologia del rapporto è la “14 – Contratti derivati“.
Resta fermo che l’obbligo di comunicazione del rapporto relativo all’investimento nel prodotto finanziario ricade sui Distributori residenti che hanno curato il collocamento in Italia dei predetti prodotti finanziari con riguardo ai soggetti sottoscrittori, anche non residenti.
Qualora l’Istante si limiti a svolgere una mera attività di promozione dei prodotti finanziari emessi da Emittente senza l’instaurazione di un rapporto con le caratteristiche evidenziate in premessa, non sono previsti obblighi di segnalazione all’Archivio dei rapporti finanziari.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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