AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 dicembre 2020, n. 15
Holding – Obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle partecipazioni in società quotate; Articolo 7 d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 605 e articolo 11 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è una associazione che rappresenta a livello nazionale le holding di partecipazione (di seguito, anche “Associazione”).
La finalità dell’Associazione è quella di fornire direttive interpretative della legislazione tributaria affinché sia assicurata la corretta applicazione del sistema normativo tributario da parte delle holding associate.
L’Istante rappresenta che, a seguito del recepimento della c.d. “direttiva ATAD”, con il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 è stata introdotta nel nostro ordinamento una più precisa definizione di «Intermediari finanziari e società di partecipazione» con l’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), cui conseguono adempimenti tributari precipui.
In particolare, per effetto della nuova normativa, le c.d. “holding miste”, al verificarsi dei requisiti di legge, sono tenute, tra l’altro, alle comunicazioni periodiche (mensili) all’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari (c.d. “Anagrafe tributaria”), al pari di altri intermediari finanziari, quali le banche.
Infatti, ai sensi degli articoli 7 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 605 e 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, gli “operatori finanziari” sono tenuti a comunicare periodicamente (mensilmente e annualmente) i rapporti finanziari in essere all’Anagrafe tributaria.
Al riguardo, viene chiesto di chiarire se nell’ambito del generico «obbligo di comunicazione delle partecipazioni» sussista l’adempimento, nel contesto delle c.d. “comunicazioni mensili”, per le partecipazioni detenute in società quotate.
L’Istante rappresenta che, frequentemente, le holding detengono partecipazioni (generalmente di importo modesto) in società quotate le quali, stando ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, non sembrano essere escluse dalle comunicazioni in commento, qualora iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le partecipazioni in società quotate non debbano essere oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria in quanto tale adempimento risulterebbe di scarsa rilevanza.
A sostegno della propria tesi viene evidenziata che la ratio delle disposizioni introdotte in tema di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, congiuntamente con l’assenza di indicazioni esplicite (né nelle norme di legge, né nei provvedimenti attuativi e altri documenti di prassi citati) sulla necessità di comunicare le partecipazioni quotate detenute dalle holding, rappresentino un valido motivo atto ad escludere la necessità di comunicare tale fattispecie.
In sintesi, la ratio delle comunicazioni sarebbe quella di fornire all’Amministrazione finanziaria dati utili per: (i) contrastare l’evasione fiscale; (ii) svolgere indagini finanziarie; (iii) riscuotere tramite ruolo eventuali somme dovute;
(iv) svolgere accertamenti di tipo penale o patrimoniale.
L’Istante rappresenta che le holding sono state incluse tra i soggetti tenuti agli adempimenti in parola in quanto, talvolta, i veicoli societari sono utilizzati ai fini di occultare redditi o strutture fiscali opache. Tuttavia, a parere dell’Istante, la funzione “informativa con finalità accertativa” risulta assente per l’ipotesi delle partecipazioni in società quotate, motivo per il quale ritiene che tali rapporti debbano essere esclusi dalla comunicazione stessa. La conoscenza da parte dell’Agenzia delle Entrate (mediante le comunicazioni mensili) della proprietà da parte della holding di azioni di società quotate non fornisce alcun valore ai fini indicati: un tale investimento non può tecnicamente celare evasione fiscale o rapporti “sospettosi” con la società partecipata di cui è utile che l’Amministrazione Finanziaria abbia informazione mediante le comunicazioni mensili.
L’Istante rileva che nella comunicazione mensile all’Anagrafe tributaria, in ipotesi di rapporti partecipativi, si indicano solamente i dati della società partecipata e i dati del titolare effettivo che, qualora non identificabile, è sostituito dai dati del legale rappresentante della società partecipata. Pertanto, si tratterebbe di comunicare dati già noti all’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, viene evidenziato che, poiché l’acquisto di azioni di società quotate avviene esclusivamente sui mercati regolamentati, l’eventuale informazione relativa ai soci della stessa è già pubblica e disponibile, a richiesta, presso la banca depositaria.
In tal senso, a parere dell’Istante, l’invio all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative alla detenzione di partecipazioni in società quotate, mediante le c.d. “comunicazioni mensili” appare adempimento di scarsa rilevanza trattandosi di informazioni di nessuna utilità per le finalità di controllo previste dalla normativa in tema di Anagrafe tributaria, nonché di dati già acquisibili dall’Amministrazione finanziaria per i quali non ha senso il coinvolgimento della holding nel fornirle.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 7 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 605 (rubricato «Comunicazioni all’anagrafe tributaria») prevede, ai commi 6 e 11, l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con i medesimi qualsiasi rapporto, compreso il codice fiscale.
Ai sensi di tale disposizione le informazioni comunicate sono archiviate in una apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata “Archivio dei rapporti finanziari”.
Costituisce oggetto di comunicazione qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela (cfr. circolari 4 aprile 2007, n. 18/E e 19 ottobre 2006, n. 32/E).
Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente, mensilmente e annualmente, all’Anagrafe tributaria i rapporti finanziari in essere.
In particolare, la trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria avviene con cadenza “mensile” e riguarda, in sostanza, le aperture e le cessazioni del periodo relative ai rapporti oggetto di comunicazione (cfr. provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008).
La trasmissione delle informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi, invece, avviene con cadenza “annuale”, in applicazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale comunicazione si affianca a quella “mensile” (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 marzo 2013).
Inoltre, in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2016, costituisce parte della comunicazione l’indicazione del titolare effettivo dei rapporti (come rilevabile ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
Come già precisato nella circolare n. 18/E del 2007, le disposizioni in tema di Anagrafe tributaria sono state introdotte nell’ambito del rafforzamento delle misure di contrasto all’evasione fiscale, come meglio precisato di seguito.
Infatti, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del d.P.R. n. 605 del 1973 le informazioni comunicate saranno utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica con riferimento alle c.d. “indagini finanziarie” (di cui all’articolo 32, comma 1, numero 7), del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 51, comma 2, numero 7), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni).
Le predette informazioni comunicate potranno essere utilizzate anche ai fini delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo, dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale.
Inoltre, quanto alle comunicazioni annuali relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti, il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede l’invio anche di «ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali».
Infine, ai sensi del comma 4 del citato articolo 11 «oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l’Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale».
Nell’ottica di semplificare gli aspetti procedurali degli adempimenti in esame, a decorre dal 1° gennaio 2016, le comunicazioni mensili (aperture e cessazioni di rapporti) e annuali (saldi, movimenti e altri dati contabili) sono effettuate, operativamente, utilizzando un nuovo tracciato comune, tramite l’infrastruttura SID – Sistema di Interscambio Dati (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2015, come modificato dal successivo Provvedimento 25 gennaio 2016).
Con riferimento al caso di specie, le holding rientrano nel novero degli operatori finanziari tenuti alle citate comunicazioni (i.e. “mensili” e “annuali”) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del citato Provvedimento del 2007, e successive modifiche e integrazioni. Tale disposizione rinvia, per l’individuazione degli operatori finanziari, a quelli specificati nell’Allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2018, gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria «permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 162-bis» del Tuir, anche se esclusi dagli obblighi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Quanto ai rapporti che le holding sono tenute a comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari è stato chiarito che tra questi sono comprese le partecipazioni “se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22” (cfr. circolare n. 18/E del 2007, par. 4.2 e, da ultimo, nell’ambito delle risposte alle domande più frequenti sull’Archivio dei rapporti con operatori finanziari del 20 febbraio 2020 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it).
In particolare, detto obbligo sussiste a prescindere se trattasi partecipazioni in società quotate o meno. In altri termini, la comunicazione all’Anagrafe tributaria è, circoscritta a quelle partecipazioni di cui solo la holding può fornire l’indicazione se trattasi di partecipazioni detenute durevolmente, omettendo quelle che non sono detenute a tale titolo.
Infine, in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 25 gennaio 2016 n. 13352, la comunicazione deve riguardare anche l’indicazione del titolare effettivo.
Tali informazioni di dettaglio, infatti, non sono riscontrabili, a richiesta, presso la banca depositaria nell’ambito dei rapporti in essere tra quest’ultima e la holding.
In ogni caso, si segnala che la reperibilità delle informazioni in commento attraverso altri flussi informativi, da ricollegare a quelli presenti in Archivio dei rapporti finanziari, investono aspetti che attengono a diverse e specifiche finalità di trattamento e protezione dei dati personali.
In definitiva, le partecipazioni in società quotate devono continuare ad essere oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria secondo le modalità illustrate, laddove detenute dalle holding tra le immobilizzazioni finanziarie.
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