Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 luglio 2020, n. 250739 – Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 01 luglio 2020, n. 250739 Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 Dispone: Crediti d’imposta oggetto del provvedimento 1.1. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2020, n. 13101 – In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale

In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all'indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale

Corte di Cassazione sentenza n . 5161 depositata il 26 febbraio 2020 – Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest’ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso

Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest'ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso

Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, sezione 3, sentenza n. 11 depositata il 13 gennaio 2020 – E’ onere del contribuente provare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto ed il mancato assolvimento dell’onere probatorio rende pienamente legittimo l’operato dell’Ufficio finanziario

E’ onere del contribuente provare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio rende pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio finanziario

Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venegia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 34 depositata il 24 febbraio 2020 – La riduzione della base imponibile dell’IRAP in presenza di personale dipendente impegnato a tempo indeterminato è applicabile anche al settore del trasporto pubblico in quanto l’impresa non trae la propria remunerazione direttamente dall’utenza, elemento tipico della concessione

La riduzione della base imponibile dell’IRAP in presenza di personale dipendente impegnato a tempo indeterminato è applicabile anche al settore del trasporto pubblico in quanto l'impresa non trae la propria remunerazione direttamente dall'utenza, elemento tipico della concessione

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 11, sentenza n. 1824 depositata il 21 febbraio 2020 – Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, non limitandosi alla sola legittimità dell’atto impugnato, con la conseguenza che solo quando non ritenga valido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale deve esaminare nel merito la pretesa, nei limiti del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, non limitandosi alla sola legittimità dell’atto impugnato, con la conseguenza che solo quando non ritenga valido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale deve esaminare nel merito la pretesa, nei limiti del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1084 depositata il 20 febbraio 2020 – In tema di TARSU è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell’anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell’iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante o detentore

In tema di TARSU è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell'anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2020, n. 13098 – Deve ritenersi legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime

Deve ritenersi legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime

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