CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2020, n. 13069 – In tema di classamento con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche
Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale categoria "E" non è sufficiente che un impianto sia adibito a servizio di trasporto ma occorre che lo stesso sia utilizzabile, anche solo parzialmente, come mezzo di trasporto del pubblico da un luogo ad un altro per soddisfare esigenze di mobilità collettiva, senza che rilevi la natura pubblica o privata del servizio, ma solo la sua destinazione oggettiva, desumibile dalle caratteristiche strutturali e di funzionalità della struttura; ne consegue che una seggiovia collegata all'uso di piste sciistiche o di percorsi alpini, in quanto bene avente un'esclusiva funzione commerciale in vista dell'esercizio di una pratica ludico-sportiva, e non mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, va inquadrata nella categoria catastale D/8